Articoli

Firma digitale e PCT

 

di Luca Frabboni
Esperto in informatica giuridica e giudiziaria Maat Srl

 

Proseguiamo l’approfondimento sulla firma digitale, iniziato con questo articolo, concentrandoci sulle sue applicazioni pratiche nel Processo Civile Telematico.

Il Provvedimento del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014, come previsto dall’art. 34 del D.M. 44 del 21 febbraio 2011, reca le specifiche tecniche del Processo Civile Telematico (PCT) ed in particolare, all’art. 12, comma 2, stabilisce, riguardo alla trasmissione di atti e documenti informatici, il formato da utilizzare per la firma digitale.

Gli utenti, sia esterni (avvocati ed ausiliari del giudice) che interni (magistrati e cancellieri), possono utilizzare per la sottoscrizione digitale dei documenti informatici lo standard PAdES oppure in alternativa il CAdES.

E’ tuttavia evidente che, potendo il PAdES essere utilizzato unicamente per firmare digitalmente file PDF, solo il CAdES potrà essere usato per la sottoscrizione di tutti i restanti tipi di file previsti dall’art. 13 del Provvedimento (rtf, txt, jgp, gif, tiff, xml, eml, msg, zip, rar, arj).

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Quando la notifica in proprio a mezzo pec ex L.53/1994 è obbligatoria

 

di Alessandro Nicotra
Avvocato in Milano e formatore PCT

Il seguente caso, riferito da un collega lombardo, merita un approfondimento perché rappresenta un’anomalia ed una “stortura” che non si sarebbe dovuta verificare. In un procedimento monitorio, l’avvocato del creditore ricorrente depositava direttamente da fuori distretto e non eleggeva un domicilio “fisico” presso lo studio di un collega, confidando che fosse funzionalmente e giuridicamente sufficiente indicare il proprio indirizzo PEC. Di tutt’altro avviso, l’avvocato del debitore resistente che notificava l’atto di citazione in opposizione in cancelleria, arrivando successivamente ad ottenere persino una sentenza pronunciata in contumacia che metteva così in condizione il collega, solo a quel punto messo a conoscenza del provvedimento notificato direttamente al cliente, di dover approntare giudizio di appello. Si tratta di una situazione limite che oggi non si potrebbe più verificare in quanto il d.l. 90/2014 convertito con la l. 11 agosto 2014, n. 114, con l’articolo 52, comma 1, lettera b) ha introdotto nel dl 179/2012 l’articolo 16-sexies, disciplinando compiutamente il c.d. domicilio digitale ed ha chiarito definitivamente che “salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

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Notifiche in proprio a mezzo Pec: mancato perfezionamento per causa imputabile al destinatario

 

di Fabio Callegari
Formatore PCT

 

La legge 21.01.1994 n. 53 disciplina la “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.

Anche tale disciplina è stata interessata dalla telematizzazione del processo civile. L’entrata in vigore dell’art. 46, d.l. 24.06.2014 n. 90, ha, peraltro, semplificato la facoltà, in capo agli avvocati, di procedere alla notificazione in proprio a mezzo Pec: è stata, infatti, eliminata la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione dal proprio ordine di appartenenza nonché l’obbligo di effettuare il pagamento dell’importo previsto dal previgente art. 10, comma n. 1, l. 53/1994.

I requisiti affinché l’avvocato possa validamente procedere con la notifica in proprio a mezzo Pec sono indicati dall’art. 3 bis della l. 53/1994, così come modificato dalla l. 11.08.2014 n. 114, di conversione del d.l. 90/2014.

Questi requisiti sono, in sostanza, quei “nuovi arnesi del mestiere” di cui l’avvocato telematico non può più fare a meno.

In primis è necessario che il soggetto notificante sia munito di un indirizzo Pec risultante da pubblici elenchi. Ciò, in teoria, non dovrebbe porre particolari ostacoli in quanto, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della l. 28.01.2009 n. 2, gli avvocati, al pari di ogni altro professionista iscritto in albi o collegi, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo Pec all’ordine di appartenenza.

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Il PCT non è un pesce d’aprile

di Daniela Muradore
Avvocato in Milano e formatore PCT

 

Sono recentemente comparsi su alcuni siti e blog articoli di avvocati che chiedono che il processo civile telematico sia reso facoltativo, a causa della difficoltà di utilizzo.

Sento di dover spezzare una lancia a favore di questo bistrattato Processo Civile Telematico Obbligatorio.

Lo faccio perché lo uso da molto tempo, e mi sia consentito dire, con successo e mi ha dato molto di più di quanto ha preteso da me in termini di necessaria conoscenza, inevitabile approfondimento, continuo esercizio e, non lo nego, anche sana dose di arrabbiatura.

Trovo che tutti questi elementi, peraltro, siano del tutto comuni alla professione che esercito da qualche anno. La necessità di aggiornarsi continuamente, sia sul piano normativo, che giurisprudenziale, la difficoltà nel misurarsi con le prassi locali degli uffici, i ritardi nella gestione degli incombenti di cancelleria o delle udienze, nei reperimenti dei fascicoli.

Sono l’unica sfortunata che ha passato i primi anni della professione alla ricerca di un fascicolo perduto o aspettando il secondo turno della chiamata in aula sfratti?

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La firma digitale ed i suoi formati

 

di Luca Frabboni
Esperto in informatica giuridica e giudiziaria Maat Srl

 

La firma digitale, come definita nello stesso Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e succ. mod., di seguito CAD) all’art. 1) lettera s), è “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici“.

Se il D.P.C.M. 22/02/2013 dettava le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, è con la deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009 di CNIPA (poi DigitPA, ora AgID) che vengono stabiliti i formati, gli standard e le specifiche tecniche.

Si rimanda per i testi indicati alla specifica sezione sul CAD presente nella pagina normativa di questo sito.

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