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Arriva INAD: l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche sarà consultabile dal prossimo 6 luglio

L’articolo 3 ter comma 1 della L. 53/94 ha introdotto per l’avvocato l’obbligo di notificare mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) gli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:

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Riforma del processo civile: Nuova disciplina transitoria e processo telematico

La Legge 29 dicembre 2022 n.197 ha modificato la disciplina transitoria di cui all’art.35 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149 impattando sull’iter di entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile.

Qui di seguito si riporta una schema redatto a cura dell’avv. Chiara Imbrosciano come strumento di ausilio alla lettura ragionata del novellato art. 35.

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Gazzetta Ufficiale, 17 ottobre 2022 n. 243: La Riforma del processo civile 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 di “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata“.

La disciplina transitoria è dettata dall’art. 35 che distingue le misure che hanno effetto dal 1 gennaio 2023 da quelle che si applicheranno ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023. E in particolare:

  1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni
    anteriormente vigenti.
  2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127 -bis e 127 -ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V -ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l’articolo 196 -duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196 -quater e 196 -sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
  3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127 -bis e 127 -ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
  4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.
  5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023

Tra le disposizioni che hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023 per i procedimenti civili pendenti a tale data vi sono quelle relative allo svolgimento dell’udienza in videoconferenza e alla sostituzione dell’udienza con il deposito telematico di note scritte.

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Online il (nuovo) PST con la consultazione anonima dei registri di cancelleria

Lo scorso week end, come anticipato da apposita news, il Portale dei Servizi Telematici è stato oggetto di un profondo aggiornamento a livello interfaccia grafica, che lo avvicina in termini di colori ed impatto al sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it).

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Il frontend, cioè la parte che vedono gli utenti del sito, è ora più moderno e graficamente piacevole, tuttavia gli utenti abituati alla precedente interfaccia potrebbero inizialmente avere difficoltà a trovare lo specifico servizio cercato. E’ disponibile un manuale in formato PDF che illustra la nuovo interfaccia e come accedere a tutte le funzionalità, sia quelle che richiedono l’autenticazione sia quelle libere.

Sul nuovo PST torna funzionante la consultazione anonima dei registri di cancelleria. Fa eccezione la consultazione anonima relativa ai registri della Cassazione che al momento restituisce un messaggio di errore.

Si ricorda che la consultazione in forma anonima omette i dati personali delle parti o dei rispettivi procuratori oltre che i dettagli del fascicolo processuale, dai quali sia possibile risalire ad informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l’interrogazione di altre banche dati. Anche la presentazione dello storico risulta epurata, essendo tra l’altro inibita la visibilità dei documenti informatici presenti al suo interno.

La consultazione anonima è anche disponibile su Giustizia Civile, l’app sviluppata dal Ministero della Giustizia disponbile per dispositivi mobile Android ed iOS che permette la consultazione pubblica e senza necessità di alcuna autenticazione, dei registri civili del Ministero della Giustizia di Corte d’Appello, Tribunale Ordinario, Sezione distaccata, Giudice di Pace e Tribunale per i Minorenni.

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Rassegna giurisprudenziale sul dovere processuale di chiarezza e sinteticità

Rassegna della giurisprudenza civile di Corte di cassazione sul dovere di chiarezza e sinteticità degli atti difensivi e dei provvedimenti giurisprudenziali.

La presente appendice giurisprudenziale raccoglie i principali provvedimenti pubblicati in materia sin dal 2012.

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