Legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 63 del 17/3/1997 – Suppl. Ordinario n. 56)
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- Art. 15, comma 2 (Validità, a tutti gli effetti di legge, del documento informatico)
D.M. 19 marzo 2015 (G.U. n. 68 del 23/3/2015)
Indicazione dei dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione.
D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 (G.U. n. 69 del 24/3/2015)
Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile
Le disposizioni normative sono inserite nella versione vigente con collegamento al sito esterno www.normattiva.it. Si rimanda per una corretta lettura alla guida all’uso. In particolare si tenga presente quanto segue: Versione “multivigente“: presenta l’atto nella versione originaria con aggiornamenti. I link contrassegnati da un asterisco funzionano solo se viene preventivamente selezionato in questa pagina un qualsiasi altro link a Normattiva senza asterisco. Si tratta di link a singoli articoli di codici o altre disposizioni allegati ad un testo normativo principale (es. art. 136 codice del processo amministrativo: art 136, all. 1, d.lgs. n. 104/2010), che funzionano solo se è attiva una qualunque sessione di ricerca in Normattiva.
Criteri redazionali di Normattiva: Nel caso in cui un articolo sia stato modificato, la parte interessata può essere facilmente individuata in quanto evidenziata convenzionalmente dal una doppia parentesi (( )).
In particolare:
- il testo modificato e/o aggiunto viene evidenziato in neretto all’interno della doppia parentesi (( ));
- nel caso di abrogazione di una o più parole, queste sono sostituite da: ((…));
- nel caso di abrogazione di un intero articolo, comma o lettera, il relativo testo viene sostituito come nel seguente esempio: ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)).”