Omesso pagamento del contributo unificato e rifiuto dell’iscrizione a ruolo: chiarimenti ministeriali del 21 marzo 2025
di Luca Frabboni – Maat srl
Con una nota del 21 marzo 2025, la Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia ha fornito importanti chiarimenti interpretativi sulla corretta applicazione dell’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207). La nota si pone in diretta attuazione della circolare n. DAG 265462.U del 30 dicembre 2024, approfondendone i contenuti alla luce dei numerosi quesiti sollevati dai dirigenti degli uffici giudiziari circa le implicazioni pratiche della nuova normativa.
Il nuovo comma 3.1 dell’art. 14 TUSG introduce un principio di particolare rigore: la causa civile non può essere iscritta a ruolo se non risulta versato il contributo unificato nella misura minima prevista (43 euro) o, ove applicabile, il minore importo stabilito per legge, con esclusione delle ipotesi di esenzione espressamente previste. L’assenza di margini per un’iscrizione “sub condicione” o differita della causa è esplicitamente ribadita dalla nota ministeriale: non è consentita alcuna sospensione in attesa della regolarizzazione del pagamento.
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