Finalmente disponibile nel PST l’area web riservata per la gestione delle notifiche PEC non andate a buon fine per causa imputabile al destinatario

Il Ministero della Giustizia ha recentemente emesso una circolare ministeriale che introduce importanti aggiornamenti al PST (Portale Servizi Telematici). La nota è tratta dalla comunicazione DGSIA del 14.11.2024, che fa espresso riferimento a “modifiche apportate al portale area web per il deposito delle notifiche non andate a buon fine per causa imputabile al destinatario”.

Sul portale tale area risulta ad oggi inserita e, salvo proroghe, il novellato art. 3 ter della Legge 53 del 1994 dovrebbe entrare in vigore il 26.11.2024. Queste modifiche sono finalizzate a migliorare la gestione delle notifiche non andate a buon fine per cause imputabili al destinatario, rendendo il processo più efficiente e garantendo maggiore trasparenza nel monitoraggio delle notifiche.

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Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC): termini e scadenze nei procedimenti e prime sentenze di merito

di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio


Il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) è un tribunale sovranazionale che ha competenza esclusiva per le azioni relative ai brevetti unitari. In particolare, dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti è possibile iniziare i seguenti procedimenti: azioni contro violazioni commesse o minacciate, domande riconvenzionali di nullità, azioni di nullità, azioni di risarcimento e richieste di misure e ingiunzioni provvisorie e cautelari.

La competenza dell’UPC si estende inoltre ai brevetti europei esistenti e futuri negli Stati membri dell’UE che partecipano al nuovo sistema (c.d.“Opt-Out”). La procedura di opt-out offre la possibilità ai titolari dei brevetti europei tradizionali di sottrarre all’UPC la giurisdizione su di essi, così deferendola esclusivamente alle corti nazionali; la scelta, revocabile a condizione che nel frattempo non siano stati avviati procedimenti nazionali relativi ai brevetti in questione, deve essere compiuta nell’arco temporale di sette anni (prorogabile per altri sette anni) decorrente dal terzo mese antecedente l’inaugurazione del sistema (il periodo di tre mesi che ha preceduto l’avvio dei lavori, nel quale era già possibile esercitare l’opt-out, è stato denominato “sunrise period”). Nel periodo transitorio, i brevetti europei tradizionali sono ad ogni modo soggetti alla competenza concorrente dell’UPC e dei tribunali nazionali; pertanto, a prescindere dall’esercizio della facoltà di opt-out, competenti a giudicare la validità o contraffazione di brevetti europei tradizionali rimarranno altresì le corti nazionali.

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Validità delle notifiche a mezzo PEC: nuova prospettiva (Corte di Cassazione sentenza n. 28542 del 2024)

La sentenza n. 28542 del 5 novembre 2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione segna un momento cruciale per l’interpretazione della validità delle notifiche a mezzo PEC in caso di casella piena del destinatario. Questo pronuncia conferma e (in parte) riformula l’approccio su come gestire tali notifiche, portando chiarezza su un tema che negli anni ha visto posizioni contrastanti in giurisprudenza.

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PCT e giurisprudenza: i rimedi agli errori materiali

di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio


A circa dieci anni dall’introduzione dell’obbligatorietà di deposito telematico l’arrivo delle nuove specifiche tecniche, in vigore già dal 30 settembre 2024, è il segno che il Processo Civile Telematico (PCT) è in continua evoluzione. Per provvedere al deposito di atti e documenti processuali è necessario “confezionarli” e spedirli in una “busta” secondo specifiche regole tecniche, più precisamente il procedimento di creazione della “busta” informatica contenente l’atto firmato digitalmente e i documenti prevede che il professionista inserisca i dati di corredo e selezioni le opzioni che consentono al software redattore di confezionare il plico nel formato ammesso dalle specifiche ministeriali; ciò garantisce il corretto instradamento ed elaborazione della busta all’interno dei sistemi informatici degli Uffici Giudiziari. L’utilizzo del PCT, non sempre agevole per molti avvocati, ha celato insidie e criticità portando alla creazione di frequenti errori materiali di deposito telematico. Ipotesi riguardanti anomalie conseguenti ad errate indicazioni di dati nella redazione della “busta”, ascrivibili ad errore del mittente e indipendenti da problemi squisitamente tecnici relativi al dispositivo di firma digitale o al “redattore”. Ma cosa succede se un deposito viene eseguito ad un indirizzo PEC non più attivo? O se il deposito viene eseguito nel fascicolo telematico errato? O nel caso di deposito eseguito in un registro di cancelleria errato? In merito a queste e ad altre problematiche troviamo pronunce giurisprudenziali e contributi dottrinari.

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L’espropriazione presso terzi dopo la Riforma Cartabia

di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio


La Riforma Cartabia è intervenuta anche sulla disciplina del processo esecutivo e tra le varie novità introdotte, in particolare, spicca la modifica dell’espropriazione presso terzi, riformandone parzialmente la disciplina sia per il creditore che per i terzi. Nel Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 contenente “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), infatti, compare anche il pignoramento dei crediti presso terzi a cui è dedicato l’intero art. 25. Queste novità riguardano in particolare la procedura di notifica del pignoramento e hanno l’obiettivo di rendere il processo più trasparente ed equo. Il pignoramento presso terzi è una delle diverse opportunità che i creditori hanno a disposizione per poter aggredire i beni del debitore, al fine di soddisfare le proprie pretese di credito, è una procedura che concerne i beni del debitore che non sono in suo diretto possesso ma nella disponibilità di un terzo. La disciplina dell’istituto trova la propria fonte normativa dall’articolo 543 del codice di procedura civile e seguenti. In base alla nuova formulazione l’art. 543 c.p.c.  impone al creditore di comunicare al debitore e al terzo custode l’avviso dell’iscrizione a ruolo e di depositare poi l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro l’udienza di comparizione come indicata nell’atto. In passato, poteva accadere che il debitore venisse a conoscenza del pignoramento solo in una fase avanzata del procedimento, limitando così la sua possibilità di difesa. La mancata notifica o il mancato deposito comportano l’inefficacia del pignoramento, dando così al debitore una maggiore possibilità di intervenire tempestivamente e difendere i propri diritti.

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