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Il precedente che non c’era: la Cassazione affronta le «allucinazioni informatiche» negli atti processuali. Nota a Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2026 (dep. 22 giugno 2026), n. 23006

di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio


La sentenza n. 23006 del 22 giugno 2026 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione affronta una vicenda processuale relativa a un incidente di esecuzione promosso per ottenere la revoca di un ordine di demolizione. Il caso, tuttavia, assume un rilievo che va ben oltre il contenzioso edilizio. Nella parte conclusiva della motivazione, infatti, la Corte dedica un’approfondita riflessione all’utilizzo, nel ricorso per cassazione, di precedenti giurisprudenziali inesistenti, attribuendone la probabile origine all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale privi del necessario controllo umano.

Il Collegio utilizza un’espressione destinata a suscitare attenzione: «allucinazione informatica». Ma la sentenza non si limita a registrare il fenomeno. Ne individua le conseguenze processuali, ne valuta l’incidenza sulla responsabilità del difensore e spiega perché la citazione di precedenti inesistenti costituisca un indice di particolare gravità nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Il precedente che non c’era: la Cassazione affronta le «allucinazioni informatiche» negli atti processuali. Nota a Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2026 (dep. 22 giugno 2026), n. 23006 Leggi tutto »

AI Act e Digital Omnibus 2026: nuove scadenze, obblighi confermati dal 2 agosto 2026 e cosa cambia per avvocati e imprese

Luca Frabboni – Maat Srl


Il calendario applicativo dell’AI Act è stato oggetto di un rilevante intervento di correzione attraverso il pacchetto noto come Digital Omnibus on AI. L’obiettivo dichiarato delle istituzioni europee è quello di rendere più sostenibile l’attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689, evitando che imprese, autorità nazionali, organismi notificati e professionisti si trovino a dover applicare obblighi complessi in assenza di standard armonizzati, linee guida operative e strumenti tecnici sufficientemente maturi.

Il punto essenziale, tuttavia, deve essere chiarito subito: il Digital Omnibus non sospende l’AI Act e non ne modifica l’impianto generale. Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale resta fondato su un approccio basato sul rischio, con divieti per le pratiche considerate inaccettabili, obblighi specifici per i sistemi ad alto rischio, regole di trasparenza per determinate applicazioni e prescrizioni particolari per i modelli di IA per finalità generali.

La modifica incide soprattutto sul calendario degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio, rinviando alcune scadenze originariamente previste per il 2026 e il 2027. Rimangono invece centrali le scadenze già maturate e quelle confermate in materia di trasparenza, alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale, modelli GPAI, responsabilità professionale, protezione dei dati e corretto utilizzo degli strumenti di IA nei rapporti con clienti, utenti e pubblico.

Per avvocati, studi professionali, imprese e consulenti, il messaggio operativo è quindi chiaro: alcune attività di compliance potranno essere pianificate con maggiore gradualità, ma l’adeguamento all’AI Act non può essere rinviato in blocco.

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La Cassazione 1254/2025 sulla prova digitale: riproduzioni meccaniche contestate, chi produce la prova deve dimostrarne integrità e autenticità

Il principio operativo dell’ordinanza Cassazione n. 1254/2025 è uno solo, e va letto in controluce rispetto alla narrazione corrente: se una prova basata su riproduzione meccanica — fotografia, video, screenshot, email, SMS, registrazione audio, cattura di pagina web — viene contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, l’onere di dimostrarne integrità e autenticità ricade su chi l’ha prodotta in giudizio. La Seconda Sezione Civile pronuncia su un caso WhatsApp, ma il perimetro della decisione è il genus intero delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 del Codice Civile. Per ogni documento che rientra in questa categoria la regola è identica: la prova entra con efficacia documentale piena, ma se il disconoscimento è costruito con rigore il giudice pretende un riscontro tecnico di provenienza e attendibilità, e quel riscontro deve fornirlo il produttore.

A questo si aggiunge un fattore che, in molti casi concreti, amplifica l’onere appena descritto: una parte significativa delle prove digitali è, di fatto, irripetibile. Non tutte lo sono (un’email conservata anche sul server di posta con metadati SMTP integri, un documento su repository con versioning, una PEC mantenuta dal gestore possono essere riacquisiti in altra forma), ma molto spesso sì: una chat cancellata dall’autore, una pagina web modificata dal gestore, un messaggio alterato dopo l’acquisizione, un file sovrascritto, un contenuto effimero scaduto, una fotografia scattata dopo un sinistro prima che luoghi e cose vengano ripristinati non sono ricostruibili ex post con le stesse garanzie. Il principio della Cassazione 1254/2025 vale in ogni caso, ma si applica con particolare severità proprio quando la riproduzione meccanica è anche irripetibile: lì, l’unica via per rispondere al disconoscimento qualificato è l’acquisizione forense cristallizzata nel momento del fatto. Negli altri casi resta almeno una seconda possibilità tecnica; in questi, no.

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Intelligenza artificiale, approvati i decreti attuativi: cosa cambia per professionisti, imprese e cittadini

di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio

L’intelligenza artificiale non è più una prospettiva futura né una tecnologia confinata ai laboratori di ricerca. È già entrata negli studi professionali, nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni e, sempre più spesso, nei processi decisionali che incidono sulla vita quotidiana delle persone. Proprio per questo il Governo ha deciso di compiere un passo destinato a segnare un momento importante nel rapporto tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti.

Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato, in esame preliminare, i due decreti legislativi destinati ad attuare la Legge n. 132/2025 e a completare il processo di integrazione dell’ordinamento italiano con il Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act. La scadenza per l’esercizio della delega legislativa è fissata al 10 ottobre 2026

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Sovranità digitale europea: Tech Sovereignty Package, cloud, AI e open source al centro della nuova strategia UE

Luca Frabboni – Maat Srl


La sovranità digitale europea non è più soltanto una formula politica o un principio programmatico. Sta diventando una condizione strutturale della competitività economica, della sicurezza pubblica, della resilienza dei servizi essenziali e della tutela effettiva dei diritti fondamentali.

Per molti anni il dibattito europeo sul digitale si è concentrato soprattutto sulla regolazione: protezione dei dati personali, responsabilità delle piattaforme, accesso equo ai dati, sicurezza informatica, intelligenza artificiale affidabile. Questa impostazione ha prodotto provvedimenti fondamentali, dal GDPR all’AI Act, dal Data Governance Act al Data Act, fino al Cyber Resilience Act.

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