Il precedente che non c’era: la Cassazione affronta le «allucinazioni informatiche» negli atti processuali. Nota a Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2026 (dep. 22 giugno 2026), n. 23006
di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio
La sentenza n. 23006 del 22 giugno 2026 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione affronta una vicenda processuale relativa a un incidente di esecuzione promosso per ottenere la revoca di un ordine di demolizione. Il caso, tuttavia, assume un rilievo che va ben oltre il contenzioso edilizio. Nella parte conclusiva della motivazione, infatti, la Corte dedica un’approfondita riflessione all’utilizzo, nel ricorso per cassazione, di precedenti giurisprudenziali inesistenti, attribuendone la probabile origine all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale privi del necessario controllo umano.
Il Collegio utilizza un’espressione destinata a suscitare attenzione: «allucinazione informatica». Ma la sentenza non si limita a registrare il fenomeno. Ne individua le conseguenze processuali, ne valuta l’incidenza sulla responsabilità del difensore e spiega perché la citazione di precedenti inesistenti costituisca un indice di particolare gravità nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
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