Esame dello stato passivo: udienza in video conferenza

Nota a Tribunale di Siracusa, Sez. I, 13 marzo 2020

di Chiara Imbrosciano
Formatore PCT ed esperta in informatica giudiziaria applicata.

Con provvedimento del 13 marzo scorso del Tribunale di Siracusa, il Giudice Delegato, letta l’istanza del Curatore fallimentare, ha fissato l’udienza per l’esame delle domande tardive ex art. 101 L.F. e, con il medesimo provvedimento, ha contestualmente disposto che la partecipazione all’udienza da parte del curatore, dei creditori e del fallito avvenisse esclusivamente mediante videoconferenza, con l’utilizzo del software “Teams di Microsoft”.

Quadro normativo di riferimento

A fondamento del provvedimento adottato, il Giudice Delegato richiama non solo fonti normative che potremmo definire “dell’ultima ora”, oggi financo abrogate e sostituite da altre più recenti disposizioni, ma anche la stessa legge fallimentare.

Quanto alla fonti normative di quello che è stato a ragione definito Processo Civile Telematico dell’Emergenza, il Giudice anzitutto richiama l’art. 2, comma 2, lett. f) del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, relativo alle misure da adottare, all’interno degli Uffici Giudiziari, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.

In particolare, l’art. 2, comma 2, lett. f) del D.L. n. 11/2020 prevedeva che – per le udienze a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 – i capi degli uffici giudiziari potessero prevedere lo svolgimento delle udienze civili (non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti) mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento D.G.S.I.A. (ossia del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia).

L’imperfetto è d’obbligo in quanto la previsione è stata abrogata dall’art. 83, comma 22, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che tuttavia prevede disposizione analoga, oggi contenuta all’art. 83, comma 7, lett. f, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura italia), in base al quale i capi degli uffici giudiziari – con riguardo all’attività giudiziaria non sospesa ovvero per le udienze a decorrere dal 16 aprile e fino al 30 giugno 2020 – possono prevedere che le udienze civili (che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti) si svolgano in video conferenza mediante i collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento ministeriale.

A tal fine D.G.S.I.A. ha individuato per le udienze in video conferenza i programmi Skype for Business e Teams.

La scelta è stata dapprima effettuata con provvedimento D.G.S.I.A. 10 marzo 2020  in riferimento all’art. 2, comma 2, lett. f) del D.L. n. 11/2020 e successivamente confermata con provvedimento D.G.S.I.A. 20 marzo 2020, con riferimento alla nuova disposizione di cui all’art. 83, comma 7, lett. f) del D.L. n. 18/2020.

Tornando al provvedimento del Tribunale di Ragusa, il Giudice Delegato non richiama solo la normativa “emergenziale” allora vigente (ossia l’art. 2, c. 2, lett. f) D.L. n. 11/2020 e il provvedimento D.G.S.I.A. 10 marzo 2020), ma anche l’art. 95, comma 3, Legge Fallimentare.

Ai sensi di tale norma “in relazione al numero dei creditori e all’entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l’udienza (ndr. di esame dello stato passivo) sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi”.

Il provvedimento D.G.S.I.A viene così ricondotto nell’alveo della legge fallimentare che in questo modo, nell’iter argomentativo seguito dal Giudice, giustifica e legittima l’applicazione della modalità della video conferenza (con i programmi Skype for Business e Teams) anche all’udienza di discussione dello stato passivo.

La modalità di collegamento all’aula di udienza virtuale

Una volta delineata la cornice normativa di riferimento, il Giudice Delegato descrive la modalità di collegamento con Teams, specificando che nel giorno fissato per l’udienza, con un anticipo di almeno dieci minuti rispetto all’orario concordato, i partecipanti dovranno compiere le seguenti operazioni:

1) Cliccare sul link contenuto nel provvedimento per accedere alla stanza virtuale del magistrato;

2) Nel caso in cui Teams non fosse stato precedentemente installato sul computer, scegliere tra le seguenti opzioni:

  • a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante “Scarica l’app di Windows” (opzione consigliata, con la specifica che dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l’applicazione e cliccare nuovamente sul link di cui al punto 1);
  • b) Selezionare il pulsante “Partecipa sul Web” (avendo cura di utilizzare uno dei browser supportati: IE, Chrome, etc)

3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), inserire il proprio “Nome e Cognome” che sarà visualizzato al resto dei partecipanti utilizzando a tal fine il campo “Immetti il nome”;

4) Cliccare su Partecipa e attendere di essere ammesso dal magistrato nell’aula d’udienza virtuale.

Come altresì precisato dal Giudice Delegato, l’utilizzo di Teams è gratuito, essendo necessario per il partecipante dotarsi unicamente di un dispositivo (PC, tablet o smartphone) munito di videocamera e microfono.

Precisato quanto sopra, il Giudice Delegato dispone che sia il Curatore a dare avviso a tutti i creditori, a mezzo PEC, della nuova data di udienza e delle modalità di collegamento “da remoto”, come sopra determinate.

E la modalità di svolgimento dell’udienza?

Molti sono gli interrogativi che il provvedimento suscita.

Gli uni, di carattere squisitamente tecnico, in ordine all’assistenza che potrebbe rendersi necessaria per dotarsi dei programmi individuati che, per quanto gratuiti, richiedono l’acquisizione di competenze che non possono considerarsi patrimonio acquisito. Lo dimostra la moltiplicazione di vademecum e guide pratiche che si sono susseguite sul punto.

Di qualche giorno fa la notizia della prima adunanza camerale da remoto in Corte di Cassazione che – per quanto comunicato dalla stessa Corte – si è celebrata senza alcun inconveniente dal punto di vista tecnico proprio per l’assorbente ragione di essersi svolta con l’assistenza del personale informatico.

Altri interrogativi, di carattere prettamente processuale, concernono l’individuazione di modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e la partecipazione effettiva dei creditori di cui lo stesso art. 95, comma 3, L.F impone la tutela.

Nulla, ad esempio, dispone il provvedimento del Tribunale di Ragusa nel caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino. Il problema è stato posto in luce dal protocollo condiviso dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Superiore della Magistratura che sul punto prevede che il giudice debba in tali casi rinviare l’udienza.

Ulteriore punto critico riguarda la possibilità di produrre documenti in udienza. Sul punto il sopra menzionato protocollo consente di utilizzare gli strumenti di condivisione dello schermo per esibire documenti che non sia stato previamente possibile depositare telematicamente, purché il Giudice abbia autorizzato l’esibizione e con necessità di provvederne successivamente al deposito telematico dei documenti esibiti in udienza.

Non meno problematica è la gestione delle funzioni audio, video e di registrazione dell’udienza, su cui il Protocollo prevede che “i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell’udienza”.

Alla luce delle criticità emerse ed emergenti, diviene imprescindibile una collaborazione tra magistratura ed avvocatura verso l’individuazione ex ante di modalità idonee a garantire lo svolgimento dell’udienza in video conferenza secondo protocolli condivisi e uniformi sul territorio nazionale, nel rispetto dei principi e delle garanzie processuali la cui osservanza non può essere lasciata all’improvvisazione ex post del singolo soggetto coinvolto.