Il Processo Civile Telematico dell’emergenza

di Daniela Muradore
Avvocato in Milano e Formatore pct

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con riferimento all’attività giudiziaria civile, è previsto il differimento, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (art. 83, comma 1).

Inoltre, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 83 comma 2).

Viene quindi meglio superata l’ambiguità del testo della norma del precedente Decreto Legge n. 11 dell’8 marzo 2020, che faceva riferimento ai “procedimenti pendenti” e nulla disponeva rispetto alla scadenza dei termini a ritroso.

Restano ferme le materie di esclusione dalla sospensione, elencate nel comma 3 dell’art. 83, che fanno poi riferimento alla disciplina della trattazione delle udienze, argomento che ci interessa analizzare in questa sede.

Nei successivi commi 6 e 7, infatti, viene disciplinata l’attività giudiziaria nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 (con dilatazione, quindi, del termine al 31 maggio previsto nel Decreto Legge 11/2020):

6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”

La disposizione di cui alla lettera h) è estremamente interessante e pare già soluzione di preferenza adottata da un capo dell’ufficio giudiziario, il Presidente del Tribunale di Milano (https://www.processociviletelematico.it/wp/wp-content/uploads/2020/03/50_20.pdf.pdf), – punto n. 5 – .

Sostanzialmente, le udienze in cui devono partecipare esclusivamente i difensori, possono essere non trattate fisicamente, all’interno dell’ufficio giudiziario, ma sono “superate” dal deposito telematico da parte dei difensori di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.

Risulta evidente come lo schema delineato si adatti perfettamente all’udienza di precisazione delle conclusioni. La l’inserimento delle conclusioni a verbale durante l’udienza risulta, nella formulazione della norma, superata grazie all’utilizzo dello strumento di invio telematico delle stesse a cura del difensore, che potrà, utilizzando correttamente l’apposita tipologia di atto, consentire al Giudice l’acquisizione automatica delle stesse nel provvedimento, senza timore di errore e con realizzazione perfetta di una “trattazione scritta telematica”.

Lo stesso schema pare, inoltre, adattarsi anche ad udienze diverse, quali quella di prima comparizione nel giudizio ordinario o quella che molti Giudici ancora fissano per la discussione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti all’esito del deposito delle memorie ex articolo 183 VI comma c.p.c.

L’udienza da tenersi fisicamente all’interno dell’ufficio giudiziario nel tempo dell’emergenza sanitaria diventa dunque eccezione, mentre si fanno largo i meccanismi tecnologici che consentono lo scambio processuale, mediante videoconferenza e trattazione scritta, che assicurano il rispetto del principio del contraddittorio.

L’esperienza che gli uffici giudiziari e l’avvocatura realizzerà nei prossimi mesi non può e non deve andare persa: il processo telematico si conferma, infatti, soluzione tecnologica in grado di garantire l’efficacia e l’efficienza del processo civile, anche, ma non solo, in caso di emergenza.

L’udienza, all’interno dell’architettura telematica, deve essere ripensata nella sua funzione e nel suo scopo essenziali: ancora una volta la riflessione su un testo normativo, seppur emanato in un periodo di estrema emergenza sanitaria ed al fine di evitare ulteriori contagi, offre lo spunto di ripensare il processo civile che non può che semplificarsi nel rito e nel numero di udienze, alcune delle quali oggi rese ancora più superflue dallo strumento telematico.

Non può che rimandarsi alla lettura del disegno di legge n. 1662 (qui commentato) che introduce importanti riforme al processo civile, quale quale quella relativa all’obbligatorietà del deposito telematico per i difensori degli atti introduttivi (con il definitivo superamento dell’atto di citazione a favore del ricorso, atto che meglio si adatta al processo telematico), e di costituzione, nonché il superamento del meccanismo della Posta Elettronica Certificata, che comporta il superamento delle dimensioni, o peso, delle allegazioni documentali (art. 12).

Non possiamo, quindi, che resistere e superare, anche grazie allo strumento tecnologico, questo momento di emergenza realizzando esperienza da spendere nella prossima riforma del processo civile già delineata nel DDL 1662/2020 da completare con quella serie di decreti legislativi il cui contenuto è oggi ancora da scrivere, ma che non potrà che tenere conto di ciò che andrà a realizzarsi nei prossimi mesi nei processi, in necessaria collaborazione con tutte le parti dello stesso.

Daniela Muradore