Cass., sez. III, ord. 12 luglio 2018 n. 18324 (Pres. Scrima, rel. Rossetti)

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Notifica a mezzo PEC – Ricorso per cassazione – Scansione – Irrilevanza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIETTA SCRIMA – Presidente –

Dott. MARCO ROSSETTI – Rel. Consigliere –

Dott. GABRIELE POSITANO  – Consigliere –

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI – Consigliere –

Dott. SALVATORE SAIJA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

Z. P. I. L. C. R. G. PER L’ITALIA, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato G. C., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato L. L. giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G. I. SPA I. D.. F. G. V. D. S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato M. V., rappresentata e difesa dagli avvocati G. M. R., L. R. giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

L. L., T. P., A. F. T. SNC;

– intimati –

Nonché da:

L. L. , elettivamente domiciliato in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato V. A. M., rappresentato e difeso dall’avvocato F. C. giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

Z. P. I. L. C. R. G. PER L’ITALIA, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato G. C., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato L. L. giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

nonchè contro

A. G. SPA I. D.. F. G. V. D. S., A. F. T. SNC, T. P.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1867/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. MARCO

ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

omissis

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questione preliminare:

1.1. L. L. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale.

Sostiene che l’inammissibilità deriverebbe dal fatto che il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) notificatogli dalla società ricorrente conteneva in allegato un file in formato “*.pdf” (ovvero Portable Document Format) creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso.

Deduce che tale modalità non è consentita dalla legge, la quale impone che il file contenente l’atto da notificare sia in formato *.pdf “nativo”, ovvero realizzato mediante la conversione in tale formato di un file realizzato con un programma di videoscrittura.

Conclude osservando che tali norme hanno lo scopo di consentire al destinatario dell’atto di copiarne le parti desiderate “senza ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri”; che l’errore commesso dalla ricorrente impediva il raggiungimento di tale scopo; che pertanto l’atto doveva dichiararsi nullo. Cita, al riguardo, due precedenti in tal senso pronunciati nell’anno 2014 da due diversi uffici giudiziari di merito.

1.1. L’eccezione è manifestamente infondata.

A palesarne l’infondatezza basteranno due considerazioni:

– primo: l’intimato si è costituito e difeso, ed ha perciò sanato qualsiasi ipotetica nullità (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 13857 del 18/06/2014, Rv. 631660 – 01);

– secondo: scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l’atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest’ultimo il “copia e incolla”. E’ la conoscibilità dell’atto notificato, non la sua “navigabilità” – come pretenderebbe il ricorrente, e il precedente di merito da esso invocato – a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Sez. 5 – , Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, Rv. 647092 – 01).

omissis