di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio
L’intelligenza artificiale si prepara a entrare anche nella giustizia tributaria, secondo un’impostazione che pone al centro la responsabilità del giudice. La tecnologia potrà agevolare la ricerca, l’analisi e l’organizzazione del lavoro giudiziario; non potrà, invece, sostituire il magistrato nell’interpretazione della legge, nella valutazione dei fatti e delle prove e nell’adozione della decisione.
Un primo quadro istituzionale è stato tracciato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con la delibera n. 275 del 3 marzo 2026, che ha approvato le prime raccomandazioni sull’impiego dell’intelligenza artificiale nel settore.
Il Consiglio ha inoltre autorizzato l’avvio delle interlocuzioni con il Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il Tavolo tecnico informatico istituito con la delibera n. 60/2024. È quindi più corretto parlare di avvio della definizione di un protocollo operativo, destinato a tradurre le linee guida in criteri e procedure applicative, e non di un protocollo già formalmente sottoscritto.
Gli impieghi possibili: supporto, non decisione
L’intelligenza artificiale potrà essere utilizzata per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, la classificazione dei precedenti, l’analisi documentale, la sintesi degli atti, la comparazione di testi, l’elaborazione statistica e il supporto alle attività organizzative.
Potrà inoltre contribuire allo studio del contenzioso seriale, agevolando l’individuazione di ricorsi fondati su questioni comuni o caratterizzati da fattispecie omogenee.
La funzione dello strumento deve, tuttavia, rimanere preparatoria e conoscitiva. L’output algoritmico non può sostituire la valutazione dei fatti e delle prove né essere recepito acriticamente quale fondamento della pronuncia.
Non sarebbe corretto escludere, in termini assoluti, qualsiasi possibile rilevanza dell’elaborazione prodotta dal sistema. Essa potrà fornire elementi utili allo studio del fascicolo, alla ricerca delle fonti o all’organizzazione dell’attività istruttoria, ma dovrà essere sottoposta a verifica e non potrà assumere autonoma efficacia decisoria.
L’utilità dell’intelligenza artificiale non deve essere misurata sulla capacità di offrire una soluzione apparentemente pronta, bensì sulla possibilità di razionalizzare le attività preparatorie, consentendo al magistrato di destinare maggiori risorse all’esame degli atti, al contraddittorio, all’interpretazione delle norme e alla motivazione della decisione.
La riserva di decisione e il fondamento costituzionale
Il limite fondamentale è espresso dall’art. 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132, che riserva al magistrato ogni decisione relativa all’interpretazione e all’applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove e all’adozione dei provvedimenti.
La stessa disciplina ammette l’impiego dell’intelligenza artificiale per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale e per le attività amministrative accessorie.
La supervisione umana non può essere soltanto formale. Il giudice deve comprendere l’output, verificarne le fonti, controllarne la coerenza con gli atti di causa ed essere libero di correggerlo, respingerlo o non utilizzarlo.
Il magistrato non deve necessariamente pervenire alle medesime conclusioni suggerite dal sistema. Deve, invece, essere in grado di ricostruire autonomamente il percorso logico-giuridico posto a fondamento della pronuncia e di assumere la piena responsabilità della decisione.
Questa impostazione trova fondamento negli artt. 101, 102 e 111 della Costituzione. Il giudice è soggetto soltanto alla legge; la funzione giurisdizionale non può essere trasferita a un sistema algoritmico; ogni provvedimento deve essere motivato e, pertanto, comprensibile, controllabile e imputabile a un essere umano.
La motivazione non è un semplice prodotto redazionale. Essa rende conoscibile il ragionamento seguito, consente alle parti di comprendere le ragioni della decisione e permette il controllo attraverso i mezzi di impugnazione. Un testo generato automaticamente, non compreso e non realmente fatto proprio dal magistrato, non sarebbe compatibile con tali garanzie.
Come evidenziato nella relazione della Consigliera di Stato Annamaria Fasano, il giudizio non può essere ridotto a un procedimento matematico. La decisione richiede l’apprezzamento delle peculiarità del caso concreto, delle circostanze di tempo e di luogo, del contesto e delle conseguenze dei fatti. La dimensione umana della giurisdizione costituisce, dunque, un elemento strutturale.
I rischi: allucinazioni, bias e cristallizzazione dei precedenti
I sistemi generativi producono output sulla base di correlazioni statistiche e possono restituire informazioni inesatte, riferimenti normativi o giurisprudenziali inesistenti e ricostruzioni soltanto apparentemente plausibili.
È il fenomeno delle cosiddette “allucinazioni”, particolarmente pericoloso in ambito giudiziario, dove un errore nell’individuazione della fonte può incidere sulla qualificazione della fattispecie e sulla motivazione della pronuncia.
Ogni risultato dovrà, pertanto, essere verificato attraverso fonti ufficiali e aggiornate. Analoga cautela è richiesta rispetto ai bias: dati incompleti, non rappresentativi o già distorti possono condurre a risultati inaffidabili o discriminatori.
L’algoritmo non è neutrale per il solo fatto di essere una macchina, poiché riflette la qualità dei dati utilizzati e le scelte compiute nella progettazione e nell’addestramento del sistema.
Esiste, inoltre, un rischio specificamente giuridico: la cristallizzazione degli orientamenti. Un sistema addestrato sui precedenti potrebbe privilegiare la soluzione statisticamente più ricorrente e scoraggiare interpretazioni innovative.
Nel nostro ordinamento, tuttavia, non opera un generale principio di stare decisis. Il giudice può discostarsi dall’orientamento precedente, purché esponga adeguatamente le ragioni della diversa soluzione.
La decisione “statisticamente corretta” non coincide necessariamente con quella “giuridicamente corretta”, che resta il risultato del libero apprezzamento del giudice e dell’applicazione del diritto alla concreta fattispecie, anche secondo un’interpretazione evolutiva.
AI Act, trasparenza e formazione
Il Regolamento (UE) 2024/1689 considera ad alto rischio i sistemi destinati ad assistere l’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge al caso concreto.
Non ogni impiego amministrativo o meramente organizzativo dell’intelligenza artificiale è, per ciò solo, riconducibile alla medesima categoria. Assume rilievo la funzione concretamente svolta dal sistema e la sua capacità di incidere sul processo decisionale.
Quanto maggiore è tale incidenza, tanto più rigorose devono essere le garanzie relative alla gestione del rischio, alla qualità dei dati, alla trasparenza, alla tracciabilità e alla supervisione umana. La relazione Fasano richiama la necessità di controlli sui dati, di informazioni comprensibili sul funzionamento dei sistemi e di un’effettiva revisione umana.
Anche la formazione dei magistrati assume valore decisivo. Il controllo umano è effettivo soltanto se il giudice conosce i limiti dello strumento, sa riconoscere errori e distorsioni e può discostarsi dall’output senza attribuire alla macchina alcuna presunzione di infallibilità.
Conclusioni
L’intelligenza artificiale può contribuire alla modernizzazione della giustizia tributaria, migliorando la ricerca, l’organizzazione dei fascicoli e la gestione del contenzioso seriale. L’efficienza, tuttavia, non può trasformarsi in una delega della funzione giurisdizionale.
Il giudice deve restare il dominus della decisione. L’algoritmo può assisterlo, ma non può sostituirne il ragionamento, il dubbio, la responsabilità e il dovere di motivare.
L’innovazione sarà realmente utile soltanto se resterà subordinata al diritto, verificabile nei risultati, sicura nel trattamento dei dati e sottoposta a una supervisione umana effettiva.
L’efficienza della giustizia è un valore; l’indipendenza del giudice e l’imputabilità umana della decisione costituiscono garanzie irrinunciabili.
Fonti:
massimario.giustizia-tributaria.it;
www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111;
www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-102;
www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-101;




