di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio
La sentenza n. 23006 del 22 giugno 2026 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione affronta una vicenda processuale relativa a un incidente di esecuzione promosso per ottenere la revoca di un ordine di demolizione. Il caso, tuttavia, assume un rilievo che va ben oltre il contenzioso edilizio. Nella parte conclusiva della motivazione, infatti, la Corte dedica un’approfondita riflessione all’utilizzo, nel ricorso per cassazione, di precedenti giurisprudenziali inesistenti, attribuendone la probabile origine all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale privi del necessario controllo umano.
Il Collegio utilizza un’espressione destinata a suscitare attenzione: «allucinazione informatica». Ma la sentenza non si limita a registrare il fenomeno. Ne individua le conseguenze processuali, ne valuta l’incidenza sulla responsabilità del difensore e spiega perché la citazione di precedenti inesistenti costituisca un indice di particolare gravità nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
La vicenda processuale
La controversia trae origine dall’ordinanza con cui la Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di un soggetto indicato come terzo interessato nel procedimento esecutivo relativo a una sentenza di condanna che aveva disposto, tra l’altro, la demolizione di opere edilizie abusive.
Contro tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione mediante un unico motivo articolato sotto diversi profili.
Da un lato, la difesa contestava che l’istanza fosse stata dichiarata inammissibile sul presupposto dell’inesistenza del soggetto istante, sostenendo che l’errore riguardasse esclusivamente le generalità riportate nell’atto e che il principio di conservazione degli atti processuali imponesse di valorizzare l’effettiva identificabilità della parte.
Dall’altro lato, veniva censurata la diversa motivazione dell’ordinanza, secondo la quale il nuovo incidente di esecuzione costituiva una mera riproposizione di una precedente istanza già rigettata, senza l’introduzione di elementi realmente nuovi.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorso richiamava tre precedenti della Corte di cassazione che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero affermato principi in materia di errore nelle generalità della parte e validità degli atti processuali.
È proprio su questo aspetto che la sentenza concentra una parte significativa della propria motivazione.
Le due autonome ragioni dell’inammissibilità
La Corte osserva anzitutto che l’ordinanza impugnata era fondata su due autonome rationes decidendi, entrambe idonee, da sole, a sostenere la declaratoria di inammissibilità.
La prima riguardava l’identificazione dell’istante.
Dagli accertamenti anagrafici richiesti alla Stazione dei Carabinieri di Bacoli risultava infatti che il soggetto indicato nella procura speciale allegata all’incidente di esecuzione, identificato con nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza, non trovava alcun riscontro nelle banche dati anagrafiche. La Corte d’appello aveva quindi ritenuto che l’atto introduttivo fosse stato formalmente proposto in nome di un soggetto inesistente.
La Cassazione prende atto della censura difensiva, secondo la quale l’errore derivava dalle medesime indicazioni già riportate nell’ingiunzione a demolire, ma evidenzia che il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto irrilevante tale circostanza. Secondo l’ordinanza, ciò che assume rilievo non è l’eventuale errore contenuto nell’ingiunzione, bensì la corretta identificazione del soggetto che propone l’incidente di esecuzione.
La seconda ragione di inammissibilità riguardava invece la sostanziale identità della questione già affrontata nel precedente incidente di esecuzione.
L’ordinanza ricostruisce dettagliatamente il precedente procedimento, ricordando come la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione fosse già stata esaminata dalla medesima Corte nel 2019 e come le questioni prospettate fossero fondate sugli stessi titoli edilizi in sanatoria già allora scrutinati.
Per tale ragione il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto operante la preclusione prevista dall’art. 666, comma 2, c.p.p., non ravvisando alcun elemento realmente nuovo idoneo a giustificare una nuova valutazione.
La Cassazione osserva che anche qualora il primo profilo fosse stato fondato, la seconda autonoma ratio sarebbe stata comunque sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.
L’errore nelle generalità e il principio dell’identificazione della parte
Uno dei passaggi più interessanti della motivazione riguarda la distinzione tra il mero errore materiale nelle generalità della parte e il difetto di certa identificazione dell’istante.
La Corte riconosce che il principio richiamato dalla difesa è corretto sul piano generale.
La giurisprudenza, infatti, ammette che l’erronea indicazione delle generalità non comporti automaticamente la nullità o l’inesistenza dell’atto quando il soggetto sia comunque identificabile con certezza sulla base del complesso degli elementi emergenti dal procedimento.
Nel caso concreto, tuttavia, la situazione era diversa.
Secondo la Cassazione, la Corte territoriale non aveva valorizzato il solo inserimento del secondo nome “Battista”, ma aveva preso in considerazione l’intera combinazione dei dati identificativi contenuti nella procura speciale e nell’istanza: nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita e residenza.
Era proprio questa complessiva difformità rispetto alle risultanze anagrafiche ad aver indotto il giudice dell’esecuzione a ritenere non certa la riferibilità soggettiva dell’atto.
La Corte sottolinea pertanto come l’ordinanza impugnata non si fosse limitata a qualificare come inesistente un semplice errore materiale, ma avesse ravvisato un difetto di identificazione dell’istante sulla base dell’insieme delle risultanze acquisite.
La riproposizione dell’incidente di esecuzione
La sentenza affronta poi il tema della preclusione derivante dalla riproposizione dell’incidente di esecuzione.
La Corte osserva che il nuovo incidente aveva come presupposto i medesimi titoli edilizi in sanatoria già esaminati nel precedente procedimento definito nel 2019.
Il ricorrente sosteneva che la preclusione non potesse operare, poiché il precedente incidente era stato proposto da soggetti diversi.
La Cassazione non condivide tale impostazione.
Secondo il Collegio, il giudice dell’esecuzione aveva correttamente valorizzato non tanto l’identità formale del soggetto proponente quanto la sostanziale identità del petitum e della causa petendi, rilevando come la questione sottoposta al nuovo giudizio fosse identica a quella già definitivamente scrutinata.
La sentenza ribadisce inoltre che la nuova perizia tecnica depositata dalla difesa non introduceva elementi realmente nuovi.
Secondo quanto affermato dalla Corte, l’elaborato si limitava a prospettare una diversa valutazione tecnica dei medesimi titoli edilizi già esaminati nel precedente giudizio, senza modificare il quadro fattuale e giuridico già oggetto di valutazione.
Per tale ragione la motivazione dell’ordinanza viene ritenuta sufficiente anche sotto questo profilo.
Le valutazioni sulla condonabilità delle opere
Pur rilevando che il ricorso era formalmente costruito su questioni processuali, la Cassazione osserva come esso mirasse sostanzialmente a rimettere in discussione il giudizio di non condonabilità delle opere abusive.
Per tale motivo la sentenza ripercorre le valutazioni già espresse nel precedente incidente di esecuzione.
In particolare, viene ricordato che il manufatto non era stato ritenuto ultimato al rustico entro il termine previsto dalla disciplina del condono edilizio.
La Corte richiama i verbali di sequestro, dai quali risultava che, alla data del 29 dicembre 1993, le tamponature esterne erano ancora in corso di realizzazione e che, nel dicembre 1994, erano ancora in esecuzione lavori di getto del solaio in cemento armato.
Sulla base di tali dati, già valutati nel precedente procedimento, la Corte ribadisce che mancava il requisito dell’ultimazione dell’opera entro il termine previsto dalla normativa richiamata nella sentenza.
La motivazione affronta inoltre il profilo relativo alla volumetria del fabbricato.
Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, le quattro distinte concessioni in sanatoria riguardavano in realtà il medesimo organismo edilizio, sicché il frazionamento delle domande non era idoneo ad evitare il superamento del limite volumetrico previsto dalla disciplina del condono.
La Corte richiama altresì la questione concernente la tettoia realizzata sul lastrico solare, ribadendo che l’area era soggetta a vincolo paesaggistico e che il silenzio della Soprintendenza non poteva essere qualificato come silenzio-assenso nel caso concreto, in considerazione del contenuto del parere espresso dal Comune.
Il precedente che non c’era
È però nella parte conclusiva della motivazione che la sentenza assume un rilievo destinato ad andare oltre il caso concreto.
Esaminando il primo motivo di ricorso, la Cassazione verifica i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa.
La Corte accerta che le decisioni indicate nel ricorso non affrontano la questione giuridica prospettata e che i principi di diritto loro attribuiti non risultano essere mai stati affermati.
La motivazione è particolarmente netta.
Secondo il Collegio, le citazioni presenti nel ricorso «appaiono il frutto di un evidente fenomeno di allucinazione informatica».
Successivamente la Corte torna sul punto, osservando che quei precedenti risultano «frutto di allucinazione informatica probabilmente dovuta all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale».
Non si tratta di un’affermazione incidentale.
La sentenza dedica infatti un autonomo segmento motivazionale alle conseguenze processuali derivanti dall’utilizzo di giurisprudenza inesistente.
Il controllo delle fonti rimane responsabilità del difensore
La Corte precisa espressamente che l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non esclude la responsabilità professionale del difensore.
Secondo la sentenza, il professionista che redige e sottoscrive il ricorso conserva integralmente il controllo dell’atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità.
Per il Collegio, l’introduzione nel ricorso di sentenze mai pronunciate, di massime alterate o di riferimenti inesistenti costituisce manifestazione di omessa verifica delle fonti e di trascuratezza professionale.
La Corte osserva inoltre che sarebbe stato sufficiente verificare la reale esistenza delle decisioni richiamate, il loro numero, la sezione, la data e la massima effettivamente pronunciata.
L’errore, pertanto, viene qualificato come prevenibile mediante l’ordinaria diligenza professionale.
Le conseguenze sulla sanzione processuale
La presenza di precedenti inesistenti non rimane priva di conseguenze.
Richiamando l’art. 616 c.p.p. e la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, la Cassazione osserva che la citazione di giurisprudenza inesistente costituisce un indice particolarmente significativo della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Secondo la Corte, tale circostanza giustifica l’applicazione di una somma più elevata in favore della Cassa delle Ammende, poiché il ricorso risulta proposto senza il necessario controllo professionale sulla veridicità e pertinenza delle fonti invocate.
La sentenza sottolinea come l’utilizzo di precedenti inesistenti non rappresenti una semplice debolezza argomentativa, ma incida sulla serietà tecnico-professionale dell’atto processuale, alterando il corretto contraddittorio e aggravando l’attività di verifica demandata alla Corte di cassazione.
Conclusioni
La sentenza n. 23006 del 2026 affronta una vicenda processuale relativa all’esecuzione di un ordine di demolizione, ma dedica la parte finale della propria motivazione a un tema destinato ad assumere crescente rilevanza nella pratica forense.
La Corte individua nel richiamo a precedenti giurisprudenziali inesistenti un fenomeno riconducibile alle cosiddette «allucinazioni informatiche» e afferma che il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale non esonera il professionista dal dovere di verificare la correttezza delle fonti utilizzate.
Secondo la motivazione, il controllo sulla reale esistenza dei precedenti giurisprudenziali, sulla loro pertinenza e sul contenuto delle decisioni richiamate rimane integralmente affidato al difensore, il quale conserva la responsabilità dell’atto processuale che sottoscrive.
È questo il principio che emerge dalla decisione e che rappresenta il profilo di maggiore interesse della pronuncia: non è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a essere oggetto della valutazione della Corte, bensì l’assenza di quel controllo professionale che la sentenza considera imprescindibile per la corretta redazione degli atti processuali.
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