Processo penale telematico, nuovo calendario fino al 2030: cosa è obbligatorio depositare online e quali sono le nuove scadenze

Il D.M. 26 giugno 2026, n. 114 non sospende il processo penale telematico, ma ne ridisegna l’attuazione progressiva

Luca Frabboni – Maat Srl


Con il decreto del Ministro della giustizia 26 giugno 2026, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2026 ed entrato in vigore il medesimo giorno, è stato nuovamente modificato l’articolo 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, relativo alla transizione verso il processo penale telematico.

Il provvedimento interviene su due aspetti principali:

  • proroga fino al 31 dicembre 2026 il regime transitorio relativo agli atti concernenti le intercettazioni depositati dai soggetti abilitati interni;
  • sostituisce la precedente scadenza generalizzata del 1° gennaio 2027 con un calendario differenziato, che conduce progressivamente all’obbligatorietà telematica negli ulteriori uffici giudiziari e nelle diverse tipologie di procedimento tra il 1° luglio 2027 e il 1° luglio 2030.

Non si tratta, quindi, di un blocco o di una sospensione del processo penale telematico. Gli obblighi già vigenti presso procure, uffici GIP e tribunali ordinari rimangono pienamente operativi. Il rinvio riguarda soprattutto l’estensione dell’esclusività telematica alle Corti d’appello, alla Corte di cassazione, agli uffici del giudice di pace, agli uffici minorili, alla sorveglianza e ad alcune specifiche categorie di procedimenti.

Perché è stato modificato il calendario

Nelle premesse del D.M. n. 114/2026 il Ministero della giustizia dichiara espressamente la necessità di una nuova programmazione che tenga conto delle diverse condizioni operative degli uffici giudiziari.

L’obiettivo indicato dal decreto è fare in modo che l’obbligatorietà del processo penale telematico sia sostenuta da strumenti «effettivamente utilizzabili, stabili e coerenti con le esigenze della giurisdizione», evitando un disallineamento tra la previsione normativa e la reale capacità operativa degli uffici.

La scelta è stata quindi quella di abbandonare la precedente estensione generalizzata prevista per il 1° gennaio 2027 e di introdurre scadenze differenziate in base all’ufficio e alla tipologia di procedimento. Sullo schema di regolamento sono stati acquisiti i pareri del Consiglio nazionale forense, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di Stato.

Cosa deve essere depositato obbligatoriamente in modalità telematica oggi

Alla data del 17 luglio 2026, il punto di partenza resta il comma 1 dell’articolo 3 del D.M. n. 217/2023, nel testo sostituito dal D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 e successivamente modificato.

La disposizione stabilisce che il deposito di:

  • atti;
  • documenti;
  • richieste;
  • memorie,

da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, quando il deposito è diretto ai seguenti uffici:

  1. Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
  2. Procura europea – EPPO;
  3. sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
  4. tribunale ordinario;
  5. Procura generale presso la Corte d’appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

Per quanto riguarda i soggetti abilitati esterni e, in particolare, i difensori, la regola è dunque quella dell’esclusività del deposito telematico presso tali uffici, salvo le specifiche eccezioni ancora vigenti.

Non è corretto, pertanto, affermare che il processo penale telematico sia stato complessivamente rinviato al 2027 o agli anni successivi: presso gli uffici indicati dal comma 1 l’obbligo è già operativo.

Sono scaduti i precedenti regimi transitori

Per individuare correttamente ciò che oggi deve essere depositato telematicamente è necessario considerare anche la scadenza delle deroghe introdotte negli anni precedenti.

In particolare:

  • il regime transitorio previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 3, che consentiva in alcune ipotesi il deposito anche con modalità non telematiche, è terminato il 31 dicembre 2025;
  • la deroga relativa all’iscrizione delle notizie di reato e ad alcuni procedimenti speciali regolati dal libro VI del codice di procedura penale era già terminata il 31 marzo 2025;
  • il regime transitorio relativo ad alcuni procedimenti cautelari e alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio è terminato il 31 marzo 2026.

Quest’ultima previsione riguardava, presso il tribunale ordinario, gli atti relativi:

  • ai procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI, del codice di procedura penale;
  • ai procedimenti regolati dal libro IV, titolo II, capo III;
  • alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Fino al 31 marzo 2026 tali atti potevano essere depositati anche con modalità non telematiche. Dal 1° aprile 2026, essendo scaduta la deroga, trova nuovamente applicazione la regola generale dell’esclusività telematica prevista per il tribunale ordinario.

L’unica proroga immediata: gli atti relativi alle intercettazioni

Il D.M. n. 114/2026 interviene direttamente sul comma 3-bis dell’articolo 3, sostituendo la precedente data del 30 giugno 2026 con quella del 31 dicembre 2026.

Fino a tale data, i soggetti abilitati interni possono continuare a depositare anche con modalità non telematiche:

  • atti;
  • documenti;
  • richieste,

relativi alle intercettazioni:

  • telefoniche;
  • informatiche;
  • telematiche;
  • tra presenti.

La formulazione normativa richiede due precisazioni.

La prima è che la deroga riguarda esclusivamente i soggetti abilitati interni, ossia gli operatori degli uffici giudiziari. Non si estende, quindi, ai soggetti abilitati esterni e ai difensori.

La seconda è che il comma 3-bis menziona espressamente «atti, documenti e richieste», ma non le memorie. Anche sotto questo profilo la deroga deve essere interpretata nel rispetto del suo contenuto letterale.

Salvo ulteriori interventi normativi, dal 1° gennaio 2027 anche per tali depositi verrà meno la possibilità riconosciuta ai soggetti interni di utilizzare modalità non telematiche.

Le eccezioni generali previste dal codice di procedura penale

Il calendario ministeriale deve essere coordinato con l’articolo 111-bis del codice di procedura penale.

La norma stabilisce, in via generale, che in ogni stato e grado del procedimento il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avviene esclusivamente con modalità telematiche, salve le disposizioni relative al malfunzionamento dei sistemi informatici.

Lo stesso articolo prevede però due eccezioni strutturali:

  • l’obbligo non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica;
  • gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

Queste eccezioni non costituiscono un regime transitorio, ma rimangono applicabili anche dopo l’entrata a regime del processo penale telematico.

La PEC non è un’alternativa generalizzata al deposito telematico

Il comma 9 dell’articolo 3 del D.M. n. 217/2023, non modificato dal nuovo decreto, stabilisce che ai difensori rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata, secondo la disciplina dell’articolo 87-bis del D.Lgs. n. 150/2022, nei soli casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Ne deriva che la PEC non rappresenta un canale liberamente alternativo al deposito effettuato tramite il sistema telematico ministeriale.

Quando il deposito è assoggettato al regime di esclusività telematica, il difensore deve utilizzare il canale previsto dalle regole tecniche e dalle specifiche ministeriali. La PEC può continuare a essere utilizzata soltanto nelle ipotesi in cui la normativa consente ancora il deposito non telematico.

Il nuovo calendario del processo penale telematico

Il D.M. n. 114/2026 introduce un’attuazione progressiva articolata per uffici e per procedimenti.

1° luglio 2027: Corte d’appello e Procura generale

Dal 1° luglio 2027 diventerà esclusivamente telematico il deposito di atti, documenti, richieste e memorie presso:

  • Corte d’appello;
  • Procura generale presso la Corte d’appello.

Per la Procura generale occorre ricordare che il deposito relativo al procedimento di avocazione è già oggi compreso nel regime obbligatorio previsto dal comma 1.

La scadenza del 1° luglio 2027 non riguarderà ancora:

  • i procedimenti assegnati alla sezione della Corte d’appello per i minorenni;
  • i procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo VIII, del codice di procedura penale;
  • i procedimenti di cui al libro IX, titoli III-bis e IV;
  • i procedimenti disciplinati dai libri X e XI;
  • i procedimenti in materia di misure di prevenzione;
  • i procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Fino al 30 giugno 2027, i soggetti abilitati esterni potranno effettuare presso la Corte d’appello e la relativa Procura generale anche depositi telematici, senza che tale modalità sia ancora esclusiva per la generalità dei procedimenti.

1° gennaio 2028: giudice di pace e Corte di cassazione

Dal 1° gennaio 2028 il deposito diventerà esclusivamente telematico presso:

  • ufficio del giudice di pace;
  • Corte di cassazione;
  • Procura generale presso la Corte di cassazione.

Rimarranno temporaneamente esclusi i medesimi procedimenti specificamente indicati dal decreto, ossia quelli relativi:

  • al libro IV, titolo I, capo VIII;
  • al libro IX, titoli III-bis e IV;
  • ai libri X e XI;
  • alle misure di prevenzione;
  • al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Sempre dal 1° gennaio 2028, l’obbligo telematico si applicherà anche ai procedimenti di impugnazione contro i provvedimenti del giudice di pace.

Quest’ultima è una precisazione particolarmente importante perché tali impugnazioni sono trattate dal tribunale ordinario, ufficio nel quale il processo penale telematico è già obbligatorio in via generale. Il nuovo comma 5-bis assegna tuttavia espressamente a questa specifica categoria di procedimenti la decorrenza del 1° gennaio 2028.

Fino al 31 dicembre 2027, i soggetti abilitati esterni potranno utilizzare anche le modalità telematiche presso il giudice di pace, la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, senza che il telematico sia ancora esclusivo per la generalità dei procedimenti.

1° gennaio 2029: giustizia minorile

Dal 1° gennaio 2029 il deposito diventerà esclusivamente telematico presso:

  • tribunale per i minorenni;
  • Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Dalla stessa data l’obbligo sarà esteso anche ai procedimenti assegnati alla sezione della Corte d’appello per i minorenni.

1° luglio 2029: procedimenti disciplinati dal libro X

Dal 1° luglio 2029 il deposito esclusivamente telematico sarà esteso ai procedimenti disciplinati dal libro X del codice di procedura penale, relativo all’esecuzione.

1° gennaio 2030: tribunale di sorveglianza

Dal 1° gennaio 2030 entrerà nel regime di esclusività telematica anche il tribunale di sorveglianza.

Il decreto menziona espressamente il tribunale di sorveglianza. La disposizione deve pertanto essere letta secondo il suo dato testuale, evitando di estenderne automaticamente la portata ad altri uffici non espressamente indicati.

1° luglio 2030: le ultime categorie di procedimenti

Il completamento del calendario è previsto per il 1° luglio 2030.

Da tale data il deposito esclusivamente telematico sarà esteso anche:

  • ai procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo VIII, del codice di procedura penale;
  • ai procedimenti di cui al libro IX, titoli III-bis e IV;
  • ai procedimenti disciplinati dal libro XI;
  • ai procedimenti in materia di misure di prevenzione;
  • ai procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo;
  • alle procedure di consegna tra Stati membri.

Tabella riepilogativa delle nuove scadenze

DataUffici o procedimenti interessati
31 dicembre 2026Termine della possibilità, per i soli soggetti abilitati interni, di depositare anche con modalità non telematiche atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni
1° luglio 2027Corte d’appello e Procura generale presso la Corte d’appello, salvo i procedimenti espressamente esclusi
1° gennaio 2028Ufficio del giudice di pace, Corte di cassazione e Procura generale presso la Corte di cassazione; impugnazioni contro i provvedimenti del giudice di pace
1° gennaio 2029Tribunale per i minorenni, Procura presso il tribunale per i minorenni e sezione della Corte d’appello per i minorenni
1° luglio 2029Procedimenti di cui al libro X del codice di procedura penale
1° gennaio 2030Tribunale di sorveglianza
1° luglio 2030Procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo VIII; libro IX, titoli III-bis e IV; libro XI; misure di prevenzione; mandato d’arresto europeo e procedure di consegna

Il deposito telematico facoltativo prima dell’obbligatorietà

Il decreto disciplina anche la fase precedente all’entrata in vigore dell’esclusività telematica.

Per i soggetti abilitati esterni è espressamente prevista la possibilità di effettuare depositi telematici:

  • presso la Corte d’appello e la Procura generale fino al 30 giugno 2027;
  • presso la Corte di cassazione, la relativa Procura generale e l’ufficio del giudice di pace fino al 31 dicembre 2027.

Per gli altri uffici e per i procedimenti indicati dal nuovo comma 5-bis, l’utilizzo anticipato del deposito telematico resta subordinato a un provvedimento del Capo del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia che attesti la funzionalità dei sistemi informatici e che venga pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

Prima di effettuare un deposito è quindi necessario verificare non soltanto la norma generale e la data prevista dal calendario, ma anche l’eventuale pubblicazione dei provvedimenti ministeriali di attestazione della funzionalità.

Le conseguenze operative per gli avvocati

Il nuovo calendario impone agli avvocati una verifica articolata su tre livelli.

Il primo riguarda l’ufficio destinatario. Procura della Repubblica, ufficio GIP e tribunale ordinario sono già assoggettati, in via generale, al deposito esclusivamente telematico. Corte d’appello, Corte di cassazione, giudice di pace, uffici minorili e tribunale di sorveglianza seguono invece le nuove date differenziate.

Il secondo riguarda la tipologia del procedimento. Anche quando un ufficio è già o diventerà telematico, alcune materie sono soggette a una decorrenza speciale. È il caso, ad esempio, delle impugnazioni contro i provvedimenti del giudice di pace, dei procedimenti minorili, dell’esecuzione, delle misure di prevenzione e delle procedure relative al mandato d’arresto europeo.

Il terzo riguarda la categoria del soggetto depositante. La proroga relativa alle intercettazioni riguarda soltanto i soggetti abilitati interni e non può essere utilizzata dai difensori come fondamento per un deposito non telematico.

Prima del deposito sarà quindi opportuno controllare:

  1. l’ufficio giudiziario destinatario;
  2. la fase e la tipologia del procedimento;
  3. la data di entrata in vigore dell’obbligo;
  4. l’eventuale presenza di una deroga espressa;
  5. l’esistenza di un provvedimento ministeriale che consenta l’utilizzo anticipato del sistema;
  6. gli avvisi relativi a eventuali malfunzionamenti;
  7. la ricevuta e l’esito tecnico del deposito.

Conclusioni: nessun rinvio generalizzato, ma un sistema a più velocità

Il D.M. 26 giugno 2026, n. 114 non rinvia integralmente il processo penale telematico. Il provvedimento mantiene fermi gli obblighi già operativi presso le procure, gli uffici GIP e i tribunali ordinari e interviene soltanto sulle residue fasi di estensione.

L’effetto principale è la creazione di un sistema transitorio articolato, nel quale la modalità corretta di deposito dipende contemporaneamente dall’ufficio, dal procedimento, dal soggetto depositante e dalla data.

Per i difensori, la regola pratica può essere così sintetizzata:

  • presso gli uffici indicati dal comma 1 dell’articolo 3, il deposito è oggi esclusivamente telematico, salve le eccezioni previste dalla legge;
  • la proroga al 31 dicembre 2026 per le intercettazioni riguarda esclusivamente i soggetti abilitati interni;
  • la PEC può essere utilizzata solo quando è ancora consentito il deposito con modalità non telematiche;
  • per gli ulteriori uffici e procedimenti devono essere applicate le nuove scadenze comprese tra il 1° luglio 2027 e il 1° luglio 2030.

La nuova disciplina richiede quindi di superare formule generiche come «il processo penale telematico è stato rinviato». Più correttamente, il D.M. n. 114/2026 ha introdotto una riprogrammazione selettiva e progressiva, lasciando pienamente vigenti gli obblighi già entrati a regime.

Fonti normative e documentali

  • D.M. 26 giugno 2026, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2026.
  • D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha sostituito l’articolo 3 del D.M. n. 217/2023.
  • D.M. 30 dicembre 2025, n. 206, relativo alle intercettazioni e ai procedimenti cautelari.
  • Articolo 111-bis del codice di procedura penale.
  • Articolo di approfondimento pubblicato su Il Processo Digitale il 3 luglio 2026, utilizzato come punto di partenza per la verifica.