Cass., sez. VI-3, ord. 15 aprile 2017 n. 10563 (Pres. Frasca, rel. De Stefano)

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Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica a mezzo PEC – Ricorso per cassazione – Deposito della copia della sentenza di appello – Attestazione di conformità – Presente – Deposito del messaggio di posta elettronica ricevuto – Attestazione di conformità – Mancanza – Improcedibilità (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE – 3

 

Composta da

Dott. Raffaele FRASCA – Presidente –

Dott. Franco DE STEFANO – Consigliere Rel. –

Dott. Enrico SCODITTI – Consigliere –

Dott. Chiara GRAZIOSI – Consigliere –

Dott. Antonietta SCRIMA – Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. NN/AA R.G. proposto da C. G., elettivamente domiciliato in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato P. L., che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G. B., elettivamente domiciliato in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato F. D., che lo rappresenta e difende unitamente a sé medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3367/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

rilevato che:

G. C. ricorre, affidandosi a cinque motivi con atto notificato a mezzo p.e.c. il 31/07/2017, per la cassazione della sentenza definitiva n. 3367 del 22/05/2017 della Corte di appello di Roma addotta come notificata a mezzo p.e.c. addì 01/06/2017 e della sentenza non definitiva della stessa Corte n. 1334 del 29/02/2016, con cui, pure pronunciata la revocazione della propria precedente sentenza n. 3320/09 ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., è stata definitivamente rigettata la sua domanda di condanna del già suo difensore avv. B. G. per il risarcimento dei danni patiti nel sensibile ritardo con cui, a seguito della sua condotta professionale, egli aveva conseguito il dovuto trattamento previdenziale;

l’intimato resiste con controricorso;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. Con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis, nonché documentazione;

considerato che:

dei cinque motivi di ricorso (rubricati: «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 1218 e 1226 c.c.», «nullità della sentenza», «violazione, falsa applicazione artt. 91 e 92 c.p.c.», «violazione e/o falsa applicazione del DM n. 55 del 2014 sui parametri di liquidazione compensi legali … errore su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti», «nullità della sentenza … violazione dell’art. 112, per aver omesso di avvalersi di una attività di indagine … e sotto il profilo del vizio di motivazione … per aver omesso la valutazione di detta indagine») e delle repliche del controricorrente è superflua la stessa indicazione, prima ancora dell’illustrazione, per l’improcedibilità del ricorso stesso;

infatti, anche ovviato alla causa originaria di improcedibilità per carenza, sulla copia analogica del ricorso notificato a mezzo p.e.c., di attestazione autografa della conformità di questa all’originale informatico notificato alla controparte (con ciò non risultando rispettati i rigorosi presupposti codificati da Cass. ord. 22/12/2017, n. 30918) per avere il ricorrente ottemperato, oltretutto entro il termine per la produzione della documentazione di cui all’art. 372 cod. proc. civ., almeno alle formalità previste da Cass. Sez. U. 22438/18, sussiste altra ed irrimediabile ragione di improcedibilità;

invero, il ricorrente deduce essere stato almeno il secondo degli impugnati provvedimenti notificato a mezzo p.e.c., ma in atti si ha solo una copia, solo essa munita di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa da parte di uno degli avvocati a tanto abilitati, ma non anche quella notificata (non riferendosi, cioè, quell’attestazione al messaggio di posta elettronica, con il quale la notifica ha avuto luogo, come ricevuto dal destinatario);

risultano così violati gli altrettanto rigorosi requisiti stabiliti da Cass. 17450/17, in modo sostanzialmente integrale confermati da Cass. ord. 22/12/2017, n. 30765, che in modo espresso sono fatti salvi, per la copia notificata della sentenza, dalla stessa Cass. Sez. U. 22438/18, mentre neppure può ricondursi la fattispecie a quelle su cui è stata alle Sezioni Unite chiesta un’ulteriore valutazione da Cass. ord. 28844/18;

né soccorrono parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (essendo scaduto il sessantesimo giorno il 21/07/2017 ed essendo avvenuta la notifica del ricorso non prima del 31/07/2017), o il principio di cui a Cass. Sez. U. 10648/17, dell’esenzione dall’improcedibilità in caso di presenza aliunde o in altri atti della copia notificata, non constando nella specie quest’ultima con le viste specifiche formalità anche in alcun altro atto;

ne segue la declaratoria di improcedibilità del ricorso;

tuttavia, il mutamento della giurisprudenza di questa Corte sul primo dei due profili di improcedibilità (di cui a Cass. Sez. U. 22438/18) e la persistente incertezza su altri aspetti del secondo, sebbene in concreto esclusa nella specie, costituiscono presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. nel testo applicabile in ragione dell’epoca remota di instaurazione del giudizio in primo grado;

deve pure darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

p. q. m.

dichiara improcedibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 17/01/2019.

Il Presidente