Trib. Perugia, ord. 1 dicembre 2016

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Ricorso per riassunzione (in seguito a cancellazione dal Registro delle imprese) – Deposito su supporto cartaceo – Principio di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) – Raggiungimento dello scopo

 

 

Il Giudice, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 10/11/2016,

Eccezione di inammissibilità

In via preliminare, deve essere rigettata l’eccezione sollevata dalla parte convenuta, in ordine all’inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato nelle forme cartacee.

Ai sensi dell’art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012 – obbligatorietà del deposito telematico – “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da essa nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”.

Ciò posto, dovranno, nel caso di specie, essere svolte due diverse considerazioni: 1) se il ricorso in riassunzione, successivo all’interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della *** sia un atto endoprocessuale da depositare esclusivamente per via telematica, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012; 2) quali siano le conseguenze giuridico – processuali in cui incorre la parte nell’ipotesi in cui abbia depositato nella forma cartacea l’atto che avrebbe dovuto essere depositato telematicamente.

Non vi sono dubbi sul fatto che il ricorso in riassunzione di un procedimento dichiarato interrotto per intervenuta cancellazione di una delle parti dal Registro delle Imprese non introduce un nuovo e diverso e autonomo giudizio, ma rappresentata la prosecuzione del medesimo procedimento. E’ vero, infatti, che il ricorso in riassunzione si inserisce in un procedimento già avviato nell’ambito del quale, le parti risultano essere già costituite, integrando un atto processuale proveniente dal difensore di una parte già costituita quale atto endoprocessuale.

Indiscusso, quindi, l’assunto secondo cui il deposito del ricorso in riassunzione debba avvenire telematicamente, deve essere accertato quali siano le conseguenze, dal punto di vista processuale, per la parte che abbia provveduto al deposito cartaceo dell’atto, come nel caso di specie.

Secondo la scrivente, non esistendo alcuna norma che sanzioni con l’inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121, c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), la parte che si costituisca in via cartacea non può essere in alcun modo sanzionata.

Nel caso di specie, in particolare, non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio e, tramite la notifica del ricorso per riassunzione, è stata garantita la conoscenza dell’atto in capo alla controparte, integrandosi così l’ipotesi del raggiungimento dello scopo.

Omissis

P.Q.M.

Rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per riassunzione.

Rigetta la richiesta ex art. 186 bis c.p.c.

Concede alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c. e rinvia, per l’ammissione dei prezzi istruttori, all’udienza del *** ore 9:00.

Si comunichi.

Così deciso in Perugia, il 1 dicembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 1 dicembre 2016.