Cass., sez. VI-1, ord. 9 novembre 2017 n. 26622 (Pres. Genovese, rel. Acierno)

 
ATTENZIONE

L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

 

Opposizione allo stato passivo – Ricorso – Deposito per via telematica – Ammissibile – Decreto D.G.S.I.A. ex art. 35, D.M. n. 44/2011 – Mancata indicazione degli atti introduttivi – Irrilevante – Procedimenti iscritti a ruolo prima del d.l. n. 83/2015 – Individuazione del novero degli atti depositabili telematicamente – Esorbita dal potere accertativo attribuito dall’art. 35, D.M. n. 44/2011

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE – 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE – Presidente-

Dott. MARIA ACIERNO – Rel. Consigliere-

Dott. MAURO DI MARZIO – Consigliere –

Dott. LOREDANA NAZZICONE – Consigliere –

Dott. MASSIMO FALABELLA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

P. A., P. R., C. F., T. F., B. A., F. M., S. C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ***, presso lo studio

dell’avvocato A. N., rappresentati e difesi dall’avvocato B. N.;

– ricorrenti –

Contro

CURATELA DEL FALLIMENTO S. C. A. SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. 7220/2014 RG. del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 16/03/2015, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo proposta da A. B. ed altri lavoratori dipendenti della Srl S. C. A. dichiarata fallita.

Il ricorso è stato ritenuto intempestivo perché la comunicazione dello stato passivo, ai sensi dell’art. 97 li, è stata ricevuta il 24/09/2014, mentre il ricorso è stato depositato il 29/10/2014, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione stessa. Non sana tale tardività il dedotto inoltro telematico tempestivo del ricorso presso il tribunale di Livorno, al foro del quale appartiene il difensore del ricorrente e dal quale aveva ricevuto comunicazione di mancato inoltro con successivo deposito presso la cancelleria del Tribunale di Napoli. Il deposito telematico è valido solo per gli atti provenienti dalle parti costituite e non per gli atti introduttivi del giudizio, salvo che per i tribunali ai quali sia stata concessa apposita autorizzazione. Peraltro l’istante è stato messo tempestivamente al corrente del mancato inoltro ed avrebbe dovuto provvedere tempestivamente al deposito in cancelleria.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli opponenti deducendo la violazione dell’art. 16 del d.l. n. 179 del 2012 conv. in 1. n. 221 del 2012 e dell’art. 35, d.m. 44 del 2011, per non essere stata dichiarata l’ammissibilità del ricorso proposto, giacché il dettato normativo consente la facoltà di deposito telematico, da parte degli avvocati, di ricorsi come quelli di opposizione allo stato passivo.

La censura è manifestamente fondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte così espresso: “In tema di deposito telematico di atti, l’art. 16-bis, comma 1, del d. 1. n. 179 del 2012, ratione temporis applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall’ordinamento, sicché, l’invio telematico di un ricorso dinari ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità, e non ostando il difetto de/provvedimento ministeriale autorizzativo cui, a norma dell’art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e non l’individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili telematicamente – integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini”( Cass. n. 22479 del 04/11/2016, rv. 641629— 01; nonché Cass. n. 9772 del 12/05/2016, rv. 639888 – 01).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2017.

 

Il Presidente

(dr. Francesco Antonio Genovese)