Trib. Milano, ord. 2 giugno 2017 (Pres. rel. Riva Crugnola)

 
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Procedimento cautelare – Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Deposito per via telematica – Indicazione numero di ruolo – Mancanza – Rifiuto della cancelleria dopo la scadenza del termine – Nuovo deposito telematico – Regolarizzazione – Istanza di rimessione in termini – Non necessaria

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

VERBALE DEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO

tra

L. R. E. SRL

RECLAMANTE

e

G. P.

A. SRL

RECLAMATI

G. D. M.

A. S.

RECLAMATI

Oggi 1° giugno 2017, alle ore 12.15 innanzi al Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.  ELENA RIVA CRUGNOLA                  Presidente Relatore

dott.  ANGELO MAMBRIANI                    Giudice

dott.  MARIA ANTONIETTA RICCI             Giudice

sono comparsi:

– per la SRL reclamante L. R. E., gli avv.ti C. e G.;

– per le parti reclamate G. P. e A. SRL, l’avv. T.;

– personalmente la parte reclamata G. D. M. con l’avv. C. P., in sostituzione dell’avv. G., il quale difende anche la parte reclamata S..

È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa M. C. M..

La difesa della parte reclamante insiste nel reclamo illustrandone le ragioni anche in replica alle memorie avversarie e riportandosi quanto alla eccezione di intempestività del reclamo alla istanza di riammissione in termini già depositata. Sottolinea in particolare la rilevanza delle missive di cui ai docc. 3 e 12 oggi allegati al fascicolo della parte reclamata P..

Le altre difese insistono per il rigetto del reclamo illustrando le ragioni di tali conclusioni.

Il Tribunale

si riserva di provvedere sul reclamo.

Il Presidente

Elena Riva Crugnola

 

Successivamente,

il Tribunale

come sopra composto a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede; rilevato che il reclamo in esame riguarda il provvedimento emesso dal g.d. il 14.4.2017, del seguente tenore:

Omissis

ritenuto che il reclamo sia da considerare tempestivo, avendo il reclamante documentato che l’atto di reclamo è stato inoltrato telematicamente al Tribunale nel termine ex art.669terdecies cpc il 3.5.2017 e nella medesima data accettato dal sistema e consegnato alla casella del Tribunale (cfr. ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna 3.5.2017, allegate sub istanza di riammissione in termini depositata il 13.5.2017 dal reclamante,

– solo in data 8.5.2017 -e, quindi, una volta scaduto il termine ex art.669terdecies cpc- essendo pervenuta al difensore depositante comunicazione di rifiuto dell’atto con la dicitura “reclamo da inviare alla sezione competente indicando n. rg”,

– sì che il rifiuto del primo invio telematico va riferito a prassi organizzativa del Tribunale quanto alla iscrizione a ruolo degli atti di reclamo (iscrizione da eseguirsi presso la Cancelleria della sezione ove è stata definita la prima fase del procedimento cautelare e non presso la Cancelleria centrale) e non a negligenza della parte reclamante, che ha comunque indirizzato tempestivamente al Tribunale competente il deposito telematico dell’atto di reclamo,

– con la conseguenza che il secondo deposito telematico dell’atto di reclamo, eseguito poi l’11.5.2017 dopo il rifiuto, va considerato mera regolarizzazione del primo deposito, da considerare di per sé tempestivo e non richiedente riammissione in termini;

Omissis

Milano, 2 giugno 2017.

Il presidente est.

Elena Riva Crugnola