L’espropriazione presso terzi dopo la Riforma Cartabia

di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio


La Riforma Cartabia è intervenuta anche sulla disciplina del processo esecutivo e tra le varie novità introdotte, in particolare, spicca la modifica dell’espropriazione presso terzi, riformandone parzialmente la disciplina sia per il creditore che per i terzi. Nel Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 contenente “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), infatti, compare anche il pignoramento dei crediti presso terzi a cui è dedicato l’intero art. 25. Queste novità riguardano in particolare la procedura di notifica del pignoramento e hanno l’obiettivo di rendere il processo più trasparente ed equo. Il pignoramento presso terzi è una delle diverse opportunità che i creditori hanno a disposizione per poter aggredire i beni del debitore, al fine di soddisfare le proprie pretese di credito, è una procedura che concerne i beni del debitore che non sono in suo diretto possesso ma nella disponibilità di un terzo. La disciplina dell’istituto trova la propria fonte normativa dall’articolo 543 del codice di procedura civile e seguenti. In base alla nuova formulazione l’art. 543 c.p.c.  impone al creditore di comunicare al debitore e al terzo custode l’avviso dell’iscrizione a ruolo e di depositare poi l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro l’udienza di comparizione come indicata nell’atto. In passato, poteva accadere che il debitore venisse a conoscenza del pignoramento solo in una fase avanzata del procedimento, limitando così la sua possibilità di difesa. La mancata notifica o il mancato deposito comportano l’inefficacia del pignoramento, dando così al debitore una maggiore possibilità di intervenire tempestivamente e difendere i propri diritti.

Le modifiche attuate dalla Riforma hanno riguardato diversi articoli quali: l’art.546 cpc, primo comma: Obblighi del terzo stabilendo che «Dal giorno in cui gli e’ notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo e’ soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della meta’ per i crediti superiori a 3.200,00 euro.». La previgente formulazione dell’art. 546 c.p.c. statuiva che, qualunque fosse l’importo precettato, il terzo risultasse sempre obbligato per tale importo, aumentato della metà. L’art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi),  e l’art. 553 sull’assegnazione  e vendita dei crediti.

Ma di grande rilievo è la modifica apportata alla procedura contenuta nell’art. 492 bis c.p.c. nel quale si introduce un nuovo iter per la presentazione dell’istanza per la ricerca, con modalità telematica, dei beni da pignorare.  La vecchia formulazione dell’art. 492 bis c.p.c. prevedeva la facoltà per il creditore procedente, che avesse voluto avviare la ricerca telematica dei beni da pignorare, di ricorrere al Presidente del Tribunale con apposita istanza, affinché quest’ultimo autorizzasse a procedere con le ricerche telematiche dei beni. L’istanza non poteva essere proposta prima che fosse decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c. e, pertanto, il creditore procedente aveva l’onere di allegare all’istanza anche la copia dell’atto di precetto con le relative attestazioni di notificazione. Una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, il creditore poteva iniziare a svolgere le ricerche presso le amministrazioni competenti. Ma non essendo previsto che il termine di scadenza del precetto venisse sospeso spesso il creditore si vedeva costretto a ripartire con la notificazione dell’atto di precetto in rinnovazione. Una volta perfezionatasi la notifica del precetto in rinnovazione e dopo il decorso del termine (ex. art. 482 c.p.c.) il creditore poteva procedere con la notifica del pignoramento aggredendo i beni.  Adesso, invece, le informazioni ottenibili con la procedura ex art. 492 bis c.p.c. consentono di verificare con rapidità, certezza ed efficienza se il soggetto debitore sia titolare di beni che possono essere sottoposti ad espropriazione forzata da parte del creditore. La norma permette al creditore di rivolgersi direttamente all’Ufficiale Giudiziario anziché al Presidente del Tribunale. Ai sensi dell’art. 492 bis, 4° comma, c.p.c. “il termine di novanta giorni di efficacia del precetto (…) deve intendersi ipso iure sospeso per effetto della semplice proposizione dell’istanza”. Tale sospensione opera, alternativamente, fino: (a) alla comunicazione, da parte dell’Ufficiale Giudiziario, di non aver potuto eseguire le ricerche telematiche per mancanza dei presupposti; (b) al rigetto da parte del Presidente del Tribunale dell’istanza; (c) alla comunicazione del processo verbale contenente le risultanze della ricerca effettuata.  Dopo cessata la sospensione, il termine di efficacia del pignoramento riprende a decorrere per il periodo residuo. Il pignoramento, quindi, dovrà menzionare gli atti che hanno operato la sospensione e quelli che hanno prodotto la cessazione di essa; la ratio di tale onere si individua anche nell’esigenza di garantire la tutela dell’interesse del debitore ed evitare un ingiustificato giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 del c.p.c. Nel dettaglio dopo che l’istanza viene depositata l’Ufficiale Giudiziario procede alla ricerca (nei limiti delle disposizioni di settore nell’ambito dell’accesso ai dati e alle informazioni acquisite negli archivi automatizzati dal centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dell’Interno, in conformità al Testo Unico di pubblica sicurezza) di eventuali beni del debitore. Terminate positivamente le ricerche, l’Ufficiale Giudiziario redige processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, dandone opportuna comunicazione al creditore istante. Ove la ricerca telematica si concluda con l’individuazione di beni o somme di denaro pignorabili dall’Ufficiale Giudiziario nel circondario del Tribunale di sua competenza, quest’ultimo, acquisito il titolo esecutivo ed il precetto, potrà procedere al pignoramento degli stessi. Se, invece, dovessero emergere beni o somme pignorabili al di fuori del territorio di competenza dell’Ufficiale Giudiziario, lo stesso rilascerà al creditore istante copia autentica del processo verbale relativo alle ricerche telematiche effettuate e sarà il creditore, entro il termine di 15 giorni, a doversi rivolgere all’Ufficiale Giudiziario competente affinché proceda con il pignoramento dei beni. Un’altra ipotesi è quella in cui, a seguito della ricerca telematica condotta da parte dell’Ufficiale Giudiziario, risulti che alcune cose appartenenti al debitore si trovino nel possesso di soggetti terzi. In tal caso, l’Ufficiale Giudiziario può procedere ad un pignoramento presso terzi sui generis, notificando sia al debitore che al terzo il verbale del pignoramento e provvedendo ad indicare non soltanto il credito sulla cui base l’esecuzione viene condotta (oltre, ovviamente, al relativo titolo esecutivo e precetto), ma anche gli avvertimenti al debitore di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 492 c.p.c. nonché “l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute”. In particolare, se all’esito della ricerca viene rinvenuto un solo terzo, l’Ufficiale Giudiziario procederà al pignoramento d’Ufficio (comma 7). Diversamente, laddove l’accesso consenta di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’Ufficiale Giudiziario sottoporrà ad esecuzione i beni scelti dal creditore (comma 8 e 9). Molti Tribunali hanno predisposto delle linee guida differenti su alcuni elementi procedurali elencati  ex art. 492 bis c.p.c.. Tra tutti citiamo le linee guida del Tribunale di Milano  che hanno previsto che, nei casi di cui ai commi 8 e 9, l’Ufficiale Giudiziario debba provvedere ad inviare una e-mail o a contattare telefonicamente l’avvocato del creditore affinché questo individui espressamente i beni che intende sottoporre a pignoramento. Dopo notificato il pignoramento, l’Ufficiale Giudiziario restituisce il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto al procuratore costituito del creditore procedente. In tale fase procedimentale l’art. 492 bis c.p.c. non prevede che il verbale di pignoramento dell’Ufficiale Giudiziario contenga anche l’avviso al terzo di rendere la dichiarazione. Tale avviso sarà contenuto, invece, nel decreto di fissazione udienza emesso dal Giudice che, tuttavia, è solo successivo all’iscrizione a ruolo del pignoramento. In questi casi, quindi, il rischio è che il creditore si trovi a dover inscrivere a ruolo un pignoramento, sostenendo anche i relativi costi, senza sapere, però, se vi siano effettivamente dei beni validamente aggredibili. Dalla data dell’avvenuta restituzione del pignoramento al procuratore del creditore procedente decorre il termine per l’iscrizione a ruolo del pignoramento:

  • 30 giorni, nell’ipotesi di pignoramento presso terzi;
  • 15 giorni, in caso di pignoramento mobiliare.

È necessario sottolineare che l’atto di pignoramento presso terzi generato dallo stesso U.G., pur recando molti degli elementi previsti dal c.p.c., è privo di due elementi fondamentali: l’indicazione dell’udienza di dichiarazione del terzo e l’invito al terzo a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Sarà onere del creditore stesso di  depositare, contestualmente all’iscrizione a ruolo, – da effettuarsi entro 30 giorni dalla restituzione del verbale di pignoramento notificato da parte dell’U.G. – un’istanza chiedendo al Giudice di fissare udienza al fine di raccogliere la dichiarazione dei terzi pignorati e di disporre l’assegnazione dei crediti pignorati.Infatti, il pignoramento deve contenere l’istanza 492 bis e l’indicazione della data di deposito della stessa, l’autorizzazione del Presidente del Tribunale ove richiesta, l’indicazione della data di comunicazione del processo verbale redatto dall’Ufficiale Giudiziario all’esito delle ricerche telematiche, ovvero, nel caso della mancanza dei presupposti dell’istanza la comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario di non aver eseguito alcuna ricerca o il provvedimento di rigetto del Presidente del Tribunale. Questo, anche al fine di calcolare correttamente tutti i nuovi termini della procedura, compreso anche il termine di scadenza del precetto, tenendo conto anche del periodo di sospensione per lo svolgimento dell’attività di ricerca telematica dei beni da pignorare.

Per approfondire il tema, si segnala che sono ancora disponibili alcuni posti per il webinar gratuito dal titolo: “La ricerca telematica dei beni ed il pignoramento presso terzi alla luce delle attuazioni della Riforma Cartabia” con gli esperti di Maat LegalPaperless del 21/10/2024 (14:30-16:30)