Trib. Napoli nord, ord. 15-17 gennaio 2017 (est. Auletta)

 

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Pignoramento presso terzi – Iscrizione a ruolo per via telematica – Attestazione di conformità degli atti di cui all’art. 543, c. 4, c.p.c.– Attestazione di conformità su documento separato (art. 16-undecies, d.l. n. 179/2012) – Scansione di immagine – Inesistenza – Azione esecutiva – Improcedibilità – Pignoramento – Inefficacia – Processo esecutivo – Estinzione

 

Tribunale ordinario di Napoli Nord

III Sezione Civile

 

Il Giudice dell’esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,

letti gli atti del procedimento n. nn/aaaa,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13.1.2017,

considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1.           Con ricorso depositato in data 1.12.2016 – rubricato come “in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.”, ma che veicola una domanda qualificabile nei termini di cui in appresso – il debitore esecutato ha dedotto:

A)   la perdita di efficacia del pignoramento ex art. 543, comma 4, c.p.c..

Rileva in specie il debitore esecutato che il creditore ha omesso di depositare (così come richiesto a pena di inefficacia dalla richiamata disposizione) atto di citazione, titolo esecutivo e precetto muniti della prescritta dichiarazione di conformità.

In specie, il documento “dichiarazione conformità” allegato dal procedente – prosegue il debitore esecutato” – “non può essere affatto considerato come una valida attestazione di conformità per violazione delle norme sul processo civile telematico”.

Alla stregua di queste ultime, infatti, l’attestazione di conformità – in quanto atto del processo telematico – deve essere deve essere in formato “PDF nativo” e non ottenuto tramite la scansione di immagini: in quest’ultima eventualità – verificatasi nella specie – l’atto sarebbe “giuridicamente inesistente”.

Da tanto consegue – a dire dell’opponente – il mancato rispetto dell’art. 543, comma 4, c.p.c., con le conseguenze esplicitate da una parte della giurisprudenza di merito (v. infra);

B)   improcedibilità del pignoramento per difetto di procura alle liti;

C)  inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per carenza di legittimazione attiva del procedente.

2.           Il creditore procedente si è difeso con apposita memoria, contestando – con segnato riguardo al motivo sub A) – da un lato, la qualificazione dell’atto sopra indicato come “inesistente” e, dall’altro lato, la insussistenza (rectius: mancata deduzione) di un pregiudizio sostanziale conseguente alla (peraltro ipotetica) mancanza della attestazione di conformità, con annessa sanabilità del vizio (che sarebbe qualificabile in termini di mera irregolarità).

3.           Conviene procedere, anzitutto, alla qualificazione della domanda proposta.

4.           Ad avviso di questo Giudice il motivo sub A) attiene ad una questione rilevabile d’ufficio (la mancata attestazione di conformità agli originali ex art. 543, comma 4, c.p.c.): si tratta di uno di quei casi in cui le opposizioni proposte entrano “in concorrenza” con il potere officioso del G.E. riguardo a profili di improcedibilità dell’esecuzione (ovvero – ma non è questo il caso – a cause di impignorabilità dei beni staggiti).

5.           Visto e considerato che l’accertamento di una inefficacia di tal fatta (per di più a causa di un vizio rilevabile d’ufficio) porterebbe alla improcedibilità dell’azione esecutiva, lo stesso deve considerarsi prioritario ed assorbente rispetto ai motivi di ricorso sub B) e C), invece qualificabili pacificamente ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c..

È infatti evidente che – in base al criterio della maggiore soddisfazione dell’interesse dell’attore (o ricorrente) – una pronuncia di improcedibilità – nel punto in cui importa la liberazione delle somme pignorate – ha maggiore capacità satisfattiva dell’interesse del debitore rispetto ad una pronuncia cautelare di sospensione.

In altre parole, l’eventuale accoglimento della censura preliminare di cui sopra porterebbe a ritenere “assorbito” l’interesse all’ottenimento di una pronuncia di sospensione, ferma restando la possibilità di coltivare – comunque – il giudizio di merito, dovendosi condividere l’orientamento secondo cui l’interesse alla decisione di una opposizione all’esecuzione permane anche laddove l’esecuzione si sia estinta (tra le tante, cfr. Cass. 16.11.2005, n. 23084).

6.           Rispetto alla questione sopra sintetizzata (relativa alla “sorte” del pignoramento che non sia depositato unitamente ad una attestazione di conformità relativa agli atti di cui all’art. 543, comma 4, c.p.c.), assume rilievo pregiudiziale l’altra questione se un atto processuale telematico formato con modalità diverse rispetto a quelle di cui alla normativa primaria e secondaria di riferimento sia da ritenersi “inesistente” o semplicemente “nullo”, con possibilità (in tale ultimo caso) di verificare se lo stesso ha comunque conseguito il proprio risultato, con conseguente sanatoria (art. 156, comma 3, c.p.c.).

7.           Conviene, ai fini della migliore intelligenza di tale ultima questione, svolgere una breve digressione riguardo alla disciplina del processo civile telematico, quanto alla forma degli atti.

A fronte della complessa disciplina, normativa e regolamentare, del c.d. processo civile telematico, una prima questione che si è posta è infatti quella se la stessa abbia introdotto delle “nuove forme processuali” ex art. 121 c.p.c..

Una prima tesi, argomentando dal rilievo che la legge disciplina “l’uso degli strumenti informatici” e non (secondo la terminologia invalsa nella prassi) il “processo civile telematico”, ha concluso nel senso che il legislatore avrebbe inteso introdurre non delle nuove forme ma semplicemente strumenti nuovi per forme tradizionali.

Per altra impostazione, invece, le modalità del deposito telematico degli atti rappresentano delle “nuove forme” per la redazione ed il compimento degli atti processuali medesimi.

Il sottoscritto magistrato intende aderire a tale ultima tesi.

Secondo questa prospettiva, quindi, va letta la disciplina conferente.

Rileva in proposito, ed innanzitutto, l’analisi:

–      dell’art. 11, d.m. n. 44 del 2011, secondo cui “1. L’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici”;

–      dell’art. 12 delle “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24” che, al primo comma, così dispone:

“1. L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

a)   è in formato PDF;

b)   è privo di elementi attivi;

c)   è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

d)   è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;

e)   è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata”.

Ciò detto, come anticipato, si tratta di comprendere se l’atto processuale che sia formato in violazione delle prescritte forme sia inesistente (o comunque affetto da una nullità insanabile) o nullo.

Sul punto il sottoscritto magistrato intende dare continuità all’orientamento seguito da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 13.7.2014 e Trib. Livorno, 25.7.2014) che prodende per la prima qualificazione.

Ciò in ragione delle seguenti considerazioni:

–      l’art. 121 c.p.c. stabilisce che “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo”;

–      la norma contiene quindi due principi:

i)             il principio per cui se è prescritta una certa forma, l’atto deve essere posto in essere secondo quella forma e non altra equipollente (c.d. principio di obbligatorietà delle forme legali);

ii)            il principio per cui se non è prescritta una certa forma, l’atto può presentare la forma più idonea al raggiungimento dello scopo;

Rilevato che il secondo dei principi esposti ha portata residuale, cioè si applica nella misura in cui nessuna norma preveda una “forma obbligatoria”, e considerato quanto sopra notato circa il fatto che le modalità del deposito telematico degli atti rappresentano delle “nuove forme” per la redazione ed il compimento degli atti processuali medesimi, deve giungersi alla conclusione che la normativa sopra citata prescriva una forma ad substantiam, onde la redazione dell’atto processuale ottenuto in formato .pdf mediante scansione per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo e dunque va qualificato come (insanabilmente) nullo ai sensi dell’art. 156, comma 2 c.p.c..

Ad avviso del sottoscritto magistrato – e pur nella consapevolezza della esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito – la normativa sopra richiamata ha carattere speciale (riferendosi segnatamente agli atti del processo civile telematico, che costituiscono una species del genus “documento informatico”) rispetto a quella generale contenuta negli artt. 4, comma 2, del D.P.C.M. 13.11.2014, secondo cui “fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia” e 22, comma 3, CAD secondo cui “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta”.

8.           Risolta la questione preliminare nel senso sopra esposto, si deve passare alla questione nodale se la mancata attestazione di conformità (ovvero la sua insanabile nullità) producano la conseguenza della inefficacia del pignoramento e se tale conseguenza:

i)             sia rilevabile d’ufficio;

ii)            sia inevitabile.

Anche su questo profilo, va riscontrata la eterogeneità degli approdi giurisprudenziali.

Si ritiene preferibile aderire, però, all’orientamento seguito dal Tribunale di Milano (da ultimo cfr. sentenza del 296.2016, in proc. 25861/2016, est. Rossetti) secondo cui la violazione delle (nuove) norme sulla formazione del fascicolo dell’esecuzione importano la improcedibilità dell’azione esecutiva e quindi l’estinzione del relativo processo ex art. 630, comma 2, c.p.c. (sicché il profilo può essere anche rilevato d’ufficio).

Interessa precisare che la pronuncia appena richiamata attiene ad un pignoramento immobiliare e, quindi, alla violazione dell’art. 557, commi 2 e 3, c.p.c..

Tuttavia, come esplicitato anche nel provvedimento del Tribunale meneghino, i principi esposti hanno carattere trasversale rispetto alle varie forme di azione esecutiva, stante la medesimezza – in parte qua – delle disposizioni contenute negli artt. 557, commi 2 e 3, c.p.c. e 543, comma 4, c.p.c..

Tutte le citate disposizioni sono il frutto di una recente riforma (d.l. n. 132 del 2014) che ha – sostanzialmente – affidato all’impulso di parte la formazione del fascicolo dell’esecuzione (in precedenza curata dalla Cancelleria).

Si tratta – rileva il Tribunale milanese – di una attività il cui mancato compimento è sanzionato con l’estinzione del processo (conseguente alla inefficacia del primo atto esecutivo).

Vero è che – come anticipato – altre pronunce di merito (cfr. ad es. Trib. Bologna, 22.10.2015/o.; Trib. Bari, 4.5.2016/o.; Trib. Caltanissetta, 1.6.2016/o.), valorizzando argomenti testuali (le norme che comminano l’inefficacia si riferiscono alle “copie” e non alle “copie conformi”), sistematici (l’art. 22, comma 3, CAD – pure sopra richiamato – equipara l’efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti formati in originale su supporto analogico) e teleologici (idoneità di atti non attestati di conformità al raggiungimento dello scopo) hanno escluso che la mancata attestazione di conformità (cui come detto è equiparabile la insanabile nullità della stessa) procuri le conseguenze caducatorie sopra esposte.

Tuttavia, vanno condivise le controdeduzioni che il Tribunale di Milano opera per superare i predetti argomenti:

–      quanto all’argomento testuale, si evidenzia che l’art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179 del 2012, nel testo modificato a seguito del d.l. n. 132 del 2014, stabilisce che “le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile” sono depositati con modalità telematiche, mentre l’art. 159-ter disp. att. c.p.c. prevede che nell’ipotesi di iscrizione a ruolo da parte del debitore il creditore debba comunque depositare “copie conformi degli atti” nei termini prescritti dalla normativa conferente.

Consegue da quanto sopra che laddove la norma fa riferimento alle “copie”, si tratta – evidentemente – delle copie conformi (formate nel rispetto della normativa di riferimento: v. supra), anche perché sarebbe del tutto irragionevole ritenere che il creditore debba procedere al deposito delle copie conformi nel caso in cui l’iscrizione a ruolo avvenga da parte del debitore e non quando sia egli stesso a provvedervi;

–      quanto all’argomento sistematico ed a quello teleologico, gli stessi – alla luce dell’anzidetto – perdono di spessore.

Siccome il legislatore del 2014 ha riformato la disciplina conferente nell’ottica di perseguire un obiettivo di razionalizzazione dei tempi del processo esecutivo e del lavoro delle Cancellerie (onerando il creditore del compimento di una attività compiuta in precedenza dall’Ufficio), “la questione della conformità del titolo all’originale è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva”; in quest’ottica “l’attestazione di conformità non costituisce una mera formalità in quanto il difensore del creditore, per poter attestare che la copia è conforme all’originale, deve avere avanti a sé l’originale da collazionare con la copia”, ovvero deve avere il possesso del titolo: in mancanza di attestazione di conformità, quindi, il G.E. non è messo in condizione di conoscere – con il grado di certezza che la legge esige – se il creditore sia legittimato o meno all’esercizio dell’azione esecutiva.

Sennonché, mentre tale questione doveva in precedenza essere eccepita dal debitore attraverso l’opposizione agli atti esecutivi, oggi – in virtù della modifica dell’art. 630, comma 2, c.p.c., che riconosce il potere officioso del G.E. di rilevare fatti estintivi del processo esecutivo – il G.E. può provvedere alla declaratoria di inefficacia – prevista dalla legge – e ad estinguere il processo esecutivo con provvedimento reclamabile ex art. 630 c.p.c. (trattandosi di causa di estinzione “tipica”).

Ancora, non è conferente (sotto questo specifico profilo) la tesi del raggiungimento dello scopo, atteso che la stessa attiene alle nullità processuali e non alle fattispecie di inefficacia per omesso tempestivo deposito di atti di cui sia onerato il procedente.

Secondo il Tribunale di Milano “così come non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo l’istanza di vendita scaduti i termini di cui all’art. 497 c.p.c., ugualmente non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo il deposito tardivo delle copie conformi degli atti di cui all’art. 557 c.p.c.”.

Tale argomento vale a confutare la difesa del procedente, secondo cui non sarebbe dedotto alcun pregiudizio sostanziale da parte del debitore come conseguenza del mancato assolvimento dell’onere di cui si tratta.

Il principio richiamato in memoria – infatti – è stato formulato dalla giurisprudenza con segnato riguardo all’opposizione agli atti esecutivi (Cass. 30.6.2014, n. 14774; Cass. 13.5.2014, n. 10327), ma – come rilevato – ci si trova, in questo caso, di fronte ad un evento rilevabile d’ufficio dal G.E. che, a prescindere da qualsiasi accertamento circa un pregiudizio concreto (e finanche dall’iniziativa processuale del debitore), porta alla estinzione del processo perché – diversamente opinando – lo stesso non sarebbe rispettoso del principio della ragionevole durata (in funzione del quale il legislatore ha “cadenzato” l’attività a compiersi da parte del creditore procedente, se voglia portare a compimento la propria azione).

In definitiva, la novella formulazione dell’art. 557, comma 3, c.p.c. (ma analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo all’art. 543, comma 4, c.p.c., che interesse il caso controverso) “intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l’ufficio dell’esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani (e di cui cioè abbia il possesso)”.

9.           Va in definitiva dichiarata la inefficacia del pignoramento e, per l’effetto, l’estinzione del processo esecutivo; va ritenuto assorbito l’interesse alla trattazione – a fini cautelari – dei motivi sub B) e C), dovendosi però assegnare un termine per la eventuale introduzione, in relazione agli stessi, del giudizio di merito.

10.        Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 632, c.p.c.), mentre in ragione di quanto anzidetto non si deve provvedere alla liquidazione delle spese relative alla fase cautelare (Cass. 24.10.2011, n. 22033).

P.Q.M.

dichiarainefficace il pignoramento e, per l’effetto, dichiara la estinzione del processo esecutivo RGE n. nn/aaaa, ordinando al terzo pignorato di svincolare le somme staggite, una volta divenuto definitivo il presente provvedimento;

autorizza il ritiro dei titoli da parte del creditore procedente;

dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare;

assegna il termine perentorio di novanta giorni per l’introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, e tenuto conto della diversa natura dei crediti di cui si tratta, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

si comunichi a cura della Cancelleria.

Aversa, 15.1.2017

Il Giudice dell’esecuzione

dott. Alessandro Auletta