Cass., sez. III, sent. 19 dicembre 2016 n. 26102 (Pres. Chiarini, rel. Barreca)

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI – Presidente –

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO – Consigliere –

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA – Rel. Consigliere –

Dott. MARCO ROSSETTI – Consigliere –

Dott. AUGUSTO TATANGELO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso nn-aaaa proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato S.C., rappresentato e difeso dall’avvocato A.P. giusta procura speciale a margine del ricorso;

-ricorrente-

contro

R.A., M.B., A.M., B.D.R.;

-intimati-

nonché contro

U.C.M.B. SPA, in persona della dott.ssa M.F.V. Quadro Direttivo, quale mandataria e pertanto nell’interesse A.N.O. SRL, elettivamente domiciliata in ***, presso lo studio dell’avvocato P.S., che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;

-resistente-

avverso la sentenza n. 2657/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato F.O. per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va disattesa l’eccezione, avanzata da U.C.M.B. S.p.A. nel corso della discussione orale, di nullità della notificazione dei ricorsi effettuata dal ricorrente con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata.

La resistente ha sostenuto che sarebbero mancanti gli elementi formali essenziali previsti dalla legge n. 53 del 1994 ed, in particolare, che la copia del ricorso notificata per via telematica era priva della firma digitale del procuratore.

1.1.- L’eccezione appare, in primo luogo, infondata in diritto alla stregua del principio per il quale «In tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull’originale del ricorso (art. 365 cod. proc. civ.), mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull’identificazione della parte e del difensore» (così già Cass. S.U. n. 11632/03, confermata da numerose sentenze successive, tra cui, da ultimo, Cass. n. 4548/11 e n. 3791/14).

Nel caso di specie, l’originale del ricorso è in formato analogico; l’atto da notificare non consiste in un documento informatico, ma in un documento cartaceo.

Poiché questo è stato sottoscritto in originale di proprio pugno dal procuratore speciale (per come risulta dall’originale depositato in formato cartaceo ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.) e poiché, per la modalità di notificazione prescelta (a mezzo di PEC con indirizzo del mittente risultante da pubblico elenco), non vi è incertezza alcuna sull’identificazione della parte e del difensore, non può essere messa in discussione la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio.

1.2.- In secondo luogo, l’eccezione sarebbe comunque infondata perché la notificazione con modalità telematica ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell’istituto di credito destinatario il ricorso per cassazione. In proposito, va ribadito che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. S.U. n. 7665/16, relativa ad un controricorso notificato in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”).

1.3.- Ultima, ma non certo per importanza, ragione di validità della notificazione è la sua conformità al modello normativo.

L’art. 7, comma 4 bis, della legge n. 53 del 1994 –aggiunto dall’art. 46, comma 1, lett. c), del d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114 del 2014 (applicabile ratione temporis), stabilisce che le disposizioni dell’art. 7 «non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata». Queste sono regolate dagli artt. 3 bis e 6, comma 1, della legge n. 53 del 1994, così come modificati dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 quater del d.l. n. 179/12, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012. Non sono applicabili alla notificazione de qua, effettuata il 16 settembre 2014, le ulteriori modificazioni apportate dal d.l. n. 83 del 2015, convertito nella legge n. 132 del 2015 ( perciò, non si applicano l’art. 16 undecies al d.l. n. 179 del 2012, né le richiamate specifiche tecniche emanate dal Ministero della giustizia in data 8 gennaio 2016).

Nel caso di specie, come detto, il ricorso da notificare non consisteva in un documento informatico, ma in un documento originale cartaceo. Risulta dagli atti che l’avvocato ne ha estratto copia informatica, attestandone la conformità all’originale a norma dell’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (applicabile ratione temporis, perché, come detto, non era ancora stato introdotto l’art. 16 undecies del d.l. n. 179/12), ed ha allegato questa copia, attestata conforme all’originale, al messaggio di posta elettronica certificata.

Sono stati prodotti (in copia cartacea, asseverata conforme alla copia telematica dallo stesso procuratore speciale notificante, ai sensi delle norme della legge n. 53 del 1994 su richiamate, e dell’art. 9, comma 1 bis, stessa legge) il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione previste dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 (richiamato dall’art. 3 bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994).

Questa produzione fornisce la prova del perfezionamento delle notificazioni del ricorso nei confronti di tutti i destinatari per i quali è stata prescelta la modalità telematica (ad eccezione di M.A., destinatario di notificazione a mezzo posta ordinaria).

Va infatti affermato che, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3,e 6,comma l, della legge n. 53 del 1994,come modificata dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179,convertito nella legge 24 dicembre 2012 n. 228, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all’originale, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis (nella specie, a norma dell’art. 22,comma 2,del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82). Quando non sia fatto con modalità telematiche il deposito del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. , dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito -in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti- del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna previste dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68.

1.3.- Giova aggiungere che, a seguito di ordinanza collegiale del 29 gennaio 2016,il ricorrente ha rinnovato la notificazione del ricorso nei confronti di M.A.. La relazione di notificazione a mani proprie del destinatario, effettuata nel termine perentorio di trenta giorni di cui alla detta ordinanza, è stata depositata in cancelleria il 18 febbraio 2016.

In conclusione, non vi è alcun difetto di contraddittorio ed il ricorso è ammissibile.

Omissis