App. Milano, sez. IV, sent. 21 luglio 2016 n. 3083 (Pres. Nardo, rel. Barbuto)

 

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N. R.G. NN/AAAA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Marisa Nardo – Presidente –

dr. Rossano Taraborrelli – Consigliere –

dr. Vincenzo Barbuto – Consigliere rel. –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. R.G. NN/AAAA promossa in grado d’appello

DA

G. M. (***), con proc. dom. avv. D. I. (***) via ***, Milano, che la rappresenta e difende come da delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in cancelleria in data 27.10.2015,

appellante principale,

CONTRO

F. A. G. (C.F. *** – P. I.V.A.***), in proprio ed in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, corrente in ***, rappresentato e difeso dall’avv. E. C., del Foro di Bergamo (***), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. G. I. P. B. (***), in Milano, via ***, per procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta,

appellato, appellante incidentale,

E

N. R. SRL (C.F./P. I.V.A. ***), in persona del legale rappresentante in carica, sig. L. Q. (C.F. ***), con proc. dom. avv. R. V. (***), via ***, Milano, per procura alle liti allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore, depositato all’udienza del 7.6.2016,

appellato, appellante incidentale,

Oggetto: Appalto.

Omissis

Appello incidentale N. R. .

La prima questione attiene alla tempestività, ex art.325,326 cpc dell’appello incidentale di N. R., proposto con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica, in cancelleria, l’8.4.15, rispetto alla notifica della sentenza di prima cura, effettuata, in data 25.11.14, dall’avv. G. D., in allora difensore del F..

Con memoria depositata in data 12.6.2015 la difesa del F. ha eccepito la tardività dell’impugnazione in parola, allegando la notifica della sentenza, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo INI-PEC dell’avv. M. P., in allora procuratore domiciliatario di N. R..

Replica a tal riguardo l’appellante incidentale N. R. (memoria 25.6.15, par.a.1, pag.3,4) che “l’avv. D. ha attestato la conformità della copia informatica della sentenza notificata a mezzo pec al proprio originale cartaceo o analogico che altro non era e non è che una copia autentica rilasciata dalla Cancelleria”, mentre il medesimo “avrebbe dovuto attestare la conformità dell’allegata copia informatica della sentenza all’originale cartaceo presente presso il Tribunale di Monza, indicandone altresì tutti gli estremi richiesti e necessari per l’individuazione”.

Così procedendo, l’allora difensore di F. ha violato il disposto del secondo comma dell’art.3 bis della legge n.53/’94, a norma del quale è l’avvocato e non il cancelliere ad estrarre copia informatica per immagine, ed ottenere il cd “file PDF”, della sentenza formata su supporto analogico, cioè cartaceo, e, poi, asseverare ex art.22 secondo comma del decreto legislativo n.82/’05, reso applicabile al processo civile con l’art.4 del decreto legge n.193/’09, convertito in legge n.24/’10 –in tema, anche l’art.18, quarto comma, del D.M. n.44/’11, ed il D.M. n.48/’13. Osserva la Corte che l’avvocato che compie le formalità in parola –in particolare, l’attività di asseverazione –è da qualificare, perciò, come pubblico ufficiale, sicché, per contestare ciò che risulta nella relata di notifica della sentenza di primo grado –ove si legge che l’avv. D. attesta “che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta” –occorre formale querela di falso, qui mancante.

Inoltre, appare eccessivamente formalistica la lettura della normativa in parola, secondo cui la violazione di qualsivoglia delle norme che disciplinano la notifica in parola comporti senz’altro la nullità dell’atto processuale, e non possa risolversi in una mera irregolarità, pur quando non risulti leso alcun diritto di difesa del destinatario dell’atto notificato, soprattutto se si consideri che, come nel caso concreto, non risulta lamentata alcuna difformità tra l’originale della sentenza cartacea e la copia estratta dal cancelliere e poi notificata a N. R. . A ciò va aggiunto che l’estrazione dall’originale, della copia fotoriprodotta, può ben considerarsi equipollente all’estrazione da copia estratta dal cancelliere, cioè da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attestare la conformità della copia all’originale.

Comunque, la novità della questione e l’incertezza interpretativa cui può dar luogo il testo normativo consigliano l’esame nel merito dell’appello in parola.

Omissis