Trib. Varese, ord. 30 luglio 2015

 

Tribunale di Varese

SEZIONE SECONDA

ORDINANZA FUORI UDIENZA

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PROCEDIMENTO R.G.***

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PARTE RICORRENTE

***

PARTE RESISTENTE

Il Giudice

Sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti e i documenti di causa;

osservato:

che parte ricorrente si è avvalsa della modalità di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza con le modalità introdotte dall’art. 3 bis della L. 21 gennaio 1994, n. 53;

che *** non si è costituita in giudizio e pertanto è necessario verificare la regolarità formale della notifica;

che come già affermato più volte da questo Tribunale in precedenti pronunce non essendo possibile, in virtù dell’attuale stato della tecnica, operare un riscontro dei dati associati alla notifica effettuata nelle suddette forme direttamente a mezzo del sistema informatico, la validazione della regolarità della notificazione passa necessariamente dalla produzione in giudizio a cura del notificante di copia analogica del documento informatico trasmesso in via telematica e della corretta attestazione di conformità della copia all’originale per come è prescritta dall’art. 9 comma 1 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53;

considerato

che ai sensi della norma appena citata “… qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3 bis, L’avvocato estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 comma 1, del DLGS 7 marzo 2005, n. 82”;

che in base a quanto previsto da tale ultima norma “… le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le suoi componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”;

che la norma in parola richiede che l’attestazione di conformità della copia analogica dell’originale prenda in considerazione “tutte le sue componenti” e tale precisazione è opportuna e necessaria in quanto, in caso contrario non vi sarebbe alcuna possibilità di riferire con sufficiente grado di certezza un documento cartaceo al file da cui è stato estratto per immagine;

che, in particolare, poiché le componenti dei distinti files – email contenente gli atti notificati e ricevute di avvenuta accettazione/consegna – di cui si compone una notifica effettuata in via telematica ai sensi dell’art. 3 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53 che permettono una sua identificazione a mezzo dei documenti cartacei estratti vanno almeno individuate:

–          nel formato del documento;

–          nella tipologia di firma cui è sottoscritto;

–          nello stato di validità dell’eventuale certificato associato alla firma;

–          nell’esistenza di una marca temporale;

è necessario che il difensore rilasci un’attestazione con la quale sotto la propria responsabilità dia atto almeno di tali elementi;

che nel caso di specie i documenti informatici che devono essere oggetto dell’attività assertiva del notificante sono costituiti ai sensi dell’art. 9 comma 1 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53 dal messaggio di posta elettronica certificata dei suoi allegati e dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna;

che, pertanto, va escluso che l’attestazione possa genericamente essere del seguente tenore: “ ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 quater D.L. 18 ottobre n 179 aggiunto al comma 19 dell’art. 1 L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dall’art. 23 comma 1 del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. Si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta. Questa testata è stata sottoscritta come a latere”.

Invero, gli elementi indicati come necessari difettano totalmente – non essendo nemmeno indicato il formato del documento oggetto di attestazione e di conseguenza non e possibile l’individuazione dei detto originale come documento informatico distinguibile da altri da cui può essere estratta un’immagine similare, in quanto non vi è alcun riferimento specifico al documento;

dichiara

la nullità della notificazione del ricorso per sequestro e del decreto di fissazione udienza effettuata a ***

dispone la rinnovazione della formalità di notifica, fissando all’uopo termine perentorio fino al ***;

rinvia

La procedura in prosieguo all’udienza del *** ore ***.

Sì comunichi.

 

Varese, 30/07/2015

Il Giudice