Trib. Treviso, 30 giugno 2015 (est. Barbazza)

 

TRIBUNALE DI TREVISO

R.G. n. nn/aaaa

Il Giudice,

dato atto che in data 27 giugno 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana il Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”;

dato altresì atto che l’art. 24 del citato decreto prevede che esso entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

rilevato che l’art. 19, comma primo, d.l. 83/2015, riguardante disposizioni in materia di processo civile telematico, modifica il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che, dopo l’articolo 16 octies, vengano aggiunti l’art. 16 decies (rubricato “Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati”) e l’art. 16 undecies (rubricato Modalità dell’attestazione di conformità);

rilevato altresì che in base alla disposizione dell’art. 16 decies d.l. 83/2015 il difensore, quando deposita “con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall’ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53” debba attestare la conformità della copia al predetto atto;

rilevato infine che l’artt. 16 undecies d.l. 83/2015 prevede che “quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima ”, mentre lo stesso art. 19, comma secondo, d.l. 83/2015 prevede che “quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico”, potendo in tale secondo caso alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente, mentre se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità deve essere inserita nella relazione di notificazione;

considerato che nella richiesta pervenuta manca tale necessaria certificazione di conformità delle copie degli atti notificati;

P.Q.M.

Rigetta l’istanza.

Si comunichi.

Treviso, 30 giugno 2015

 

Il Giudice

Dott. Alberto Barbazza