Trib. Milano, Sez. specializzata impresa B, verbale 23 giugno 2015 (est. Riva Crugnola)

 

N. R.G. NN/AAAA

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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. NN/AAAA

tra

C. DI B. R. E C. D. S.N.C.

ATTRICE

e

O S.R.L.

CONVENUTA

Oggi 23/06/2015, alle ore 10.00, innanzi al g.i., sono comparsi:

  • per l’attrice l’avv. I V in sostituzione dell’avv. P;
  • per la convenuta nessuno.

E’ altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa A M.

L’avv. V deduce e deposita come segue:

Avv. AP

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R.G. nn/aaaa

Udienza del 23.06.2015 avanti il Giudice Dott.ssa Elena Maria Riva Crugnola.

Per parte attrice è presente l’avv. IV, in sostituzione dell’avv. AP, come da delega che esibisce, la quale si riporta integralmente alle difese svolte nel proprio atto di citazione e che, in merito alla notificazione dell’atto introduttivo, precisa che lo difesa ha proceduto con la notifica all’indirizzo o***@pec-mailbox.it in quanto unico indirizzo di posta elettronica certificato attivo della O s.r.l., come dimostra la corrispondenza intercorsa tra O s.r.l. e C (cfr. doc. 1- pagina 2). Da tale documento si rileva, infatti, la conferma di avvenuta consegna.

Questa difesa precisa di non avere proceduto con la notifica all’indirizzo o***@pec-mail.it quale indirizzo INI-PEC e risultante dalla visura camerale, in quanto indirizzo non attivo, come dimostrato da PEC inviata per ulteriore verifica il *** che ha avuto esito negativo in quanto riportante “Avviso di mancata consegna…..l’utente non esiste…… i1 messaggio è stato rifiutato dal sistema” (cfr. doc. 2- pagina 4). Per mero tuziorismo si è proceduto nuovamente in pari data 16.06.2015 con invio all’indirizzo attivo o***@pec-mailbox.it che ha confermato invece l’avvenuta consegna (cfr. doc. 3).

Per i motivi sopra esposti si rileva pertanto come lo notifica si sia debitamente perfezionata ed sia esente da qualunque vizio, come comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC al solo indirizzo conosciuto e attivo della O s.r.l. Sul punto è sufficiente richiamare: a) l’art. 6 D.P.R. 68/2005 (rubricato Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna), ove si prevede che: I) il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso lo ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata; Il) Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contente i dati di certificazione (…).

In ordine alla questione testè indicata questa difesa si rimette alla decisione del Giudice.

Si deposita, altresì, visura camerale del 17.06.2015 attestante lo situazione finanziaria della società convenuta, in particolare lo domanda di procedura di concordato preventivo n. nn/aaaa.

In subordine, non essendo comparsa lo società convenuta, si chiede che ne sia dichiarata lo contumacia e, essendo lo causa documentale, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

 

Su richiesta di chiarimenti del g.i., l’avv. V dichiara che l’indirizzo e mail rispetto al quale si è avuto la ricevuta di avvenuta consegna è stato individuato da precedenti messaggi scambiati con la convenuta e non risulta indicato nel registro delle imprese.

Il Giudice procede quindi ad accesso al registro telematico INIPEC, dal quale l’indirizzo pec della convenuta O SRL risulta quello indicato nel registro delle imprese, come dalla visura prodotta dall’attrice.

Il Giudice

rilevato che ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 della l. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi”;

considerato che nel caso di specie l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale risulta pervenuta la comunicazione email costituente notifica non corrisponde a quello risultante dai pubblici elenchi, ove figura un altro indirizzo pec inattivo;

ritenuto quindi che la notifica non possa ritenersi perfezionata, dispone la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione e dei successivi verbali, fissando per la comparizione della convenuta l’udienza del ***, ore 10.00.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola