Luca Frabboni – Maat Srl
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che completa un’importante parte dell’adeguamento della normativa italiana all’AI Act europeo. Dal 23 ottobre entrano in vigore nuove disposizioni sulla formazione professionale obbligatoria in materia di intelligenza artificiale, sull’equo compenso, sulla tutela dei lavoratori e sul sistema nazionale di vigilanza e sanzioni. Diverse novità interessano direttamente gli avvocati e gli studi legali, mentre altre incidono sulle attività di consulenza, assistenza giudiziale e organizzazione della giustizia. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto, quali obblighi sono già applicabili e quali richiederanno ulteriori interventi attuativi.
1. Il D.Lgs. 179/2026: un nuovo tassello della disciplina italiana sull’intelligenza artificiale
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 del Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, intitolato «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 […] in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione», prosegue il processo di definizione del quadro normativo italiano sull’intelligenza artificiale.
Il provvedimento, composto da 54 articoli ed in vigore dal 23 ottobre 2026, è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 24 della Legge 23 settembre 2025, n. 132.
Il decreto interviene principalmente su cinque ambiti:
- l’individuazione delle autorità nazionali competenti per l’attuazione dell’AI Act;
- la disciplina dei poteri di controllo, vigilanza e sanzione;
- l’istituzione degli spazi nazionali di sperimentazione dell’IA;
- la formazione e l’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale nelle professioni, nella pubblica amministrazione e nel sistema educativo;
- la tutela dei segreti commerciali connessi allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale.
Per comprendere le conseguenze sulla professione forense occorre, tuttavia, considerare il nuovo decreto nel contesto di un sistema normativo articolato, composto da disposizioni europee e nazionali.
I principali riferimenti sono:
Il Regolamento (UE) 2024/1689, AI Act, nella versione modificata dal Regolamento (UE) 2026/1744, cosiddetto Digital Omnibus on AI, entrato in vigore il 27 luglio 2026.
La Legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, che ha introdotto specifiche disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, nell’attività giudiziaria e nel mondo del lavoro.
Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, entrato in vigore il 30 settembre 2026, che riguarda l’impiego dell’IA nell’attività di polizia e la responsabilità civile e penale.
Il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, che completa la disciplina nazionale nei settori della vigilanza, delle sanzioni amministrative, della formazione e di ulteriori aspetti organizzativi.
È importante chiarire che il D.Lgs. 179/2026 non sostituisce l’AI Act e non riscrive gli obblighi già previsti dalla Legge n. 132/2025. Introduce invece disposizioni nazionali complementari, alcune delle quali incidono direttamente sull’esercizio della professione forense.
2. Formazione obbligatoria sull’intelligenza artificiale per gli avvocati: la novità dell’articolo 47
Una delle disposizioni più importanti per gli avvocati è contenuta nell’articolo 47, dedicato alla formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni.
La norma stabilisce, al primo comma, che:
«I corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.»
Si tratta di una previsione significativa perché inserisce espressamente le competenze sull’intelligenza artificiale nel sistema ordinistico della formazione professionale.
Quali competenze dovranno essere acquisite?
Il secondo comma dell’articolo 47 individua tre aree formative.
Competenze tecniche. I professionisti dovranno acquisire conoscenze sul funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, sulle tecniche di interrogazione e istruzione, sulle loro potenzialità e sui loro limiti.
Per gli avvocati questo significa, ad esempio, comprendere i principi di funzionamento dei modelli linguistici, acquisire competenze di legal prompting, conoscere i rischi di allucinazione e imparare a verificare i risultati delle ricerche giuridiche effettuate con strumenti di IA.
Competenze giuridiche. La formazione dovrà comprendere la disciplina europea e nazionale dell’intelligenza artificiale, con particolare riferimento all’AI Act e alle disposizioni italiane di attuazione.
Rientrano in tale ambito gli obblighi di trasparenza, la protezione dei dati personali, la classificazione dei sistemi in base al rischio e le responsabilità connesse al loro utilizzo.
Competenze deontologiche. Il percorso formativo dovrà affrontare le responsabilità del professionista, gli obblighi informativi nei confronti del cliente e il rispetto del principio antropocentrico.
Quest’ultimo profilo assume particolare importanza nella professione forense, nella quale l’IA deve rimanere uno strumento di supporto all’attività intellettuale dell’avvocato, senza sostituirne l’autonomia professionale e la responsabilità.
Quante ore di formazione saranno obbligatorie?
Il comma 3 stabilisce che i percorsi formativi debbano prevedere un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, secondo la disciplina applicabile alla categoria professionale.
Il decreto, tuttavia, non determina direttamente il numero di ore o di crediti formativi che ogni avvocato dovrà conseguire.
La definizione dei contenuti, delle modalità di erogazione e della periodicità viene rimessa agli organismi competenti per la regolazione della formazione professionale.
La scadenza del 23 aprile 2027 per gli ordini professionali
L’articolo 47, comma 5, prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, oppure gli organismi cui sono attribuite le funzioni di regolazione della formazione professionale, adeguino i propri regolamenti o atti organizzativi.
Il termine è quindi il 23 aprile 2027.
Per la professione forense, il riferimento è al sistema di formazione continua regolato dal Consiglio Nazionale Forense.
Occorrerà pertanto attendere gli interventi di adeguamento della disciplina formativa per conoscere il numero di crediti, le modalità di assolvimento dell’obbligo e l’eventuale articolazione dei percorsi.
Cosa cambia concretamente per gli avvocati?
Dal 23 ottobre 2026 l’inclusione dell’IA nella formazione professionale trova un preciso fondamento legislativo. Non significa, tuttavia, che dalla stessa data ogni avvocato debba aver già conseguito un determinato numero di crediti formativi specifici.
L’obbligo di adeguamento grava anzitutto sugli organismi ordinistici competenti, mentre la disciplina operativa dell’obbligo formativo individuale dovrà essere definita attraverso gli atti previsti dall’articolo 47.
Rimane naturalmente opportuno, per chi utilizza già questi strumenti, acquisire da subito competenze adeguate e documentabili.
3. Il coordinamento con l’articolo 4 dell’AI Act: la formazione era già prevista, ma il Digital Omnibus ha modificato gli obblighi
La novità introdotta dal D.Lgs. 179/2026 deve essere letta insieme all’articolo 4 dell’AI Act, che disciplina l’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, o AI literacy.
Questa disposizione europea è applicabile dal 2 febbraio 2025, ma è stata modificata dal Regolamento (UE) 2026/1744, entrato in vigore il 27 luglio 2026.
Nella versione attualmente vigente, l’articolo 4 impone ai fornitori e ai deployer dei sistemi di IA di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo delle competenze del personale e delle altre persone che utilizzano tali sistemi per loro conto.
Per deployer si intende, in sintesi, il soggetto che utilizza un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità, al di fuori di un’attività esclusivamente personale e non professionale.
Uno studio legale che utilizza sistemi di IA nell’organizzazione del lavoro o nell’esecuzione degli incarichi professionali può pertanto assumere il ruolo di deployer.
Cosa è cambiato nel luglio 2026?
Il Digital Omnibus ha modificato l’articolo 4, passando da una formulazione che richiedeva di garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione a un obbligo di adottare misure per sostenerne lo sviluppo.
La disposizione precisa espressamente che non è necessario garantire il raggiungimento di uno specifico livello individuale di competenza.
Non è stato quindi eliminato l’obbligo di intervenire sulla formazione, ma ne è stata rimodulata la portata.
Per gli studi legali ciò comporta la necessità di adottare misure proporzionate al contesto organizzativo e alle modalità di impiego dell’IA.
Un conto è l’utilizzo occasionale di un assistente per la riformulazione di testi generici; diverso è l’impiego sistematico di un agente di intelligenza artificiale per l’analisi di fascicoli, contratti, documentazione riservata o ricerche giurisprudenziali.
La formazione dovrebbe essere commisurata alle funzionalità utilizzate, ai dati trattati e ai rischi professionali.
La distinzione è fondamentale: l’articolo 4 dell’AI Act riguarda le misure che fornitori e utilizzatori professionali devono adottare per sviluppare le competenze di chi opera con l’IA; l’articolo 47 del D.Lgs. 179/2026 riguarda invece l’inserimento dell’IA nella formazione iniziale e continua organizzata dagli ordini professionali.
I due obblighi sono complementari, ma non coincidono.
4. Intelligenza artificiale ed equo compenso degli avvocati: cosa prevede l’articolo 49
Una seconda novità di particolare interesse per la professione forense riguarda i compensi professionali.
L’articolo 49 del D.Lgs. 179/2026, rubricato «Norme in materia di equo compenso», stabilisce:
«L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista può comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA.»
La norma introduce per la prima volta un collegamento esplicito tra utilizzo dell’intelligenza artificiale, classificazione del rischio del sistema e determinazione dei parametri per l’equo compenso.
L’IA comporterà automaticamente una riduzione del compenso?
No. La disposizione non stabilisce una riduzione automatica dei compensi professionali in conseguenza dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Il legislatore utilizza l’espressione «può comportare una modulazione» e rinvia a successivi interventi di integrazione dei parametri.
Inoltre, il criterio individuato non è semplicemente il tempo risparmiato dal professionista, ma la classificazione del rischio del sistema di IA utilizzato.
Questo aspetto apre questioni interpretative rilevanti.
L’impiego di un sistema di IA può ridurre il tempo necessario per alcune attività, ma può anche richiedere maggiori verifiche, controlli e assunzione di responsabilità professionali.
La qualità della prestazione, la complessità dell’incarico e la responsabilità dell’avvocato non scompaiono per effetto dell’automazione di alcune operazioni.
Il termine del 23 ottobre 2027
Il secondo comma dell’articolo 49 prevede che, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, vengano integrati i provvedimenti che disciplinano i parametri professionali.
Per gli avvocati assume rilievo il riferimento al decreto previsto dall’articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, cioè alla disciplina dei parametri forensi.
Il termine previsto è il 23 ottobre 2027.
Fino all’adozione delle disposizioni di integrazione, non è possibile individuare una percentuale di riduzione o maggiorazione del compenso per il solo fatto di utilizzare un determinato software di intelligenza artificiale.
Un problema interpretativo: come classificare il rischio dell’IA utilizzata dall’avvocato?
Il riferimento alla classificazione di rischio prevista dall’AI Act presenta una criticità tecnica.
Il regolamento europeo non attribuisce automaticamente a tutti gli strumenti di intelligenza artificiale destinati alle professioni legali una medesima classe di rischio.
La qualificazione dipende dalle caratteristiche e, soprattutto, dalla destinazione d’uso del sistema.
Un software utilizzato da un avvocato per la ricerca giurisprudenziale o la sintesi di documenti non diventa automaticamente un sistema ad alto rischio per il semplice fatto di essere impiegato in ambito giuridico.
Diversa è la posizione dei sistemi destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria, o per suo conto, per assisterla nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto o nell’applicazione della legge a un caso concreto. Questi sistemi rientrano, alle condizioni previste dal regolamento, nell’ambito dell’allegato III, punto 8.
Si tratta di una distinzione che dovrà essere adeguatamente considerata nella futura disciplina dei parametri professionali.
La valutazione tecnica: sarebbe improprio dedurre dalla nuova disposizione che l’utilizzo dell’IA determini necessariamente una diminuzione del valore della prestazione dell’avvocato. La norma riconosce una possibile modulazione, ma le modalità concrete restano da definire.
5. Il rapporto con la Legge 132/2025: l’avvocato deve mantenere il controllo della prestazione e informare il cliente
Il D.Lgs. 179/2026 non modifica l’articolo 13 della Legge n. 132/2025, che continua a rappresentare il principale riferimento nazionale per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali.
La disposizione stabilisce due principi essenziali.
L’intelligenza artificiale deve svolgere una funzione strumentale e di supporto
L’articolo 13, comma 1, prevede che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sia finalizzato allo svolgimento delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione.
L’avvocato può quindi utilizzare sistemi di IA per supportare la ricerca, l’analisi documentale, la predisposizione di bozze, il confronto tra orientamenti giurisprudenziali e altre attività professionali.
Rimane tuttavia responsabile delle valutazioni giuridiche, delle scelte difensive e del contenuto degli atti e dei pareri che sottoscrive.
Il controllo umano non può esaurirsi in un’approvazione meramente formale del contenuto generato dall’IA.
Il cliente deve essere informato dell’utilizzo dell’IA
Il comma 2 dell’articolo 13 stabilisce che le informazioni sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Si tratta di un obbligo già vigente dal 10 ottobre 2025 e che non nasce, quindi, con il nuovo decreto del 23 ottobre 2026.
L’articolo 47 del D.Lgs. 179/2026 rafforza indirettamente questa disposizione, includendo espressamente gli obblighi informativi verso il cliente tra i contenuti della formazione professionale sull’IA.
Come adempiere operativamente?
Una soluzione organizzativa consiste nel predisporre un’informativa specifica, da utilizzare in relazione alle modalità effettive di impiego dell’intelligenza artificiale.
L’informativa dovrebbe spiegare quali attività vengono supportate dall’IA, precisare che le decisioni professionali rimangono riservate all’avvocato e chiarire come vengono tutelati i dati e i documenti del cliente.
L’articolo 13 non prescrive una particolare forma documentale. L’inserimento dell’informativa nella lettera di incarico, o la predisposizione di un documento separato, rappresenta quindi una scelta organizzativa utile a dimostrare l’adempimento.
Occorre inoltre distinguere questo obbligo informativo nazionale dagli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act, applicabili a determinate tipologie di sistemi e contenuti.
L’AI Act non prevede, in via generale e indistinta, che ogni atto giudiziario redatto con il supporto di strumenti di IA debba contenere una dichiarazione standardizzata del loro utilizzo.
6. Intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria: formazione dei magistrati e del personale amministrativo
Un’altra disposizione importante è contenuta nell’articolo 46, relativo alla formazione sull’intelligenza artificiale del personale dell’amministrazione della giustizia.
La norma completa il quadro già previsto dall’articolo 15 della Legge n. 132/2025.
Quest’ultima disposizione stabilisce che, nell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, ogni decisione relativa all’interpretazione e applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove e all’adozione dei provvedimenti rimanga riservata al magistrato.
Il nuovo articolo 46 si concentra invece sulle competenze necessarie per utilizzare correttamente questi strumenti.
I percorsi formativi dovranno comprendere conoscenze tecniche sul funzionamento dei sistemi, sulle tecniche di interrogazione, sui limiti dell’IA e sui rischi di cybersicurezza.
Dovranno inoltre affrontare il quadro normativo, l’impatto sui diritti delle persone e le conseguenze dell’introduzione dell’IA nell’organizzazione giudiziaria.
Particolare attenzione è dedicata ai sistemi classificati ad alto rischio, per i quali la formazione dovrà assicurare le competenze necessarie all’esercizio della sorveglianza umana prevista dall’articolo 26, paragrafo 2, dell’AI Act.
Alla formazione dei magistrati provvederà la Scuola Superiore della Magistratura, mentre per il restante personale dell’amministrazione della giustizia opererà il Ministero della Giustizia, secondo le rispettive competenze.
Quali conseguenze per gli avvocati?
L’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari pone questioni che interessano direttamente il diritto di difesa.
Sarà sempre più importante comprendere se e come gli strumenti algoritmici vengano utilizzati nell’organizzazione del lavoro giudiziario, nella gestione delle informazioni e nelle attività di supporto ai magistrati.
Occorrerà inoltre prestare attenzione ai profili di trasparenza, tracciabilità, correttezza dei risultati e tutela del contraddittorio.
Va comunque chiarito che l’articolo 46 non autorizza l’adozione di decisioni giudiziarie automatizzate e non introduce alcuna deroga al principio secondo cui la decisione giurisdizionale compete al magistrato.
7. L’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro: il nuovo articolo 41 e la nullità delle decisioni automatizzate
Tra le disposizioni di maggiore interesse per gli avvocati giuslavoristi figura l’articolo 41, rubricato «Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale».
La norma introduce garanzie specifiche per le decisioni del datore di lavoro che utilizza sistemi di IA.
Le decisioni finali devono essere adottate da una persona fisica
Il primo comma stabilisce che le decisioni definitive relative alla costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto di lavoro, comprese quelle disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non possano essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato.
La decisione definitiva deve essere riservata a una persona fisica che eserciti un potere effettivo e autonomo.
Non è quindi sufficiente un intervento umano meramente apparente, finalizzato a ratificare automaticamente il risultato prodotto da un algoritmo.
La norma precisa inoltre che il consenso del lavoratore non costituisce un’eccezione al divieto.
È prevista una specifica esclusione: non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle fasi successive.
Questa esclusione non elimina, tuttavia, gli altri obblighi eventualmente applicabili alla selezione automatizzata, inclusi quelli in materia di protezione dei dati personali e non discriminazione.
Il diritto del lavoratore a una spiegazione comprensibile
Il terzo comma riconosce al lavoratore il diritto di ottenere, su richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda.
La spiegazione deve comprendere l’eventuale incidenza dell’intelligenza artificiale sul processo decisionale e i principali parametri considerati.
Sono inoltre richiamati gli obblighi informativi dell’articolo 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997, da assolvere prima dell’avvio del trattamento, e le garanzie previste dal GDPR.
Le conseguenze della violazione: nullità
Il quarto comma contiene una previsione particolarmente incisiva:
«Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 è nullo. Le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 sono nulle.»
Questa disposizione potrà assumere notevole rilevanza nel contenzioso del lavoro.
L’avvocato che assiste un lavoratore dovrà valutare se sistemi di intelligenza artificiale abbiano contribuito alla decisione contestata e se il datore di lavoro abbia garantito un intervento umano effettivo.
L’avvocato che assiste un’impresa dovrà invece verificare che le procedure di gestione del personale rispettino i requisiti previsti dalla nuova disciplina.
La previsione è particolarmente importante per le aziende che utilizzano software di valutazione delle prestazioni, sistemi automatizzati di monitoraggio o piattaforme algoritmiche per la gestione del personale.
8. Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: nuovi aspetti da considerare nel documento di valutazione dei rischi
L’articolo 42 interviene sui rapporti tra intelligenza artificiale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, il secondo comma prevede che l’utilizzo di sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza sia valutato nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il terzo comma impone inoltre ai datori di lavoro di assicurare un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Le conseguenze per gli studi legali
Anche uno studio legale strutturato può essere interessato dalla disposizione, quando utilizza sistemi di intelligenza artificiale che incidono effettivamente sull’organizzazione del lavoro dei dipendenti.
Si pensi a strumenti impiegati per distribuire automaticamente le attività, monitorare i carichi di lavoro, misurare la produttività o assegnare priorità operative.
In questi casi può risultare necessario aggiornare la valutazione dei rischi, considerando anche eventuali conseguenze sull’organizzazione del lavoro e sul benessere dei lavoratori.
La disposizione non impone automaticamente di aggiornare il DVR per il semplice acquisto di qualsiasi applicativo di IA: occorre verificare le funzioni concretamente svolte dal sistema, il loro impatto e gli obblighi applicabili alla specifica organizzazione.
9. AgID, ACN e nuove sanzioni: come cambia il sistema nazionale di controllo sull’IA
Una parte consistente del D.Lgs. 179/2026 riguarda l’organizzazione della vigilanza sull’intelligenza artificiale in Italia.
Il decreto definisce con maggiore precisione i ruoli delle autorità già individuate dalla Legge n. 132/2025.
Le autorità competenti
AgID – Agenzia per l’Italia Digitale
L’articolo 4 attribuisce ad AgID il ruolo di autorità nazionale di notifica.
L’Agenzia è responsabile delle procedure necessarie alla valutazione, designazione, notifica e al monitoraggio degli organismi incaricati della valutazione di conformità dei sistemi di IA.
ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
L’articolo 5 individua l’ACN come autorità nazionale di vigilanza del mercato sui sistemi di intelligenza artificiale.
L’ACN esercita funzioni di controllo, vigilanza e, nei casi previsti, poteri ispettivi e sanzionatori.
Banca d’Italia, CONSOB e IVASS
Il decreto conferma le competenze delle autorità di vigilanza del settore finanziario, ciascuna per il proprio ambito.
Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante mantiene le proprie competenze in materia di protezione dei dati e assume le funzioni di vigilanza del mercato nei limiti specificamente previsti dall’articolo 74, paragrafo 8, dell’AI Act.
I poteri di controllo
Gli articoli 15 e seguenti disciplinano i poteri di vigilanza e le misure adottabili dalle autorità competenti.
L’ACN può intervenire, nei limiti stabiliti dalla normativa europea e nazionale, per verificare la conformità dei sistemi e il rispetto degli obblighi applicabili.
Sono previsti anche controlli sulle prove dei sistemi di IA in condizioni reali, comprese ispezioni a distanza o in loco.
L’articolo 16 prevede, tra i possibili presupposti per l’avvio delle attività di vigilanza, le segnalazioni di incidenti gravi, i reclami non manifestamente infondati, le segnalazioni di altre autorità e l’iniziativa d’ufficio.
Le sanzioni amministrative: fino a 35 milioni di euro
L’articolo 23 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie per determinate violazioni dell’AI Act.
| Violazione | Sanzione massima prevista |
|---|---|
| Pratiche di IA vietate dall’art. 5 dell’AI Act | 35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Violazione degli obblighi europei specificamente richiamati dall’art. 23, comma 2 | 15 milioni di euro o 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità o agli organismi notificati in risposta a una richiesta | 7,5 milioni di euro o 1% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Violazione degli obblighi previsti dagli artt. 27 e 86 dell’AI Act | 1 milione di euro o 0,5% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
Il decreto richiama criteri specifici per la determinazione delle sanzioni, compreso il trattamento previsto dall’AI Act per piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.
È essenziale evitare un’interpretazione eccessivamente estensiva di tali importi.
Queste sanzioni non si applicano automaticamente all’avvocato che utilizza uno strumento di intelligenza artificiale nello svolgimento della propria attività.
L’applicabilità dipende dalla violazione contestata, dalla qualificazione del soggetto come fornitore o deployer, dal sistema utilizzato, dalla disposizione violata e dal relativo regime temporale.
Le sanzioni dell’articolo 23 non costituiscono, inoltre, una sanzione generale per qualsiasi mancato adempimento formativo previsto dall’articolo 47.
Misure alternative alle sanzioni pecuniarie
L’articolo 22 consente, per violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità, di adottare misure non pecuniarie in alternativa alle sanzioni amministrative.
Tra queste rientrano l’ordine di eliminare l’infrazione e di non ripeterla, oppure, nei casi previsti, una dichiarazione pubblica relativa alla violazione commessa.
In caso di mancato rispetto dell’ordine, il decreto prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie che possono essere aumentate fino a un terzo, nel rispetto dei massimali stabiliti.
Il ruolo degli avvocati nel contenzioso sull’AI Act
Il sistema di vigilanza apre un nuovo settore di attività per i professionisti del diritto.
Le imprese potranno aver bisogno di assistenza per verificare la conformità delle soluzioni utilizzate, rispondere alle richieste delle autorità, gestire ispezioni e contestazioni o impugnare provvedimenti sanzionatori.
L’articolo 24 disciplina il procedimento sanzionatorio e coordina le procedure delle diverse autorità.
La difesa nei procedimenti di vigilanza sull’intelligenza artificiale richiederà competenze interdisciplinari, nelle quali il diritto amministrativo, il diritto dell’Unione europea, la protezione dei dati e la conoscenza tecnica dei sistemi algoritmici assumono un ruolo particolarmente importante.
10. Segreti commerciali, algoritmi e contenzioso davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa
Gli articoli 52 e 53 introducono disposizioni che interessano soprattutto gli avvocati specializzati in proprietà industriale, diritto commerciale e contenzioso societario.
L’articolo 52 modifica l’articolo 98 del Codice della proprietà industriale, introducendo un nuovo comma 1-bis.
La disposizione chiarisce che tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali tutelabili possono rientrare anche dati, algoritmi e metodi matematici utilizzati per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale.
La tutela, tuttavia, opera solo quando ricorrono i requisiti già previsti dall’articolo 98, comma 1, relativi alla segretezza, al valore economico derivante dalla riservatezza e all’adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerla.
Non viene quindi introdotta una protezione indiscriminata di qualsiasi algoritmo o insieme di dati.
L’articolo 53 conferma che le controversie relative a queste informazioni restano devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa.
Le conseguenze pratiche
Le nuove disposizioni possono assumere rilievo nelle controversie aventi ad oggetto l’appropriazione di dati di addestramento riservati, la divulgazione di architetture o procedure proprietarie, la violazione di accordi di riservatezza e l’utilizzo non autorizzato di informazioni tecnico-industriali.
Per gli avvocati che assistono sviluppatori, software house e imprese tecnologiche sarà sempre più importante predisporre adeguate clausole contrattuali, sistemi di protezione delle informazioni e procedure di gestione dei segreti commerciali.
11. Sperimentazione dell’intelligenza artificiale: opportunità per le soluzioni LegalTech
Gli articoli da 26 a 31 disciplinano lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA, previsto dall’articolo 57 dell’AI Act.
Si tratta di un ambiente controllato, posto sotto la vigilanza delle autorità nazionali competenti, nel quale fornitori e potenziali fornitori possono sviluppare, sperimentare e validare soluzioni di intelligenza artificiale secondo le condizioni previste dalla normativa.
L’ambiente è gestito congiuntamente da AgID e ACN, mentre le modalità di accesso e funzionamento richiedono specifici provvedimenti attuativi.
Per il mercato LegalTech possono aprirsi opportunità interessanti.
Le imprese che sviluppano sistemi di IA per la ricerca giuridica, l’analisi dei documenti, la gestione degli atti e il supporto all’attività giudiziaria potrebbero beneficiare di percorsi di sperimentazione finalizzati alla verifica della conformità normativa.
Il decreto non istituisce però una certificazione generale di affidabilità dei software giuridici, né attribuisce automaticamente a tutte le applicazioni LegalTech il diritto di accedere agli spazi di sperimentazione.
12. Le nuove scadenze: cosa entra in vigore dal 23 ottobre e cosa avverrà nei prossimi mesi
Per gli avvocati è particolarmente importante distinguere la data di entrata in vigore del D.Lgs. 179/2026 dalle successive scadenze attuative e da quelle già previste dalla normativa europea.
| Data | Disposizione e conseguenze |
|---|---|
| 2 febbraio 2025 | Applicazione delle disposizioni europee sulle pratiche vietate e sull’alfabetizzazione in materia di IA, successivamente modificata |
| 10 ottobre 2025 | Entrata in vigore della Legge italiana n. 132/2025, compreso l’articolo 13 sulle professioni intellettuali |
| 27 luglio 2026 | Entrata in vigore del Regolamento UE 2026/1744, Digital Omnibus on AI |
| 2 agosto 2026 | Applicazione di ulteriori disposizioni dell’AI Act, tra cui gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 |
| 30 settembre 2026 | Entrata in vigore del D.Lgs. 160/2026, relativo a polizia e responsabilità civile e penale |
| 23 ottobre 2026 | Entrata in vigore del D.Lgs. 179/2026 |
| 2 dicembre 2026 | Applicazione dei nuovi divieti europei relativi a determinati sistemi per contenuti sessuali e intimi non consensuali e materiale di abuso sessuale su minori |
| 23 aprile 2027 | Termine per l’adeguamento dei regolamenti e degli atti formativi previsto dall’art. 47 |
| 23 ottobre 2027 | Termine per l’integrazione dei parametri professionali ai sensi dell’art. 49 |
| 2 dicembre 2027 | Applicazione delle principali disposizioni europee sui sistemi di IA ad alto rischio dell’allegato III |
| 2 agosto 2028 | Applicazione delle disposizioni sui sistemi di IA ad alto rischio integrati nei prodotti regolamentati dell’allegato I |
Il calendario europeo riportato tiene conto delle modifiche apportate dal Digital Omnibus on AI del luglio 2026.
È opportuno sottolineare che il rinvio degli obblighi previsti per determinate categorie di sistemi ad alto rischio non determina una sospensione generale dell’AI Act.
Restano applicabili le disposizioni già efficaci, incluse quelle sulle pratiche vietate, sull’alfabetizzazione e sulla trasparenza, secondo il rispettivo ambito di applicazione.
13. Cosa devono fare concretamente gli avvocati e gli studi legali
L’entrata in vigore del D.Lgs. 179/2026 rappresenta un’occasione per verificare le modalità di utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno dello studio professionale.
Non tutte le disposizioni del decreto introducono obblighi direttamente applicabili a ogni avvocato. Tuttavia, l’evoluzione del quadro normativo rende sempre più importante adottare un’organizzazione adeguata.
Una verifica operativa dovrebbe comprendere i seguenti interventi.
- Censire gli strumenti di IA utilizzati nello studio, distinguendo quelli destinati alla ricerca giuridica, all’analisi documentale, alla redazione di bozze e all’automazione dei processi.
- Verificare gli obblighi informativi verso il cliente previsti dall’articolo 13 della Legge n. 132/2025.
- Organizzare la formazione del personale e dei collaboratori, tenendo conto dell’articolo 4 dell’AI Act, nella versione modificata dal Digital Omnibus.
- Monitorare l’adeguamento del regolamento sulla formazione continua forense, previsto dall’articolo 47 del D.Lgs. 179/2026.
- Definire procedure di verifica degli output, soprattutto per sentenze, riferimenti normativi, citazioni, analisi probatorie e documenti destinati alla produzione giudiziale.
- Valutare la protezione dei dati personali e del segreto professionale, verificando condizioni contrattuali, conservazione dei dati, accessi e possibile utilizzo degli input per l’addestramento dei modelli.
- Verificare l’impatto dell’IA sull’organizzazione del lavoro, quando vengono utilizzati sistemi di valutazione, monitoraggio o gestione automatizzata dei dipendenti.
- Documentare le scelte organizzative adottate, mantenendo evidenza della formazione, delle procedure di controllo e delle verifiche sui fornitori.
Un punto merita particolare attenzione: la conformità normativa di uno strumento di IA non garantisce, da sola, la correttezza delle risposte prodotte.
Anche un sistema progettato specificamente per il settore legale e dotato di fonti normative e giurisprudenziali verificabili può produrre errori interpretativi, sintesi incomplete o riferimenti non pertinenti.
La disponibilità di fonti consultabili e di funzionalità di tracciabilità costituisce un importante elemento di controllo, ma non elimina la necessità della verifica professionale.
Nella scelta degli strumenti assumono quindi rilievo la trasparenza sul funzionamento del servizio, l’affidabilità delle fonti, la protezione dei dati, le garanzie contrattuali e la possibilità per l’avvocato di verificare il percorso che conduce ai risultati.
14. Conclusioni: l’IA entra stabilmente nella disciplina della professione forense
Il D.Lgs. 179/2026 segna un ulteriore passaggio nell’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dell’ordinamento italiano.
Per gli avvocati, le novità più significative riguardano l’inserimento dell’IA nella formazione professionale, il futuro adeguamento dei parametri dell’equo compenso e le nuove opportunità di assistenza giuridica derivanti dalla disciplina dei controlli, delle sanzioni e delle responsabilità connesse all’impiego dei sistemi algoritmici.
Le disposizioni relative al lavoro, alla giustizia e alla tutela dei segreti commerciali dimostrano inoltre che l’intelligenza artificiale non rappresenta più soltanto una questione tecnologica, ma assume rilievo in numerosi settori del diritto.
Occorre però evitare di attribuire al 23 ottobre 2026 effetti che il legislatore ha subordinato a successivi interventi.
In particolare, il decreto non introduce immediatamente un numero prestabilito di crediti formativi obbligatori per ogni avvocato e non determina alcuna riduzione automatica dei compensi professionali in conseguenza dell’utilizzo dell’IA.
Il quadro che emerge è piuttosto quello di una progressiva regolazione dell’impiego dell’intelligenza artificiale nella professione forense, nella quale la formazione e la capacità di governare gli strumenti tecnologici diventano componenti essenziali della qualità della prestazione.
L’intelligenza artificiale può supportare l’avvocato, ma non sostituirne il giudizio professionale, l’autonomia intellettuale e la responsabilità verso il cliente.
La sfida per gli studi legali non sarà quindi soltanto scegliere quali strumenti adottare, ma sviluppare competenze e procedure che permettano di utilizzarli in modo consapevole, verificabile e coerente con gli obblighi normativi e deontologici della professione.
Avvocati e intelligenza artificiale: il webinar gratuito per formarsi all’uso corretto dell’IA e di OpenLeges
Le novità introdotte dal D.Lgs. 179/2026, in particolare l’inserimento dell’intelligenza artificiale nella formazione professionale obbligatoria, confermano quanto sia importante per gli avvocati acquisire competenze concrete per utilizzare questi strumenti in modo consapevole, efficace e conforme alla normativa. Non basta conoscere le potenzialità dell’IA: occorre imparare a formulare correttamente le richieste, verificare le risposte e prevenire i rischi delle cosiddette allucinazioni, particolarmente insidiosi nella ricerca giuridica e nella redazione degli atti.
Per approfondire questi aspetti, MAAT LegalPaperless organizza il webinar gratuito «Avvocati e AI: competenze base di legal prompting e uso strategico di OpenLeges», in programma lunedì 9 novembre 2026, dalle ore 14:30 alle 16:30, con il riconoscimento di 2 crediti formativi per avvocati.
Durante l’incontro, dal taglio pratico e operativo, verranno illustrate le tecniche fondamentali di legal prompting e le modalità per utilizzare l’intelligenza artificiale nell’attività professionale, riducendo il rischio di errori e risultati inattendibili. Particolare attenzione sarà dedicata a OpenLeges, piattaforma di intelligenza artificiale specializzata nel settore legale, che integra strumenti avanzati di IA con fonti normative e giurisprudenziali verificabili, offrendo un supporto concreto alla ricerca e all’analisi dei documenti.
Un’occasione per acquisire competenze immediatamente applicabili nel lavoro quotidiano e prepararsi alle nuove esigenze formative della professione forense.
La partecipazione è gratuita e consente di conseguire 2 crediti formativi.




