Giugno 2015

Interruzione servizi Portale dei Servizi Telematici dalle ore 18,30 del 19/06/2015 alle ore 8,30 del 20/06/2015

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 5 giugno 2015

Si comunica che a causa di improrogabili interventi all’impianto elettrico servente gli apparati di connessione ad internet, ospitati presso il CED di Napoli, il sito web del Portale dei Servizi Telematici non sarà disponibile dalle ore 18,30 del 19/06/2015 alle ore 8,30 del 20/06/2015.
Si precisa che saranno indisponibili i servizi di consultazione registri e pagamenti telematici.
Inoltre, saranno indisponibili i servizi di registrazione e consultazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).
Tali servizi saranno indisponibili anche attraverso i Punti di Accesso o software specifici.

 

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Aggiornamento Giurisprudenza del 16 giugno 2015

La sezione “Giurisprudenza” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti provvedimenti:

Trib. Asti, ord. 29 maggio 2015 
Atti di parte – Ricorso ex art. 709-ter c.p.c. – Atto endoprocessuale – Irricevibile – Ricezione da parte della cancelleria – Ammissibile (artt. 121 e 156 c.p.c.)

Trib. Milano, verb. 19 maggio 2015 (est. Consolandi) 
Atto di parte – Deposito per via telematica – Sottoscrizione del mero domiciliatario – Insufficiente
Iscrizione del difensore nelle tabelle anagrafiche – Iscrizione del difensore nel registro e nel fascicolo informatico – Onere del difensore – Mancata iscrizione – Scusabilità – Non sussiste 

Trib. Venezia, sent. maggio 2015 
Mancata intimazione ai testimoni – Giustificazione dell’omissione – Mancata apertura dell’allegato Acrobat alla PEC – Fissazione nuova udienza (art. 104, c. 2, disp. att. c.p.c.)

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Trib. Asti, ord. 29 maggio 2015

 

N. R.G. nn/aaaa 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI

Prima sezione CIVILE

 

Nel procedimento iscritto al n. r.g. nn/aaaa promosso da:

MG con il patrocinio dell’avv. PF elettivamente domiciliato in ***, presso il difensore 

RICORRENTE

contro

RT con il patrocinio dell’avv. FV (***)***

RESISTENTE

Il Giudice dott. ***,

ricevuta – a mani dalla cancelleria – copia cartacea del ricorso ex art. 709ter c.p.c. (procedimento incidentale in corso di separazione),

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

PRELIMINARMENTE, SULLA RICEVIBILITA’:

Come noto, l’art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cd. “atti endoprocessuali”) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.).

Più precisamente, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, quale quello di specie, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, il deposito degli atti processuali e dei documenti poteva essere effettuato, alternativamente, con modalità telematiche o su supporto analogico.

Per questa ragione tutte le cancellerie, nei procedimenti di nuova instaurazione, non ricevono più il deposito in forma cartacea degli atti endoprocessuali di parte, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 art.16 bis d.l. 179/12 cit. – fra le quali non rientra il caso in esame -.

In definitiva l’atto endoprocessuale in questione e la relativa doc. dep. “in cartaceo” presso la cancelleria secondo modalità di proposizione della domanda difformi dalla succitata prescrizione normativa, non può che considerarsi come mai pervenuto presso la cancelleria del Giudice, stante l’irritualità dello strumento di deposito utilizzato dal ricorrente; 

dal che consegue l’irricevibilità del ricorso.

 

NEL MERITO:

ad ogni modo, considerato che la cancelleria ha comunque provveduto a ricevere e dep. l’atto in questione, considerata la circostanza che trattasi di ricorso incidentale (latu sensu interpretabile come “atto introduttivo” facoltativo), considerata la delicatezza della materia (dir. fam.), visto il combinato disposto di cui agli artt. 121 e 156 c.p.c.,

il Giudice ha pertanto comunque proceduto alla disamina dell’atto, concludendo per l’assenza di qualsivoglia sopravvenienza (esattamente come in occasione dell’altro ricorso ex art. 709ter c.p.c. avanzato sempre da questa Difesa e del pari rigettato per infondatezza, in data 9/8/14; senza contare i ben 237 capi di prova da ultimo presentati in sede di memorie istruttorie; il tutto, salvi gli ulteriori debiti approfondimenti, è già oggetto di valutazione da parte di questo GI);

la disfunzione nella gestione della responsabilità genitoriale di questo nucleo essendo – ad ogni modo – circostanza ben nota ed avendo costituito oggetto, specificamente, di apposito incarico CTU, con prossima ud. (confermata) al ***;

in tale occasione si procederà al debito contraddittorio, anche per gli opportuni chiarimenti che il GI vorrà rivolgere alle parti.  

Si comunichi.

 

Asti, 29 maggio 2015

Il Giudice

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Trib. Milano, verb. 19 maggio 2015 (est. Consolandi)

 

TRIBUNALE DI MILANO – Sezione Quinta civile

 

VERBALE DELLA CAUSA N. NN DELL’ANNO AAAA

FRA

 MV SRL  (C.F. *** ),  

ATTORE o RICORRENTE;

E

  ND SRL  (C.F. *** ), 

CONVENUTO o RESISTENTE

Oggi  19.5.2015 alle ore  10.13   innanzi al   dott. Enrico Consolandi, sono comparsi:

Per  MV SRL l’avv. GV

Per   ND SRL  l’avv. PR e CP

I difensori di parte convenuta eccepiscono quanto alle memorie tutte di parte attrice che sono firmate dall’avv. L, la quale è mera domiciliataria e non difensore titolare.

Parte attrice: rileva che iscritta nel fascicolo è la sola avv. L e che anche l’avv. GV non può inviare in quanto munita di pec, ma non di firma digitale.

Il giudice rileva:

•   il domiciliatario non è legittimato a redigere atti difensivi per il cliente, avendo la mera funzione di recapito fisico, oltretutto obsoleta in tempi di processo telematico e di comunicazione telematiche che devono raggiungere il difensore; residua una utilità per quei casi in cui la notifica o comunicazione telematica non riesca a funzionare;

•   la eccezione sulla carenza di firma del difensore titolare, avvocato LF di Lecce, è dunque fondata;

•   occorre rilevare peraltro che la cancelleria non ha iscritto il titolare della difesa, del foro di Lecce, nel registro informatico, per cui costui non avrebbe potuto depositare atti a sua firma i quali, all’atto del controllo, sarebbero stati probabilmente rigettati automaticamente dal sistema che avrebbe rilevato la presenza di una firma di difensore non legittimato nel fascicolo;

•   occorre ancora rilevare che questa inadempienza trova motivazioni fatto che l’avvocato di fuori distretto non è normalmente inserito in certe tabelle anagrafiche dei registri di cancelleria non previste per legge, ma che comunque per prassi costituiscono un adempimento necessario addossato dagli uffici ai difensori;

•   la questione sarebbe dunque se questi adempimenti omessi dalla cancelleria, iscrizione del titolare nelle tabelle anagrafiche e quindi l’iscrizione nel registro nel fascicolo dell’avv. LF, siano scusabili e si possono generare una rimessione in termini;

•   sotto questo profilo non appare incolpevole l’atteggiamento del difensore che non controlli la correttezza delle iscrizioni da parte della cancelleria nel registro informatico, attesa la facile consultabilità di questo e l’onere professionale di collaborazione, ma la questione è in realtà irrilevante perché non è stata richiesta la dimensione in termini;

•   ulteriore questione di irrilevanza della questione è che i 5 capitoli proposti per interrogatorio testi sono in buona parte pacifici e documentali, atteso che la parte convenuta opposta ha provveduto a depositare numerosa documentazione circa le società coinvolte e quindi buona parte delle circostanze sono oggi accertabili documentatamente; in ogni caso almeno tre circostanze si riferiscono ad avvenimenti che sarebbero venuti “ sempre” o “ mai” e dunque sono inammissibili anche per genericità.

•   Va dunque fissata udienza di precisazione delle conclusioni, essendo la causa matura per la decisione, che viene fissata, onde consentire alle parti un’ultima possibilità di transazione, per il giorno ***  ore ***, data nella quale avverrà anche la discussione la decisione ex articolo 281 sexies c,p,c,

Il Giudice

Dott.Enrico Consolandi

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Trib. Venezia, sent. maggio 2015

 
TRIBUNALE DI VENEZIA
III sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 
Nella causa civile *** del ruolo generale promossa da
***
contro
***
il giudice *** all’esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Si ritiene che il teste sia attendibile, perché all’epoca dell’accordo controverso non era ancora dipendente del ***, d’altro canto, era amico del ***. A verbale di udienza l’avv. Girardi ha chiesto che fosse dichiarata la decadenza dell’attore dalla prova perché non aveva provveduto a citare il teste ammesso con ordinanza del 26.6.2014 per l’udienza odierna. L’ordinanza era stata regolarmente comunicata via PEC e si poteva esaminare sulla consolle, come ha fatto il procuratore del convenuto aprendo l’allegato. L’avv. *** a ribadito che la testimonianza era l’unica cosa che poteva chiarire la controversia e che non aveva aperto l’allegato Acrobat alla PEC contenente l’ordinanza 26.6.2014. La deposizione è stata ammessa ai sensi dell’art. 104, 2° comma disp. attuaz. c.p.c., ritenuta giustificata l’omissione del procuratore ricorrente per la difficoltà di ingranare con i meccanismi del PCT nella prima fase (non essendo sufficiente prendere visione del messaggio trasmesso via PEC dalla cancelleria, ma occorrendo anche aprire eventuali file PDF allegati al messaggio stesso).
 

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