Trib. Asti, ord. 29 maggio 2015

 

N. R.G. nn/aaaa 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI

Prima sezione CIVILE

 

Nel procedimento iscritto al n. r.g. nn/aaaa promosso da:

MG con il patrocinio dell’avv. PF elettivamente domiciliato in ***, presso il difensore 

RICORRENTE

contro

RT con il patrocinio dell’avv. FV (***)***

RESISTENTE

Il Giudice dott. ***,

ricevuta – a mani dalla cancelleria – copia cartacea del ricorso ex art. 709ter c.p.c. (procedimento incidentale in corso di separazione),

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

PRELIMINARMENTE, SULLA RICEVIBILITA’:

Come noto, l’art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cd. “atti endoprocessuali”) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.).

Più precisamente, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, quale quello di specie, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, il deposito degli atti processuali e dei documenti poteva essere effettuato, alternativamente, con modalità telematiche o su supporto analogico.

Per questa ragione tutte le cancellerie, nei procedimenti di nuova instaurazione, non ricevono più il deposito in forma cartacea degli atti endoprocessuali di parte, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 art.16 bis d.l. 179/12 cit. – fra le quali non rientra il caso in esame -.

In definitiva l’atto endoprocessuale in questione e la relativa doc. dep. “in cartaceo” presso la cancelleria secondo modalità di proposizione della domanda difformi dalla succitata prescrizione normativa, non può che considerarsi come mai pervenuto presso la cancelleria del Giudice, stante l’irritualità dello strumento di deposito utilizzato dal ricorrente; 

dal che consegue l’irricevibilità del ricorso.

 

NEL MERITO:

ad ogni modo, considerato che la cancelleria ha comunque provveduto a ricevere e dep. l’atto in questione, considerata la circostanza che trattasi di ricorso incidentale (latu sensu interpretabile come “atto introduttivo” facoltativo), considerata la delicatezza della materia (dir. fam.), visto il combinato disposto di cui agli artt. 121 e 156 c.p.c.,

il Giudice ha pertanto comunque proceduto alla disamina dell’atto, concludendo per l’assenza di qualsivoglia sopravvenienza (esattamente come in occasione dell’altro ricorso ex art. 709ter c.p.c. avanzato sempre da questa Difesa e del pari rigettato per infondatezza, in data 9/8/14; senza contare i ben 237 capi di prova da ultimo presentati in sede di memorie istruttorie; il tutto, salvi gli ulteriori debiti approfondimenti, è già oggetto di valutazione da parte di questo GI);

la disfunzione nella gestione della responsabilità genitoriale di questo nucleo essendo – ad ogni modo – circostanza ben nota ed avendo costituito oggetto, specificamente, di apposito incarico CTU, con prossima ud. (confermata) al ***;

in tale occasione si procederà al debito contraddittorio, anche per gli opportuni chiarimenti che il GI vorrà rivolgere alle parti.  

Si comunichi.

 

Asti, 29 maggio 2015

Il Giudice