Giugno 2015

Torino, problematiche relative al PCT: il provvedimento del Presidente del Tribunale

 

Si pubblica il provvedimento del 4 giugno 2015, con cui il Presidente del Tribunale di Torino autorizza ex art 16 bis, comma 4, d.l. n. 179/2012, il deposito con modalità non telematiche degli atti dei procedimenti monitori.

A partire dal 27 maggio sono stati infatti riscontrati alcuni disservizi che hanno causato ritardi nella visibilità dei depositi da parte dei destinatari.

Per lo stesso motivo la Presidenza richiama l’art. 16 bis, comma 8, d.l. 179/2012 per quanto di competenza dei giudici, invitandoli altresì a considerare la possibilità di eventuali rimessioni in termini delle parti.

 

Provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino 4 giugno 2015PDF

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Notificazioni a mezzo PEC e pubblici elenchi

 

di Luca Frabboni
Esperto in informatica giuridica e giudiziaria Maat Srl

 

La legge 53/1994, consente agli avvocati di effettuare notificazioni di atti civili, amministrativi e giudiziali anche a mezzo PEC. L’art 3-bis specifica in particolare al comma 1:

La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo  risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

La fonte utilizzata per il reperimento dell’indirizzo PEC del destinatario della notifica costituisce pertanto un elemento fondamentale e necessario ai fini della validità della notifica stessa.

L’indicazione dei pubblici elenchi utilizzabile per le notificazioni a mezzo PEC è poi dettata dall’art. 16-ter comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179:

“A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.”

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