Trib. Venezia, sent. maggio 2015

 
TRIBUNALE DI VENEZIA
III sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 
Nella causa civile *** del ruolo generale promossa da
***
contro
***
il giudice *** all’esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Si ritiene che il teste sia attendibile, perché all’epoca dell’accordo controverso non era ancora dipendente del ***, d’altro canto, era amico del ***. A verbale di udienza l’avv. Girardi ha chiesto che fosse dichiarata la decadenza dell’attore dalla prova perché non aveva provveduto a citare il teste ammesso con ordinanza del 26.6.2014 per l’udienza odierna. L’ordinanza era stata regolarmente comunicata via PEC e si poteva esaminare sulla consolle, come ha fatto il procuratore del convenuto aprendo l’allegato. L’avv. *** a ribadito che la testimonianza era l’unica cosa che poteva chiarire la controversia e che non aveva aperto l’allegato Acrobat alla PEC contenente l’ordinanza 26.6.2014. La deposizione è stata ammessa ai sensi dell’art. 104, 2° comma disp. attuaz. c.p.c., ritenuta giustificata l’omissione del procuratore ricorrente per la difficoltà di ingranare con i meccanismi del PCT nella prima fase (non essendo sufficiente prendere visione del messaggio trasmesso via PEC dalla cancelleria, ma occorrendo anche aprire eventuali file PDF allegati al messaggio stesso).