TRIBUNALE DI MILANO – Sezione Quinta civile
VERBALE DELLA CAUSA N. NN DELL’ANNO AAAA
FRA
MV SRL (C.F. *** ),
ATTORE o RICORRENTE;
E
ND SRL (C.F. *** ),
CONVENUTO o RESISTENTE
Oggi 19.5.2015 alle ore 10.13 innanzi al dott. Enrico Consolandi, sono comparsi:
Per MV SRL l’avv. GV
Per ND SRL l’avv. PR e CP
I difensori di parte convenuta eccepiscono quanto alle memorie tutte di parte attrice che sono firmate dall’avv. L, la quale è mera domiciliataria e non difensore titolare.
Parte attrice: rileva che iscritta nel fascicolo è la sola avv. L e che anche l’avv. GV non può inviare in quanto munita di pec, ma non di firma digitale.
Il giudice rileva:
• il domiciliatario non è legittimato a redigere atti difensivi per il cliente, avendo la mera funzione di recapito fisico, oltretutto obsoleta in tempi di processo telematico e di comunicazione telematiche che devono raggiungere il difensore; residua una utilità per quei casi in cui la notifica o comunicazione telematica non riesca a funzionare;
• la eccezione sulla carenza di firma del difensore titolare, avvocato LF di Lecce, è dunque fondata;
• occorre rilevare peraltro che la cancelleria non ha iscritto il titolare della difesa, del foro di Lecce, nel registro informatico, per cui costui non avrebbe potuto depositare atti a sua firma i quali, all’atto del controllo, sarebbero stati probabilmente rigettati automaticamente dal sistema che avrebbe rilevato la presenza di una firma di difensore non legittimato nel fascicolo;
• occorre ancora rilevare che questa inadempienza trova motivazioni fatto che l’avvocato di fuori distretto non è normalmente inserito in certe tabelle anagrafiche dei registri di cancelleria non previste per legge, ma che comunque per prassi costituiscono un adempimento necessario addossato dagli uffici ai difensori;
• la questione sarebbe dunque se questi adempimenti omessi dalla cancelleria, iscrizione del titolare nelle tabelle anagrafiche e quindi l’iscrizione nel registro nel fascicolo dell’avv. LF, siano scusabili e si possono generare una rimessione in termini;
• sotto questo profilo non appare incolpevole l’atteggiamento del difensore che non controlli la correttezza delle iscrizioni da parte della cancelleria nel registro informatico, attesa la facile consultabilità di questo e l’onere professionale di collaborazione, ma la questione è in realtà irrilevante perché non è stata richiesta la dimensione in termini;
• ulteriore questione di irrilevanza della questione è che i 5 capitoli proposti per interrogatorio testi sono in buona parte pacifici e documentali, atteso che la parte convenuta opposta ha provveduto a depositare numerosa documentazione circa le società coinvolte e quindi buona parte delle circostanze sono oggi accertabili documentatamente; in ogni caso almeno tre circostanze si riferiscono ad avvenimenti che sarebbero venuti “ sempre” o “ mai” e dunque sono inammissibili anche per genericità.
• Va dunque fissata udienza di precisazione delle conclusioni, essendo la causa matura per la decisione, che viene fissata, onde consentire alle parti un’ultima possibilità di transazione, per il giorno *** ore ***, data nella quale avverrà anche la discussione la decisione ex articolo 281 sexies c,p,c,
Il Giudice
Dott.Enrico Consolandi