Webinar sulla riforma Cartabia: corso di orientamento pratico nel processo telematico – 17 aprile 2023

Lunedì 17 aprile dalle ore 15,00 alle ore 17,00 si terrà il webinar, organizzato da Maat in collaborazione con ProcessoCivileTelematico.it:

Riforma Cartabia: corso di orientamento pratico nel processo telematico

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I Dialoghi dell’Avvocato. Parte II: Il caso Doctrine, una decisione interessante del Tribunale del Commercio di Parigi

«Questo modo di filosofare tende alla sovversion di tutta la filosofia naturale, ed al disordinare e mettere in conquasso il cielo e la Terra e tutto l’universo.»(Simplicio nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Giornata prima)

Continua la pubblicazione dei dialoghi dell’avvocato che raccolgono spunti e approfondiscono i temi di interesse per la professione legale.

In questo secondo numero approfondiamo il caso della piattaforma francese Doctrine.

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I Dialoghi dell’Avvocato. Parte I: il Dialogo con l’avv. Giuseppe Vaciago

«Questo modo di filosofare tende alla sovversion di tutta la filosofia naturale, ed al disordinare e mettere in conquasso il cielo e la Terra e tutto l’universo.»(Simplicio nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Giornata prima)

Nel palazzo di Giovanni Francesco Sagredo, Galileo Galilei ambientò il Dialogo sopra i Massimi Sistemi del Mondo, pubblicato nel 1632,  trattato che contribuì a modificare la concezione stessa del mondo.

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Riforma del processo civile: Nuova disciplina transitoria e processo telematico

La Legge 29 dicembre 2022 n.197 ha modificato la disciplina transitoria di cui all’art.35 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149 impattando sull’iter di entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile.

Qui di seguito si riporta una schema redatto a cura dell’avv. Chiara Imbrosciano come strumento di ausilio alla lettura ragionata del novellato art. 35.

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Gazzetta Ufficiale, 17 ottobre 2022 n. 243: La Riforma del processo civile 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 di “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata“.

La disciplina transitoria è dettata dall’art. 35 che distingue le misure che hanno effetto dal 1 gennaio 2023 da quelle che si applicheranno ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023. E in particolare:

  1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni
    anteriormente vigenti.
  2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127 -bis e 127 -ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V -ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l’articolo 196 -duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196 -quater e 196 -sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
  3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127 -bis e 127 -ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
  4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.
  5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023

Tra le disposizioni che hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023 per i procedimenti civili pendenti a tale data vi sono quelle relative allo svolgimento dell’udienza in videoconferenza e alla sostituzione dell’udienza con il deposito telematico di note scritte.

Gazzetta Ufficiale, 17 ottobre 2022 n. 243: La Riforma del processo civile  Leggi tutto »