Deposito su supporto cartaceo

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App. Milano, ord. 3 agosto 2016 (Pres. Piombo)

 

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L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

 

Ricorso ex art. 351 c.p.c. – Deposito su supporto cartaceo – Inammissibilità – Esclusione – Raggiungimento dello scopo – Sussiste

 

R.G. n. ***

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

*** SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati

*** Presidente

*** Consigliere

*** Consigliere rel.

nella causa civile n. *** R.G.

promossa da

*** in persona del legale rapp.nte pro tempore, con il proc. dom. avv. ***

– appellante ricorrente –

contro

***, in persona del legale rapp.nte pro tempore, con il proc. dom. avv. ***

– appellata resistente –

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Sciogliendo la riserva che precede, esaminati atti e documenti;

ritenuto che il mancato deposito telematico del ricorso ex art. 351 c.p.c. non comporta l’inammissibilità dell’istanza, avendo comunque l’atto raggiunto il suo scopo, consentendo la rituale costituzione dell’appellata e la sua compiuta difesa;

rilevato che la sentenza non presenta vizi immediatamente evidenti e che, in relazione al periculum, che non può essere di certo integrato da difficoltà economiche del debitore, nessun concreto elemento è stato allegato;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio il 03/08/2016

IL PRESIDENTE

Domenico Piombo

App. Milano, ord. 3 agosto 2016 (Pres. Piombo) Leggi tutto »

La pronuncia del Tribunale di Ferrara sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.: ammissibile il deposito su supporto cartaceo della memoria di costituzione della parte reclamata

Con ordinanza in data 25 luglio-16 ottobre 2017 il Tribunale di Ferrara si è pronunciato sull’annosa questione della natura latu sensu impugnatoria del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con conseguente esclusione dell’obbligo di depositare telematicamente gli atti introduttivi della fase di reclamo in quanto non provenienti dalla parte “precedentemente costituita” ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012.

Nel caso di specie, la parte reclamante, muovendo dalla configurazione del reclamo ex art. 669 terdecies come atto endoprocessuale, aveva eccepito l’inammissibilità della costituzione avversaria che aveva depositato la propria memoria di costituzione su supporto cartaceo.

E tuttavia, tale eccezione non è stata accolta dal collegio giudicante che ha considerato ammissibile il deposito con modalità tradizionale della memoria di costituzione facendo discendere tale ammissibilità dalla natura impugnatoria del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che, secondo il Tribunale di Ferrara, consiste nella censura di un provvedimento e nella richiesta, ad un giudice diverso da quello che l’ha emanato, di una nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima, con conseguente esclusione della possibilità di configurare il reclamo quale atto-endoprocessuale.

 

Approfondimenti

Trib. Ferrara, ord. 25 luglio-16 ottobre 2017 (Pres. Savastano, rel. De Curtis)

La pronuncia del Tribunale di Ferrara sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.: ammissibile il deposito su supporto cartaceo della memoria di costituzione della parte reclamata Leggi tutto »

Trib. Perugia, ord. 1 dicembre 2016

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Ricorso per riassunzione (in seguito a cancellazione dal Registro delle imprese) – Deposito su supporto cartaceo – Principio di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) – Raggiungimento dello scopo

 

 

Il Giudice, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 10/11/2016,

Eccezione di inammissibilità

In via preliminare, deve essere rigettata l’eccezione sollevata dalla parte convenuta, in ordine all’inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato nelle forme cartacee.

Ai sensi dell’art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012 – obbligatorietà del deposito telematico – “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da essa nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”.

Ciò posto, dovranno, nel caso di specie, essere svolte due diverse considerazioni: 1) se il ricorso in riassunzione, successivo all’interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della *** sia un atto endoprocessuale da depositare esclusivamente per via telematica, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012; 2) quali siano le conseguenze giuridico – processuali in cui incorre la parte nell’ipotesi in cui abbia depositato nella forma cartacea l’atto che avrebbe dovuto essere depositato telematicamente.

Non vi sono dubbi sul fatto che il ricorso in riassunzione di un procedimento dichiarato interrotto per intervenuta cancellazione di una delle parti dal Registro delle Imprese non introduce un nuovo e diverso e autonomo giudizio, ma rappresentata la prosecuzione del medesimo procedimento. E’ vero, infatti, che il ricorso in riassunzione si inserisce in un procedimento già avviato nell’ambito del quale, le parti risultano essere già costituite, integrando un atto processuale proveniente dal difensore di una parte già costituita quale atto endoprocessuale.

Indiscusso, quindi, l’assunto secondo cui il deposito del ricorso in riassunzione debba avvenire telematicamente, deve essere accertato quali siano le conseguenze, dal punto di vista processuale, per la parte che abbia provveduto al deposito cartaceo dell’atto, come nel caso di specie.

Secondo la scrivente, non esistendo alcuna norma che sanzioni con l’inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121, c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), la parte che si costituisca in via cartacea non può essere in alcun modo sanzionata.

Nel caso di specie, in particolare, non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio e, tramite la notifica del ricorso per riassunzione, è stata garantita la conoscenza dell’atto in capo alla controparte, integrandosi così l’ipotesi del raggiungimento dello scopo.

Omissis

P.Q.M.

Rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per riassunzione.

Rigetta la richiesta ex art. 186 bis c.p.c.

Concede alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c. e rinvia, per l’ammissione dei prezzi istruttori, all’udienza del *** ore 9:00.

Si comunichi.

Così deciso in Perugia, il 1 dicembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 1 dicembre 2016.

 

Trib. Perugia, ord. 1 dicembre 2016 Leggi tutto »

Trib. Ferrara, ord. 25 luglio-16 ottobre 2017 (Pres. Savastano, rel. De Curtis)

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Procedimento cautelare – Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Memoria di costituzione – Deposito su supporto cartaceo – Ammissibile – Atto endoprocessuale – Esclusione

 

Omissis

M.N. *** ha proposto reclamo avverso l’ordinanza del giudice del lavoro di questo Tribunale emessa in data 25.7.2017 con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla casa editrice *** S.p.A., ha disposto nei suoi confronti il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili sino alla concorrenza di Euro 280.000,00.

L’istanza di sequestro trae origine dal dedotto grave inadempimento degli obblighi posti a carico dell’odierno reclamante in forza del contratto di agenzia stipulato il 31.3.1981, con esclusiva ma senza rappresentanza, per la zona di Ferrara, Rovigo e provincia.

Si è costituita in questa fase la società editrice, contestando le difese avversarie e chiedendo il rigetto del reclamo.

§ 2. A scioglimento della riserva il Collegio ritiene anzitutto non fondata l’eccezione, sollevata dalla parte reclamante all’udienza di comparizione delle parti, di inammissibilità della costituzione avversaria per violazione dell’art. 16 bis D. Lgs. 179/2012, per essere avvenuta mediante deposito in modalità cartacea.

Invero, il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. per quanto non inserito nel titolo III del libro II del codice di procedura civile relativo alle impugnazioni e per quanto di natura devolutiva, ha natura lato sensu impugnatoria in quanto consiste nella censura di un provvedimento e nella richiesta, ad un giudice diverso da quello che l’ha emanato, di una nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima (sulla natura

impugnatoria del reclamo cautelare si vedano Corte Cost. sentenza n. 253/1994 nonché Trib. Venezia

11.9.2013).

Conseguentemente la memoria di costituzione di *** nel procedimento per reclamo introdotto da controparte non può avere natura di atto endoprocessuale.

Omissis

Trib. Ferrara, ord. 25 luglio-16 ottobre 2017 (Pres. Savastano, rel. De Curtis) Leggi tutto »

Trib. Palermo, ord. 28 aprile – 10 maggio 2016 (Pres. Marino, rel. Alajmo)

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Procedimento cautelare (reclamo ex art. 624, c. 2, c.p.c.) – Ricorso per riassunzione – Atto introduttivo – Deposito su supporto cartaceo – Ammissibile
Obbligo di deposito per via telematica – Violazione – Inammissibilità  – Esclusione – Raggiungimento dello scopo – Realizzazione del contraddittorio

 

Il Tribunale di Palermo composto dai signori

Dott. Fabio Marino – Presidente

Dott. Michele Alajmo – Giudice, relatore

Dott. Maria Ciringione – Giudice

In esito all’udienza di discussione in camera di consiglio del 18 marzo 2016 ha pronunziato la presente

ORDINANZA

Con ordinanza 26 novembre/9 dicembre 2015 questo Tribunale, in diversa composizione, ha dichiarato l’interruzione del procedimento di reclamo emarginato a seguito della intervenuta dichiarazione di fallimento del signor A.A., creditore intervenuto nella procedura esecutiva per cui è causa, e litisconsorte (sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Palermo n. 95/2015).

L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, terzo ***

L’Avvocatura dello Stato patrocinante si duole che il Giudice dell’esecuzione, sull’opposizione ex artt. 549, 617 c.p.c. proposta dall’Assessorato al Territorio della Regione Siciliana avverso l’ordinanza 1°/3/2015 di accoglimento delle contestazioni dei creditori pignoranti, abbia dichiarato inammissibile la domanda rigettando la richiesta di concessione di un termine per consentire all’opposta Assessorato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società debitrice e dei creditori intervenuti, l’A., lo S. e il C.P.. Ha eccepito la violazione di legge con riferimento agli artt. 102, 617 e 618 c.p.c., in relazione alla disciplina della improrogabilità del termine perentorio per la vocatio in ius dei litisconsorti rilevata e motivata dal Giudice; in via graduata, e nel merito, ha opposto l’inesistenza di alcune debito nei ***

Le parti reclamate costituite come in epigrafe, con le rispettive memorie hanno contestato il ricorso adducendo; a) l’inammissibilità della domanda perché depositata in cancelleria in modo difforme a quanto prescritto dall’art 16 bis comma 1 del D.L 18/10/2012 n. 179; b) la tardività della riassunzione del giudizio per il mancato rispetto del termine di mesi tre decorrenti dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo; c) l’irrilevanza della dedotta clausola compromissoria in seno al contratto, vincolante solo le parti, stipulato tra ***

All’udienza camerale fissata con decreto presidenziale 26/2/2016, in esito alla discussione il Tribunale si è riservato di decidere autorizzando le parti a depositare memoria e concedendo termine.

2 – la norma che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale fa obbligo alle parti già costituite del deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità esclusivamente telematiche (nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici) va letta e applicata – nel sistema dei valori processuali implicati – secondo la logica della flessibilità che l’avvocatura ha esposto nelle note autorizzate.

L’Avvocatura dello Stato si è spinta a sostenere che, nel caso di riassunzione del procedimento, il ricorso (cautelare) in relazione alla sua idoneità ad ampliare i termini delle originarie eccezioni – il che può effettivamente avvenire ove si verifichino mutamenti nelle circostanze di fatto o si alleghino fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente – va inteso come un ricorso nuovo, escluso pertanto dalla obbligatorietà del deposito cartaceo.

La questione della obbligatorietà della forma (telematica anziché cartacea) non può essere considerata al di fuori del sistema delle invalidità (artt. 156 e seguenti c.p.c.) il quale esclude che possa procedersi a declaratoria di inammissibilità dell’atto processuale (recte, per la materia in esame: di invalidità), ove l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui è destinato: nella specie, per essere stato assicurato il radicamento regolare, sostanziale e pieno del contraddittorio.

Deve piuttosto rilevarsi che secondo la ratio della novella introdotta con l’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, ove l’obbligo sancito dalla norma sia contravvenuto la violazione è suscettibile di rimedi processuali e ordinamentali di natura diversa, quale può essere la concessione alla controparte di un termine per non essere stata posta nelle condizioni di esaminare tempestivamente, in via telematicamente, l’atto processuale di causa.

Nel caso che si esamina neanche può dirsi vulnerata la predetta ratio, in quanto si tratta di un atto introduttivo (sebbene in riassunzione) che è stato notificato e portato alla cognizione piena della controparte, con la realizzazione dello scopo della sua piena e tempestiva conoscenza.

Tale conclusione può perfino prescindere in particolare dalla valutazione della questione della rimessione in termini a causa della non imputabilità del mancato rispetto delle modalità telematiche, come dedotto dall’Avvocatura dello Stato per il reiterato respingimento da parte del sistema informatico “e-Lextel- Punto di accesso Giustizia” esitato come rifiuto atti.

Le deduzioni dei reclamati sul punto vanno pertanto disattese.

Omissis

Palermo, 28 aprile 2016

Il Giudice relatore

Dott. Michele Alajmo

Il Presidente

Dott. Fabio Marino

Trib. Palermo, ord. 28 aprile – 10 maggio 2016 (Pres. Marino, rel. Alajmo) Leggi tutto »