App. Milano, ord. 3 agosto 2016 (Pres. Piombo)

 

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Ricorso ex art. 351 c.p.c. – Deposito su supporto cartaceo – Inammissibilità – Esclusione – Raggiungimento dello scopo – Sussiste

 

R.G. n. ***

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

*** SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati

*** Presidente

*** Consigliere

*** Consigliere rel.

nella causa civile n. *** R.G.

promossa da

*** in persona del legale rapp.nte pro tempore, con il proc. dom. avv. ***

– appellante ricorrente –

contro

***, in persona del legale rapp.nte pro tempore, con il proc. dom. avv. ***

– appellata resistente –

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Sciogliendo la riserva che precede, esaminati atti e documenti;

ritenuto che il mancato deposito telematico del ricorso ex art. 351 c.p.c. non comporta l’inammissibilità dell’istanza, avendo comunque l’atto raggiunto il suo scopo, consentendo la rituale costituzione dell’appellata e la sua compiuta difesa;

rilevato che la sentenza non presenta vizi immediatamente evidenti e che, in relazione al periculum, che non può essere di certo integrato da difficoltà economiche del debitore, nessun concreto elemento è stato allegato;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio il 03/08/2016

IL PRESIDENTE

Domenico Piombo