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Ricorso ex art. 351 c.p.c. – Deposito su supporto cartaceo – Inammissibilità – Esclusione – Raggiungimento dello scopo – Sussiste
R.G. n. ***
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
*** SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
*** Presidente
*** Consigliere
*** Consigliere rel.
nella causa civile n. *** R.G.
promossa da
*** in persona del legale rapp.nte pro tempore, con il proc. dom. avv. ***
– appellante ricorrente –
contro
***, in persona del legale rapp.nte pro tempore, con il proc. dom. avv. ***
– appellata resistente –
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Sciogliendo la riserva che precede, esaminati atti e documenti;
ritenuto che il mancato deposito telematico del ricorso ex art. 351 c.p.c. non comporta l’inammissibilità dell’istanza, avendo comunque l’atto raggiunto il suo scopo, consentendo la rituale costituzione dell’appellata e la sua compiuta difesa;
rilevato che la sentenza non presenta vizi immediatamente evidenti e che, in relazione al periculum, che non può essere di certo integrato da difficoltà economiche del debitore, nessun concreto elemento è stato allegato;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio il 03/08/2016
IL PRESIDENTE
Domenico Piombo