Trib. Ferrara, ord. 25 luglio-16 ottobre 2017 (Pres. Savastano, rel. De Curtis)

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Procedimento cautelare – Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Memoria di costituzione – Deposito su supporto cartaceo – Ammissibile – Atto endoprocessuale – Esclusione

 

Omissis

M.N. *** ha proposto reclamo avverso l’ordinanza del giudice del lavoro di questo Tribunale emessa in data 25.7.2017 con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla casa editrice *** S.p.A., ha disposto nei suoi confronti il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili sino alla concorrenza di Euro 280.000,00.

L’istanza di sequestro trae origine dal dedotto grave inadempimento degli obblighi posti a carico dell’odierno reclamante in forza del contratto di agenzia stipulato il 31.3.1981, con esclusiva ma senza rappresentanza, per la zona di Ferrara, Rovigo e provincia.

Si è costituita in questa fase la società editrice, contestando le difese avversarie e chiedendo il rigetto del reclamo.

§ 2. A scioglimento della riserva il Collegio ritiene anzitutto non fondata l’eccezione, sollevata dalla parte reclamante all’udienza di comparizione delle parti, di inammissibilità della costituzione avversaria per violazione dell’art. 16 bis D. Lgs. 179/2012, per essere avvenuta mediante deposito in modalità cartacea.

Invero, il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. per quanto non inserito nel titolo III del libro II del codice di procedura civile relativo alle impugnazioni e per quanto di natura devolutiva, ha natura lato sensu impugnatoria in quanto consiste nella censura di un provvedimento e nella richiesta, ad un giudice diverso da quello che l’ha emanato, di una nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima (sulla natura

impugnatoria del reclamo cautelare si vedano Corte Cost. sentenza n. 253/1994 nonché Trib. Venezia

11.9.2013).

Conseguentemente la memoria di costituzione di *** nel procedimento per reclamo introdotto da controparte non può avere natura di atto endoprocessuale.

Omissis