Trib. Palermo, ord. 28 aprile – 10 maggio 2016 (Pres. Marino, rel. Alajmo)

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Procedimento cautelare (reclamo ex art. 624, c. 2, c.p.c.) – Ricorso per riassunzione – Atto introduttivo – Deposito su supporto cartaceo – Ammissibile
Obbligo di deposito per via telematica – Violazione – Inammissibilità  – Esclusione – Raggiungimento dello scopo – Realizzazione del contraddittorio

 

Il Tribunale di Palermo composto dai signori

Dott. Fabio Marino – Presidente

Dott. Michele Alajmo – Giudice, relatore

Dott. Maria Ciringione – Giudice

In esito all’udienza di discussione in camera di consiglio del 18 marzo 2016 ha pronunziato la presente

ORDINANZA

Con ordinanza 26 novembre/9 dicembre 2015 questo Tribunale, in diversa composizione, ha dichiarato l’interruzione del procedimento di reclamo emarginato a seguito della intervenuta dichiarazione di fallimento del signor A.A., creditore intervenuto nella procedura esecutiva per cui è causa, e litisconsorte (sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Palermo n. 95/2015).

L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, terzo ***

L’Avvocatura dello Stato patrocinante si duole che il Giudice dell’esecuzione, sull’opposizione ex artt. 549, 617 c.p.c. proposta dall’Assessorato al Territorio della Regione Siciliana avverso l’ordinanza 1°/3/2015 di accoglimento delle contestazioni dei creditori pignoranti, abbia dichiarato inammissibile la domanda rigettando la richiesta di concessione di un termine per consentire all’opposta Assessorato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società debitrice e dei creditori intervenuti, l’A., lo S. e il C.P.. Ha eccepito la violazione di legge con riferimento agli artt. 102, 617 e 618 c.p.c., in relazione alla disciplina della improrogabilità del termine perentorio per la vocatio in ius dei litisconsorti rilevata e motivata dal Giudice; in via graduata, e nel merito, ha opposto l’inesistenza di alcune debito nei ***

Le parti reclamate costituite come in epigrafe, con le rispettive memorie hanno contestato il ricorso adducendo; a) l’inammissibilità della domanda perché depositata in cancelleria in modo difforme a quanto prescritto dall’art 16 bis comma 1 del D.L 18/10/2012 n. 179; b) la tardività della riassunzione del giudizio per il mancato rispetto del termine di mesi tre decorrenti dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo; c) l’irrilevanza della dedotta clausola compromissoria in seno al contratto, vincolante solo le parti, stipulato tra ***

All’udienza camerale fissata con decreto presidenziale 26/2/2016, in esito alla discussione il Tribunale si è riservato di decidere autorizzando le parti a depositare memoria e concedendo termine.

2 – la norma che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale fa obbligo alle parti già costituite del deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità esclusivamente telematiche (nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici) va letta e applicata – nel sistema dei valori processuali implicati – secondo la logica della flessibilità che l’avvocatura ha esposto nelle note autorizzate.

L’Avvocatura dello Stato si è spinta a sostenere che, nel caso di riassunzione del procedimento, il ricorso (cautelare) in relazione alla sua idoneità ad ampliare i termini delle originarie eccezioni – il che può effettivamente avvenire ove si verifichino mutamenti nelle circostanze di fatto o si alleghino fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente – va inteso come un ricorso nuovo, escluso pertanto dalla obbligatorietà del deposito cartaceo.

La questione della obbligatorietà della forma (telematica anziché cartacea) non può essere considerata al di fuori del sistema delle invalidità (artt. 156 e seguenti c.p.c.) il quale esclude che possa procedersi a declaratoria di inammissibilità dell’atto processuale (recte, per la materia in esame: di invalidità), ove l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui è destinato: nella specie, per essere stato assicurato il radicamento regolare, sostanziale e pieno del contraddittorio.

Deve piuttosto rilevarsi che secondo la ratio della novella introdotta con l’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, ove l’obbligo sancito dalla norma sia contravvenuto la violazione è suscettibile di rimedi processuali e ordinamentali di natura diversa, quale può essere la concessione alla controparte di un termine per non essere stata posta nelle condizioni di esaminare tempestivamente, in via telematicamente, l’atto processuale di causa.

Nel caso che si esamina neanche può dirsi vulnerata la predetta ratio, in quanto si tratta di un atto introduttivo (sebbene in riassunzione) che è stato notificato e portato alla cognizione piena della controparte, con la realizzazione dello scopo della sua piena e tempestiva conoscenza.

Tale conclusione può perfino prescindere in particolare dalla valutazione della questione della rimessione in termini a causa della non imputabilità del mancato rispetto delle modalità telematiche, come dedotto dall’Avvocatura dello Stato per il reiterato respingimento da parte del sistema informatico “e-Lextel- Punto di accesso Giustizia” esitato come rifiuto atti.

Le deduzioni dei reclamati sul punto vanno pertanto disattese.

Omissis

Palermo, 28 aprile 2016

Il Giudice relatore

Dott. Michele Alajmo

Il Presidente

Dott. Fabio Marino