Nuova decorrenza dei termini dopo la mediazione: novità per le liti condominiali

Dal 25 gennaio 2024 è entrata in vigore una modifica importante per le controversie condominiali. Il d.lgs. n. 216/2024 introduce un nuovo comma 4-bis all’art. 11 del d.lgs. 28/2010, cambiando il calcolo dei termini per impugnare le delibere assembleari a seguito di una mediazione obbligatoria.

In caso di mancata conciliazione durante la mediazione obbligatoria, il termine per proporre la domanda giudiziale è quello già previsto dalla legge (ad esempio, 30 giorni per le delibere condominiali). Tuttavia, la decorrenza del termine non parte più dalla sospensione e ripresa dei giorni residui, ma ricomincia per intero dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.

Se la mediazione si svolge in modalità telematica, il termine partirà dal momento in cui il verbale firmato viene inviato via PEC alle parti. Facciamo un esempio pratico:

Un condomino decide di impugnare una delibera assembleare:

  • La legge prevede 30 giorni per proporre il ricorso in tribunale.
  • La mediazione inizia il 1° febbraio 2025 e si conclude senza accordo il 15 febbraio 2025.
  • Il verbale è depositato il 20 febbraio 2025.

Secondo la nuova norma, i 30 giorni ripartono da zero dal 20 febbraio 2025, e il ricorso dovrà essere depositato entro il 22 marzo 2025.

Con questa novità, si semplifica il sistema dei termini processuali per le liti condominiali, garantendo maggiore efficienza e trasparenza per tutti i soggetti coinvolti.