di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio
La Legge 25 novembre 2024, n. 177, “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285″, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024. Questo intervento normativo apporta un aggiornamento significativo per affrontare le principali criticità legate alla sicurezza stradale e promuovere comportamenti responsabili alla guida. Le modifiche includono misure innovative su diversi aspetti, come la guida in stato di ebbrezza, i limiti per i neopatentati, la regolamentazione della micromobilità e l’introduzione di nuove sanzioni. Vediamoli neel dettaglio:
- 1. Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: artt. 186 e 187 CdS
Tra le innovazioni più rilevanti si segnala l’obbligo di installare il dispositivo alcolock per i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. Questo strumento, conforme alla normativa EN 50436, impedisce l’avviamento del veicolo qualora il tasso alcolemico del conducente superi lo 0%.
Ad esempio, un conducente trovato con un tasso alcolemico di 1,2 g/l sarà obbligato a installare l’alcolock per un periodo minimo di due anni. Le sanzioni per la manomissione del dispositivo sono state aggravate, con il raddoppio delle pene in caso di recidiva. La dottrina ha accolto positivamente questa misura come efficace strumento di prevenzione specifica, ma alcune critiche sono state sollevate sulla sua compatibilità con il principio di proporzionalità in tal senso si ricordano due sentenze della Corte Costituzionale che evidenziano l’importanza del principio di proporzionalità nell’ordinamento giuridico italiano, richiedendo che le sanzioni siano adeguate alla gravità dell’infrazione e che le disposizioni legislative siano applicate in modo da rispettare i diritti fondamentali dei cittadini (Corte Cost., sent. n. 52/2023 – Corte Cost. sent. n. 246/2022).
Per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’articolo 187 introduce l’uso di campioni di fluido orale per gli accertamenti tossicologici. Questi metodi, considerati meno invasivi rispetto ai prelievi ematici, garantiscono risultati più rapidi. La giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, sent. n. 31245/2022) aveva evidenziato l’importanza di standard scientifici rigorosi per evitare contestazioni processuali.
- 2. Limiti per i neopatentati: art. 117 CdS
La riforma introduce restrizioni più stringenti per i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente. Non è consentita la guida di veicoli con potenza specifica superiore a 75 kW/t o potenza complessiva superiore a 105 kW. Ad esempio, un neopatentato non potrà guidare un SUV ibrido o un’auto elettrica di fascia alta che ecceda tali limiti. Sebbene queste misure siano giustificate dall’esigenza di ridurre i rischi legati all’inesperienza, alcune critiche dottrinali evidenziano il potenziale impatto discriminatorio, soprattutto per chi utilizza veicoli condivisi o familiari.
La giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sez. II, sent. n. 4352/2022) aveva ribadito la legittimità di queste restrizioni, purché motivate da esigenze di sicurezza pubblica.
- 3. Micromobilità e monopattini elettrici: legge n. 160/2019
Le modifiche introdotte dalla legge riguardano anche la regolamentazione dei monopattini elettrici. Tra le novità più rilevanti vi sono il divieto di circolazione sui marciapiedi, salvo aree dedicate, e l’obbligo di dotare i monopattini di sistemi di blocco automatico, come il geofencing (la funzionalità di Geofencing, invece, serve ad avvisare l’assicurato che il veicolo si sta approssimando in una data area ad accesso ristretto, come la ZTL – zona a traffico limitato), che impediscono l’uso al di fuori delle zone consentite. Ad esempio, un monopattino che entra in una zona vietata verrebbe automaticamente disattivato.
La dottrina ha accolto positivamente queste innovazioni, ma ha espresso dubbi sulla capacità dei comuni di implementare tali tecnologie su larga scala. La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1287/2023) aveva sottolineato l’importanza di bilanciare le nuove restrizioni con il diritto alla mobilità sostenibile.
- 4. Sistema di punti e sospensione breve della patente: art. 218-ter CdS
L’introduzione dell’articolo 218-ter stabilisce un nuovo sistema di sospensione breve della patente basato sul punteggio residuo. Ad esempio, un conducente con 15 punti che commette un’infrazione grave potrebbe vedere la patente sospesa per 7 giorni, mentre chi ha meno di 10 punti rischia una sospensione di 15 giorni. In caso di incidenti, la durata della sospensione raddoppia.
La dottrina ha elogiato questo sistema per la sua gradualità, ma ha sollevato preoccupazioni sulla complessità nella gestione delle banche dati. La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, sent. n. 18455/2023) aveva confermato la conformità costituzionale del sistema, sottolineando però l’importanza del rispetto delle garanzie procedurali.
La Legge 25 novembre 2024, n. 177 si configura come una riforma ambiziosa e necessaria per affrontare le sfide contemporanee della sicurezza stradale. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dalla capacità delle autorità di implementare le nuove disposizioni in modo uniforme e trasparente, dall’adeguamento tecnologico e dall’impegno in campagne di sensibilizzazione. Dal punto di vista dottrinale, le innovazioni introdotte sono state accolte con favore, ma l’applicazione pratica richiederà un costante monitoraggio per valutarne l’impatto sulla collettività e garantire un equilibrio tra sicurezza e diritti individuali.