La Corte di Cassazione, sez. II Penale, con la sentenza depositata l’11 marzo 2019, n. 10609, accoglie il ricorso, annullando quindi la sentenza impugnata, per omessa notifica dell’atto di citazione in appello.
La notificazione, effettuata a mezzo posta elettronica certificata, era stata eseguita a un indirizzo pec differente rispetto a quello di cui era titolare il difensore dell’imputato, per la presenza di un segno di interpunzione in più.
La Corte rileva che il difensore “non risulta essere stato avvisato della fissazione dell’udienza in grado di appello” proprio a causa della notifica all’indirizzo errato, e che questo determina “la nullità derivata di tutti gli atti successivi”.