Cass., sez. VI-1, ord. 9 aprile 2019 n. 9897 (Pres. Di Virgilio, rel. Campese)

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Notifica ex art. 15 l.f. – Ricevuta di avvenuta consegna – Validità – Fino a querela di falso – Esclusione – Opponibilità ai terzi – Sussiste – Presenza degli allegati – Contestazione – Deduzione di errori tecnici o della non corrispondenza tra i file attestati come allegati e file realmente pervenuti – Mancanza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE -1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa ROSA MARIA DI VIRGILIO-Presidente

Dott. ANDREA SCALD.AFERRI-Consigliere

Dott.ssa MARIA ACIERNO-Consigliere

Dott. GUIDO MERCOLINO-Consigliere

Dott. EDUARDO CAMPESE-Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 386-2018 proposto da:

C. R. D. , nella qualità di titolare della ditta individuale C, D. di C. R. D.,.elettivamente domiciliato in R. , VIA … , presso lo studio dell’avvocato M. Z., rappresentato e difeso dall’avvocato A. C. D. G.;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA DITTA C. D. DI C. R. , in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in R. , VIA …, presso lo studio dell’avvocato V. C. , rappresentata e difesa dall’avvocato V. P. ;

– controriorrente –

avverso la sentenza n. NN/AA della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il NN/NN/AA ;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del NN/NN/AA dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.

FATTI DI CAUSA

1. R. D . C. , titolare della ditta individuale C. D. , ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del NN/NN/AA , reiettiva del reclamo da lui proposto, in proprio e nella indicata qualità, contro la dichiarazione di fallimento della menzionata C. D. di R. D. C. , pronunciata dal Tribunale di Marsala su ricorso della H. S. I. s.r.l. .Resiste, con controricorso, la curatela fallimentare, mentre non ha spiegato difese, in questa sede, la creditrice istante ex art. 6 1.fall..

1.1. Per quanto ancora di interesse, quella corte, nel disattendere le corrispondenti doglianze del reclamante, ritenne che dalla documentazione in atti emergesse: i) «la regolarità della notifica effettuata dalla cancelleria del Tribunale di Marsala mediante PEC del NN/NN/AA. In particolare, dall’attestazione telematica prodotta dalla curatela fallimentare risulta che la cancelleria ha provveduto ad eseguire la notifica, ai sensi dell’art. 15, comma 3, 1.fall., trasmettendo all’indirizzo PEC dell’impresa debitrice: il ricorso per la dichiarazione di fallimento; il provvedimento di designazione del giudice relatore; il decreto di fissazione dell’udienza del NN/NN/AA»; il superamento del requisito di cui all’art. 15, ultimo comma,l.fall..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) «violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 3, 1.fall., in relazione agli artt. 136 e ss. cod. proc. civ.». Si ascrive alla corte distrettuale di aver erroneamente considerato ritualmente instaurato, nei confronti della parte debitrice, il procedimento prefallimentare, atteso che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) – generata, automaticamente, dal sistema informatico di gestione della posta elettronica – relativa alla notificazione eseguita, ex art. 15, comma 3, 1.fall., dalla cancelleria del Tribunale di Marsala, forniva la dimostrazione, peraltro superabile da prova contraria, solo dell’avvenuta ricezione del corrispondente messaggio, ma non anche dell’effettiva presenza, in esso, dei documenti che ivi risultavano indicati come allegati. Si ribadisce, che unico allegato a quel messaggio era stato il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare;

II) «violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 136 e ss. cod. proc. civ. e 15, comma 3, 1.fall.». Si sostiene che, non risultando il ricorso di fallimento tra gli allegati di cui al suddetto messaggio, la fallenda non aveva avuto conoscenza della circostanza che la creditrice istante ex art. 6 1.fall. aveva inteso avvalersi delle risultanze dell’allegata visura protesti al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di cui all’art. 15, ultimo comma,l.fall..

2. Le descritte doglianze, esaminabili congiuntamente perché chiaramente connesse, sono manifestamente infondate.

2.1. Invero, pure sottacendosi l’evidente profilo di inammissibilità del ricorso per inosservanza, in esso, dell’onere, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda (fr., wnplius, Cass. n. NN del AA ) – non è ivi riprodotto, infatti, il contenuto del file che, solo, si assume essere stato allegato al messaggio di notificazione ex art. 15, comma 3, 1.fall., proveniente dalla cancelleria del Tribunale di Marsala, asseritamente recante solo il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, e non anche il ricorso per dichiarazione di fallimento proposto dalla H. S. I. s.r.l. contro la C.

D. di R. D. C. , né si dice se e dove tale file sarebbe esaminabile in quanto prodotto in questo giudizio di legittimità, senza, peraltro, che, per evitarne la produzione ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., si sia inteso fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (alla stregua di Cass., SU, n. NN del AA) – va, comunque, rimarcato che ciò di cui oggi sostanzialmente si duole il ricorrente non è la mancata ricezione del messaggio suddetto (rectius: la mancata consegna dello stesso presso la sua casella di posta elettronica certificata), quanto, piuttosto, l’assenza, tra i suoi allegati, diversamente da quanto, in contrario, desumibile dalla corrispondente attestazione di cancelleria del Tribunale di Marsala, del menzionato ricorso della H. S. I. s.r.l. circostanza, quest’ultima, che gli avrebbe impedito di difendersi adeguatamente, nemmeno avendo avuto conoscenza del fatto che la creditrice istante ex art. 6 1.fall. aveva inteso avvalersi delle risultanze dell’allegata visura protesti al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di cui all’art. 15, ultimo comma,1.fall..

2.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, come è noto, nell’ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti, come quello oggi in esame, dopo il NN/NN/AA, ai sensi dell’art. 15, comma 3, 1.fall., come sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera a), del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile, o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovrà procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito.

2.2.1. Su un piano processuale più generale, poi, l’art. 16, comma 4, del menzionato d.l. n. 179 del 2012, ha stabilito che – al termine di un articolato periodo transitorio oggi concluso (art. 16, comma 9, d.l. n. 179 del 2012) – in tutti i procedimenti civili presso i tribunali e le corti d’appello, “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria” sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2.2.2. Inoltre, l’art. 16 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione), stabilisce che le comunicazioni e le notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere si intendono perfezionate “nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario”, rinviando, poi, per i relativi effetti giuridici, senz’altro agli artt. 45 e 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell’amministrazione digitale).

2.2.3. In forza del detto rinvio, allora, deve ritenersi che il documento informatico trasmesso per via telematica “si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore” art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005) e che la trasmissione telematica del documento, salvo che la legge disponga diversamente, equivale “alla notificazione per mezzo della posta” (di-. art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005), mentre la data, l’ora di trasmissione e quella di ricezione del documento informatico trasmesso via PEC “sono opponibili ai terzi”, quando la notifica sia avvenuta in conformità alle previsioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, alle relative regole tecniche (d-r. art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005). A sua volta, l’art. 6 del richiamato d.P.R. n. 68 del 2005 sancisce che il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. “ricevuta di avvenuta consegna” (RAC), soggiungendo che questa ricevuta “fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario”.

2.3. Questa Corte, infine, ha già ritenuto che, in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica, e, dall’altro, che l’art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimento dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attività allo stesso delegata dall’ufficiale giudiziario (dì-. Cass. n. NN del AA; Cass. n. NN del AA). Ha inoltre precisato (r., in motivazione, Cass. n. NN del AA) che, nelle notificazioni telematiche previste in ipotesi specifiche (art. 6, comma 8, del d.lgs n. 150 del 2011; art. 15 1.fall.), il contenuto del messaggio consiste nella menzione espressa del tipo di atto quale «notificazione» e la prova è costituita dalla RAC completa (Specifiche 16/4/2014, – art 17: <da ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni»).

2.4. Applicando, dunque, i riportati principi alla odierna fattispecie, va rilevato che la curatela ha dedotto e documentato (riproducendo, nel proprio controricorso, il contenuto della corrispondente attestazione di cancelleria), che, il NN/NN/AA, la cancelleria del Tribunale di Marsala aveva inviato il messaggio di posta

elettronica certificata de quo alla C. D. di R. D. C. all’indirizzo di posta elettronica dichiarato da quest’ultima e che tale messaggio era stato consegnato, come emerge dalla ricevuta rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata (oltre ad essere pacifica la relativa circostanza, investendo, come si è già detto, la contestazione del ricorrente, non la ricezione del messaggio, bensì, la presenza, tra i suoi allegati, anche del ricorso di fallimento della H. S. I.  s.r.l.); nella stessa attestazione del cancelliere si è indicato che a detto messaggio risultavano allegati il suddetto ricorso di fallimento, il provvedimento di designazione del giudice relatore del NN/NN/AA ed il decreto di fissazione dell’udienza camerale prefallimentare del NN/NN/AA.

2.4.1. Posto, allora, che, come si è visto, l’ordinamento richiede la formazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio telematico con espressa attestazione della notificazione eseguita e dei file allegati, deve ritenersi corretto l’assunto della corte palermitana secondo cui la suddetta attestazione di cancelleria fosse, in realtà, espressiva della ricevuta di avvenuta completa consegna degli atti contemplata dalla legge.

2.4.2. Infatti, come già sancito dalla recente Cass. n. 29732 del 2018, la disciplina normativa del processo telematico non consente la contestazione dell’avvenuta notificazione degli atti digitali una volta generata la ricevuta di consegna telematica nelle forme di legge, salva espressa deduzione di errore tecnici, riferibili al sistema informatizzato, ovvero una documentata contestazione della reale corrispondenza tra quanto indicato nella suddetta ricevuta e quanto realmente pervenuto al destinatario nella propria casella di posta elettronica certificata.

2.4.3. Nella odierna fattispecie, però, da un lato, il ricorrente non ha dedotto alcun errore tecnico del sistema telematico; dall’altro, si rivela inammissibile – quanto meno per inosservanza dell’onere ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda (fr., amp/ius, Cass. n. 23452 del 2017) – il suo assunto volto a sostenere la pretesa discordanza, sotto il profilo della loro incompletezza (per mancanza di quello contenente il ricorso di fallimento della H. S. I. s.r.l.), tra la tipologia di files attestati dal cancelliere del tribunale siciliano come allegati nel messaggio inviato tramite PEC e quelli ivi, a suo dire, rinvenuti, nemmeno avendo riprodotto il contenuto del file che, solo, assume essergli stato inviato dalla cancelleria del suddetto tribunale.

2.5. La carenza di un’adeguata dimostrazione della incompletezza/parziarietà dei/11es predetti, con conseguente conferma della ritualità, ritenuta dalla corte distrettuale, della instaurazione del contraddittorio, nei confronti della C. D. di R. D. C. , in ordine al ricorso per dichiarazione di fallimento presentato contro quest’ultima dalla H. S. I. s.r.l., rende, infine, evidentemente, priva di fondamento anche l’ulteriore censura del ricorrente di non aver avuto contezza del contenuto di quel ricorso e della volontà della sua creditrice di volersi avvalere delle risultanze della allegata visura protesti al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di cui all’art. 15, ultimo comma,1.fall..

3. Alla declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore della sola curatela fallimentare controricorrente, altresì rilevandosi che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso, e condanna R. D. C. , nella indicata qualità, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla curatela controricorrente, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% , agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 12 marzo 2019.

Il Presidente

Dtt.ssa Rosa Maria Di Virgilio