Cass., sez. I, sent. 10 aprile 2019 n. 10102 (Pres. Giancola, rel. Tricomi)

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Impugnazioni – Cassazione – Controricorso – Notifica presso la cancelleria della Corte – Validità – Esclusione – Indicazione dell’indirizzo PEC nel ricorso – Sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA CRISTINA GIANCOLA-Presidente

MARIA GIOVANNA C. SAMBITO-Consigliere

LAURA TRICOMI-Consigliere – Rel.

LAURA SCALIA-Consigliere

ALBERTO PAZZI-Consigliere

SENTENZA

sul ricorso NN/AA proposto da:

P. C., elettivamente domiciliato in R. , V.le … , presso lo studio dell’avvocato Mariella Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati M. T. D. S., U. R., giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del prefetto pro tempore, domiciliato in R. , Via … , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ope legis

– resistente –

avverso la sentenza n. NN/AA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il NN/NN/AA ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del NN/NN/AA da T. L. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale S. F. , che ha concluso per l’accoglimento

FATTI DI CAUSA

C. P. ricorre con un mezzo per la revocazione della sentenza di questa Corte n. NN/AA del NN.NN.AA , che – nel dichiarare inammissibile il ricorso da lui proposto per ottenere la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva dichiarato estinto il giudizio di opposizione al verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S. che gli era stata contestata – lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, sua controparte processuale.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso, esaminato dalla Sezione civile Sesta-Prima, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. NN/AA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A sostegno della domanda di revocazione, P. deduce, con l’unico motivo, la violazione degli artt.370, 366, secondo comma, e 91 cod. proc. civ. , assumendo che il controricorso, notificatogli dal Ministero presso la cancelleria della Corte anziché all’indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore domiciliatario, indicato in ricorso, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Rileva, pertanto, che, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva in udienza, la statuizione di condanna alle spese è frutto di un errore materiale.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Le SS.UU., con la sentenza n. NN/AA, hanno infatti affermato che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

È stato inoltre puntualizzato che il ricorrente soccombente non può essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, qualora quest’ultima non abbia fornito prova dell’avvenuta notifica per via telematica del controricorso (Cass. n. NN del NN/NN/AA ).

Ne consegue che nel caso di specie, in cui il procuratore della ricorrente ha indicato l’indirizzo PEC, il controricorso avrebbe dovuto essere notificato a tale indirizzo e che, in difetto, la notifica presso la cancelleria della Corte avrebbe dovuto ritenersi nulla, con conseguente rilievo dell’inammissibilità del controricorso.

Non risulta, inoltre, che il Ministero abbia svolto attività difensiva all’udienza pubblica, di guisa che alcuna statuizione sulle spese avrebbe dovuto essere assunta.

La statuizione di condanna del P. al pagamento delle spese processuali, fondata sull’erroneo presupposto dell’ammissibilità del controricorso, va pertanto revocata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso e revoca la sentenza n. NN/AA limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese del giudizio di legittimità;

– Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in €.1.500,00=, oltre €.200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, accessori di legge.

Così deciso in Roma, il giorno 12 febbraio 2019.

Il consigliere estensore                                                                                    Il Presidente

      (Laura Triconi)                                                            (Maria Cristina Giancola)