Cass. sez. III, ord. 27 marzo 2019 n. 8464 (Pres. Armano, rel. Tatangelo)

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Notifiche a mezzo PEC – Notifica del duplicato informatico della sentenza – Inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione – Non sussiste – Attestazione di conformità – Mancanza – Irrilevanza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Uliana ARMANO – Presidente

dott. Marco ROSSETTI – Consigliere

dott. Augusto TATANGELO – Consigliere relatore

dott. Antonella PELLECCHIA – Consigliere

dott. Paolo PORRECA – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23551 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto

da

A.U.R.2 (P.I.:***), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al/ a margine del ricorso, dagli avvocati G.M. (C.F.:***) e M.M. (C.F.:***)

-ricorrente-

nei confronti di

B.A.R. (C.F.:***)

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati F.T. (C.F.:***) e E.V. (C.F.:***)

R.E. (C.F.:***)

R.M. (C.F.:***)

R.G. (C.F.: ***)

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati A.D.V. (C.F.: ***) e L.D.V. (C.F.: ***)

-controricorrenti-

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. NN/AAAA, pubblicata in data 17 agosto 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 dicembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

I coniugi G.R. e A.R.B. hanno agito in giudizio nei confronti della A.R.C (oggi A.U.R.2) per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti a trattamenti sanitari inadeguati praticati al R. presso l’Ospedale CTO di Roma.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha condannato la A. a pagare l’importo di € 762.758,00 in favore del R. e quello di C 120.000,00 in favore della B., oltre accessori.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile (in quanto tardivo) l’appello proposto dalla A.R.2.

Ricorre la A.R.2, sulla base di tre motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, A.R.B. (anche quale erede del R.) e gli altri eredi di G.R. (E., M. e G.R.).

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Tommaso Basile, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.

Hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. la B., nonché M. e G.R..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza».

Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione di norme di legge ed erronea applicazione dell’art. 23 D. Lgs. 82/05».

Con il terzo motivo si denunzia «erronea applicazione dell’art. 160 cpc».

I tre motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili, sotto vari profili.

Si premette che con il primo motivo è stata avanzata una censura (omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza) non più prevista come motivo di ricorso per cassazione, in base all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c.. In ogni caso la motivazione della decisione nella sentenza impugnata è certamente presente e non è né apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico; come tale essa non è censurabile nella presente sede.

Il terzo motivo risulta inoltre del tutto generico e sostanzialmente apodittico.

L’intero ricorso è comunque inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e perché non contiene la censura di tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.

La questione in discussione è quella della idoneità della notificazione alla ASL della sentenza di primo grado, effettuata dagli attori vittoriosi a mezzo PEC, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

L’azienda ricorrente non nega di avere ricevuto la notificazione, né denunzia concrete difformità tra il testo della sentenza notificato e quello originale, bensì esclusivamente vizi che in sostanza attengono alla regolarità formale della relazione di notificazione e delle attestazioni e dichiarazioni da allegare alla stessa, con riguardo alla conformità dell’atto notificato all’originale, secondo le previsioni della normativa vigente (contesta, segnatamente, l’idoneità della notifica del duplicato informatico della sentenza ai fini dell’art. 285 c.p.c.; denunzia inoltre la mancanza, nella specie, dell’attestazione di conformità come prevista dall’art. 16 bis n. 9 D.L. 179/2012, della dichiarazione di estrazione del documento nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD e dell’indicazione del numero del file, prevista dall’art. 19 ter del D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011, come modificato dal D.M. 28 dicembre 2015), irregolarità da cui fa discendere la nullità della notificazione stessa.

Essa non richiama però nel ricorso lo specifico contenuto della relazione di notificazione e dei relativi allegati, nella parte in cui tale contenuto risulti rilevante ai fini della comprensione e della valutazione delle censure da lei proposte, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

D’altra parte, la corte territoriale, dopo avere affermato che, essendo stato notificato un duplicato informatico della sentenza e non una copia informatica di essa, non erano necessarie attestazioni di conformità tra originale e copia (onde la notificazione del duplicato era regolare ed idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione), ha testualmente affermato che «in ogni caso, anche a prescindere da queste considerazioni, vale il principio generale secondo cui la notifica della sentenza può essere dichiarata nulla solo se il destinatario deduca e dimostri che l’incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell’atto, incidendo negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione», e che «nella fattispecie, inoltre, non si tratterebbe nemmeno di nullità, perché siamo fuori dai casi individuati dall’art. 160 cod. proc. civ., ma di una mera irregolarità – e non risulta nemmeno dedotta una difformità tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello dell’originale …».

Il provvedimento è cioè sostenute da tre distinte e autonome rationes decidendi, che in ordine logico possono essere così sintetizzate: a) la notificazione della sentenza è valida e regolare; b) i vizi dedotti dalla ASL potrebbero comportare al più una mera irregolarità della suddetta notificazione, ma non la sua nullità, ai sensi dell’art. 160 c.p.c.; c) se anche la notificazione in questione fosse nulla, la nullità non potrebbe essere dichiarata, in mancanza di allegazione e dimostrazione di un pregiudizio che abbia precluso al destinatario della notifica la compiuta conoscenza dell’atto e impedito il pieno esercizio del suo diritto di difesa.

La ricorrente censura la prima ratio decidendi (in particolare, con i primi due motivi di ricorso), nonché la seconda (con il terzo motivo), ma non censura affatto la terza ratio decidendi, che è da sola idonea a fondare la decisione impugnata.

Anche per tale ragione il ricorso è inammissibile.

La decisione impugnata – lo si osserva a fini di completezza espositiva – è comunque conforme al costante indirizzo espresso in materia da questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo il quale l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155 – 03; Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02; Sez. L, Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018, Rv. 650245 – 03; Sez. 2, Ordinanza n. 14818 del 07/06/2018, Rv. 648851 – 01, con specifico riguardo alla mancata indicazione del nome del relativo file all’interno dell’attestazione di conformità della copia informatica dell’atto processuale notificato; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225 – 01; Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01).

Sempre per completezza espositiva, pare inoltre opportuno osservare che:

– da nessuna disposizione normativa sembra potersi evincere che il duplicato informatico della sentenza non sia idoneo alla notificazione, ai fini del decorso del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.;

– dalla relazione di notificazione della sentenza di primo grado trascritta nei controricorsi (pag. 11 del controricorso B.; pag. 2 e 3 dell’altro controricorso) sembra emergere addirittura che in essa fosse indicato il numero della sentenza e vi fosse l’attestazione che l’atto notificato era un duplicato dell’originale informatico, il che costituisce nella sostanza una vera e propria attestazione di conformità (tenuto conto del fatto che, da una parte, il “duplicato” è per sua stessa natura una “copia conforme all’originale”, e d’altra parte, nella specie, è pacifico che si tratti di un “duplicato informatico” e non di una “copia”, laddove la normativa distingue tra le due nozioni in senso tecnico, onde l’attestazione stessa risulterebbe anche sotto questo profilo del tutto corretta).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, cc). 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

per questi motivi

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole: a) per A.B., in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; b) per E., M. e G.R., in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 10 dicembre 2018.

Il presidente

Uliana ARMANO