Impossibilità di consultazione degli allegati alla notifica a mezzo pec e rimessione in termini

La Corte di Cassazione, sez. V penale, con la sentenza 14388/2019, depositata il 2 aprile, attribuisce al difensore che chiede la rimessione in termini per l’opposizione l’onere “di allegazione di circostanze impeditive della sua effettiva conoscenza” del provvedimento notificato.

Nel caso di specie la notifica del decreto penale di condanna si era perfezionata, ma solo formalmente: le ricevute di accettazione e avvenuta consegna erano state correttamente generate, ma un malfunzionamento del sistema – accertato anche dalla consulenza tecnica richiesta dal difensore destinatario – non aveva permesso l’apertura degli allegati; per tale motivo il difensore aveva sostenuto “che l’effettiva conoscenza del provvedimento non poteva dirsi raggiunta … sulla base della mera regolarità formale della notifica”. Il GIP, però, aveva rigettato l’istanza di rimessione in termini per proporre opposizione perché “sebbene gli allegati non fossero consultabili, i messaggi di posta elettronica recavano la puntuale indicazione della tipologia del provvedimento notificato e degli estremi di esso, con la conseguenza che era onere del difensore di fiducia domiciliatario attivarsi per venirne a compiuta conoscenza”.

La Corte, pur ribadendo l’orientamento costante secondo cui la notifica a mezzo pec al difensore si ritiene correttamente perfezionata con la generazione delle due ricevute, di accettazione e consegna, evidenzia come il giudice sia tenuto a verificare le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento eventualmente presentate dal soggetto notificato, qui adeguatamente dedotte dal difensore. Il Giudice per le Indagini Preliminari, quindi avrebbe dovuto procedere all’accertamento delle “situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la ritualità della notifica, non sia stata conseguita l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario”, ed esaminare quindi la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione.