Cass., sez. VI-1, ord. 12 febbraio 2019 n. 3999 (Pres. Di Virgilio, rel. Valitutti)

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Protezione internazionale – Ricorso avverso provvedimento di rigetto della Commissione territoriale – Deposito telematico – Ricevuta di avvenuta consegna – Tempestiva – Accettazione manuale – Tardiva – Irrilevanza

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE – 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO – Presidente –

Dott. ANTONIO VALITUTTI – Rel. Consigliere –

Dott. MARCO MARULLI – Consigliere –

Dott. GUIDO MERCOLINO – Consigliere –

Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 sul ricorso NN-AA proposto da

A.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato I. B.;

– ricorrente –

 Contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente-

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Rilevato che

T.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso il decreto del Tribunale di Trento n. 192/2018, depositato il 28 marzo 2018 e comunicato il 3 aprile 2018, con il quale è stato dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto dall’istante avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, con il quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale avanzata dal medesimo;

l’intimato Ministero dell’interno ha resistito con controricorso;

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 bis comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dell’art. 153 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto tardivo il ricorso proposto dalla medesima avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona, poiché depositato telematicamente il 15 novembre 2017, ossia oltre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 35 bis comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, dalla comunicazione del provvedimento impugnato, avvenuta l’11 ottobre 2017;

Ritenuto che:

in forza del disposto dell’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 – inserito dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera d), del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall’ articolo 1, comma 19, punto 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario si applichi anche alle notifiche eseguite con modalità telematica, nel senso che per il primo (il notificante) il momento perfezionativo è determinato dall’emissione della ricevuta di accettazione e per il secondo (il destinatario) da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna (Cass., 31/07/2018, n. 20198; Cass., 22/12/2017, n. 30766);

Rilevato che:

nel caso di specie, il ricorso avverso il provvedimento impugnato era stato depositato in data 9 novembre 2017, ossia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale provvedimento, avvenuta I’11 ottobre 2017, con emissione, alle ore 14,53 dello stesso giorno, della ricevuta di accettazione – trascritta nel ricorso – recante la dicitura «Consegna deposito», e con successiva attestazione (alle ore 14,55) dell’esito dei controlli automatici di deposito, con la dicitura «Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione»;

Considerato che:

per le ragioni suesposte, l’accettazione del deposito avvenuta – per difficoltà del sistema di inserimento della notifica nella corretta casella telematica, mancando ancora una voce relativa alla materia dei ricorsi per il riconoscimento della protezione internazionale – solo in data 15 novembre 2017, non può determinare la tardività della notifica, dovendo guardarsi, per il notificante all’emissione della ricevuta di accettazione;

per tali ragioni, la statuizione di inammissibilità del ricorso, emessa dal Tribunale, deve ritenersi erronea;

Ritenuto che:

l’accoglimento del ricorso comporti la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 18/12/2018.

 

Il Presidente