Corte Costituzionale: il 19 marzo l’udienza relativa alla questione di legittimità dell’art. 147 c.p.c.

Avvocato in Milano e formatore PCT

Domani, 19 marzo, si discuterà della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Milano nell’ordinanza del 16 ottobre 2017 ed avente ad oggetto l’art. 16 septies L. 221/2012 nella parte in cui prevede che la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applichi anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

Ha adito la Corte di Appello di Milano una società mediante atto di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata con ricevute (di avvenuta accettazione e consegna), rilasciate l’ultimo giorno di scadenza, alle ore 21:05:29 e 21:05:32.

Parte appellata, difesa dallo studio Mercanti, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per la tardività della notifica dell’atto di citazione, e ciò conformemente all’orientamento, univoco, della Corte di Cassazione che, pur ritenendo applicabile alle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata il principio di scissione dei momenti di perfezionamento della notificazione, tuttavia, nelle notificazioni a mezzo Posta Elettronica Certificata, lo limita al caso in cui la ricevuta di avvenuta accettazione sia rilasciata prima delle ore 21 e quella di consegna, successivamente.

Per la Corte di Cassazione, qualora le ricevute siano entrambe rilasciate dopo le ore 21,00 la notifica dovrà intendersi perfezionata, per il notificante ed il notificato, il giorno successivo rispetto a quello in cui è effettuato l’adempimento.

La Corte di Appello, sulla scorta di tale interpretazione, ha sostenuto l’impossibilità di operare una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 16 septies ed ha quindi ritenuto che la legittimità della norma fosse degna di un rinvio alla Corte Costituzionale sotto i seguenti profili:

  1. per violazione dell’art. 3 della Costituzione;
  2. per la violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione.

Si rimanda, naturalmente, alla lettura dell’ordinanza della Corte di Appello di Milano, pubblicata su questo sito, per l’approfondimento dei suggestivi, e condivisi, motivi che inducono a ritenere la norma degna di analisi e decisione da parte della Corte Costituzionale.

Tuttavia, per chi scrive, l’udienza fissata per il prossimo 19 marzo appare interessante per promuovere la discussione su un tema fondamentale relativo al processo civile.

È indubbio che l’utilizzo dello strumento informatico, o telematico, nel processo civile ha modificato profondamente il modo di approcciarsi e gestire lo stesso, e ciò da parte di tutti i soggetti del procedimento (difensori, magistrati, cancellieri).

Si consideri, ad esempio, l’effetto dell’utilizzo dello strumento telematico nella gestione della documentazione allegata all’atto processuale ed ai dibattiti sulle caratteristiche che l’atto stesso debba avere sia in termini redazionali che di misura o di ampiezza (con ampio dibattito sulla sinteticità).

In questa situazione, la norma che pretende di applicare il meccanismo di intervallo, o di sospensione, di una attività di natura fisica (quale l’accesso dell’Ufficiale Giudiziario presso il luogo fisico ove risiede il destinatario della notificazione), sic et simpliciter, allo strumento informatico che realizza la trasmissione di atti mediante la Posta Elettronica Certificata, è priva di logica.

Ed infatti, la Posta Elettronica Certificata è un sistema di comunicazione, per sua stessa natura, utilizzabile ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell’anno, a mera richiesta del soggetto che intende effettuare l’adempimento della notificazione. Parimenti è evidente che, se il Legislatore sceglie di consentire l’utilizzo di tale strumento, tecnicamente idoneo a funzionare ininterrottamente, non può, almeno sul piano concettuale, limitarne l’utilizzo in determinati orari.

Il precedente tentativo di introdurre limiti temporali – segnatamente di orario – all’attività processuale civile è già fallita relativamente ai depositi telematici degli atti di parte.

Si ricorda, infatti, che modificando il comma 7 all’art. 16 bis DL n. 179/2012, il Decreto Legge 90/2014 ha stabilito che il deposito telematico può essere effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza, così espressamente superando il disposto di cui all’art. 13 DM 44/2011, che prevedeva il termine anticipato delle ore 14 (limite a suo tempo introdotto a somiglianza dell’orario di ufficio praticato fisicamente nelle Cancellerie).

Per le notificazioni, così come per i depositi, appare necessario prevedere che, al soggetto che effettua l’adempimento, sia garantita l’utilizzabilità del termine posto a scadenza per intero, come garantito anche dalla costante giurisprudenza di legittimità (vedasi la decisione della Corte di Cassazione sezioni Unite n. 24822/2015).

Alla luce di tali considerazioni, non può che auspicarsi, come è già accaduto, in tema di depositi degli atti di parte, che sia il Legislatore ad intervenire al fine di chiaramente disciplinare l’attività dei soggetti che eseguono la notificazione con strumento telematico (soggetti oggi limitati ai professionisti, ma di cui domani faranno parte gli stessi Ufficiali Giudiziari, che da anni attendono di poter gestire le notificazioni telematicamente).

Naturalmente tale disciplina non può prescindere dall’assegnare al soggetto a cui è concesso il termine di goderne per intero, così come avviene per i depositi degli atti nel processo civile, valutando l’opportunità di normare il meccanismo di decorrenza dei termini a favore del soggetto ricevente (facendo anche riferimento al principio di computo dei termini che prevede: dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur).