Cass. Sez. I, ord. 13 febbraio 2019 n. 4251 (Pres. Didone, rel. Campese)

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Opposizione ex art. 98 l.f. – Documentazione probatoria – Deposito in formato CD – Documento informatico – Marca temporale – Data certa – Sussiste – Opponibilità al fallimento – Sussiste

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Antonio Didone – Presidente –

Dott.ssa Rosa Maria di Virgilio – Consigliere –

Dott. Alberto Pazzi – Consigliere –

Dott.ssa Paola Vella – Consigliere –

Dott. Eduardo Campese – Consigliere – Rel. –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. NN/AA r.g. proposto da:

B.M. (cod. fisc. ***), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato P. G., con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via **, presso lo studio dell’Avvocato A. AU..

– ricorrente –

Contro

  1. M.C.A. SRL in liquidazione (cod. fisc. ***), in persona del curatore Avv. A. AN..

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI BERGAMO, depositato il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. M.B. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Bergamo, depositato il 15 aprile 2014, reiettivo dell’opposizione ex art. 98 I.fall. dal medesimo proposta contro la mancata ammissione al passivo del F. M.C.A. SRL, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, cod. proc. civ., del proprio complessivo credito di € 21.689,83, per competenze invocate in relazione al rapporto di lavoro asseritamente intrattenuto con la menzionata società in bonis dall’1 settembre 2011 all’11 maggio 2012. La curatela fallimentare non ha svolto difese in questa sede.

1.1. Per quanto qui d’interesse, quel tribunale ritenne non provata l’esistenza del dedotto rapporto lavorativo perché la documentazione a tal fine prodotta dall’opponente era priva di data certa opponibile al fallimento e le sue istanze di prova orale erano generiche ed implicanti, quasi esclusivamente, valutazioni soggettive da parte di coloro che si chiedeva di escutere.

2. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101 comma 2, 156, 159 e 183 c.p.c. (il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)», per violazione del principio del contraddittorio, avendo il tribunale rilevato d’ufficio una questione non sollevata da alcuna parte, senza disporne la relativa comunicazione a queste ultime per eventuali osservazioni e richieste;

II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2697 e 2704 c.c. e dell’art. 20, comma 3, del Codice dell’Amministrazione digitale (il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), nonché degli artt. 111 Cost., 99, comma 11, I.fall., 115 e 116 c.p.c., e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione (il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)», per aver il decreto impugnato desunto la mancanza di data certa opponibile al fallimento dei documenti prodotti da un’erronea valutazione della certificazione informatica della data degli stessi.

Per il principio della ragione più liquida – che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni cui all’art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., ex multis, Cass. n. 15350 del 2017; Cass. n. 17214 del 2016; Cass. 12002 del 2014; Cass., SU. n. 9936 del 2014) – il ricorso deve essere accolto sulla base della qui ritenuta fondatezza del secondo motivo, con assorbimento del primo.

3.1. Il B., invero, ha premesso (cfr. pag. 20 e ss. dell’odierno ricorso) di aver prodotto, in sede di opposizione ex art. 98 I.fall., un documento informatico («in formato CD che conteneva, in formato .pdf i documenti prodotti in cartaceo sub doc. nn. 3, 5, 6 e 7» del fascicolo ivi depositato. Si trattava, in particolare, come emerge dalla parte espositiva del medesimo ricorso, della lettera di sua assunzione; della lettera di sue dimissioni; del riepilogo delle ore di lavoro da lui svolte; del riconoscimento del debito, nei suoi confronti, da parte della società fallita), con relativa stampa di certificazione in formato cartaceo (riprodotta alla pagina 21 del medesimo ricorso), dal quale emergeva, innegabilmente, che allo stesso «era stata apposta la marca temporale in data 27 novembre 2012, alle ore 11:17:59» (e, quindi, in data ben anteriore a quella della dichiarazione di F. M.C.A. SRL, intervenuta il 14 maggio 2013). Se, dunque, – ha, poi, proseguito – «le copie di un documento (doc. nn. 3, 5, 6 e 7 fascicolo dott. B. opposizione stato passivo) verificate conformi agli originali da parte del Giudice Relatore all’udienza dell’8 aprile 2014… sono state munite di data certa il 27.11.2012 con marca temporale (che, tra l’altro, assicura che il documento dall’apposizione della marca temporale non possa essere più modificato), nessun dubbio può nutrirsi sull’anteriorità all’apertura del concorso (e quindi sull’opponibilità alla Curatela) dei documenti in questione».

3.2. Orbene, nella specie risulta incontroversa la conformità agli originali dei documenti suddetti (avendolo espressamente accertato, all’udienza dell’Il marzo 2014, nel corso del giudizio ex art. 98 I.fall. – di cui alla pagina 13 dell’odierno ricorso è riportato il tenore letterale del relativo verbale – il giudice relatore designato), né la Curatela ha fornito idonea prova (di cui, evidentemente, sarebbe stata onerata) in ordine alla da essa meramente ipotizzata (stando alla ricostruzione di pag. 13 del citato ricorso) formazione di quei documenti mediante abusivo riempimento dei corrispondenti fogli da parte del B..

3.3. Rileva, inoltre, il Collegio che la cd. marcatura temporale è il processo di generazione ed apposizione di una marca temporale su un documento informatico, digitale o elettronico, consistente nella generazione, ad opera di una terza parte fidata (il Certificatore accreditato, nella vicenda oggi in esame si tratta di Aruba. Posta Elettronica Certificata SPA, Gestore Certificato dal 12 ottobre 2006 ed Autorità di Certificazione dal 6 dicembre 2017, iscritta nell’Elenco Pubblico dei Certificatori accreditati da Digit PA), di una “firma digitale del documento” cui è associata l’informazione relativa ad una data e ad un’ora certa. L’apposizione della marca temporale consente, così, di stabilire l’esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo.

3.3.1. In altri termini, la cd. «marca temporale» è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi (cfr. art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005, cd. Codice dell’Amministrazione Digitale). Il servizio di marcatura temporale, peraltro, può essere utilizzato anche su files non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida. La marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Infatti, quando l’utente, con il proprio software, avvia il processo di apposizione della marca temporale sul documento (informatico, digitale o elettronico), automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni all’Ente Certificatore Accreditato (qui, come si è detto, individuato in A.), che verifica in maniera simultanea la correttezza della richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la restituisce all’utente. Questo processo automatico ed immediato garantisce la sicurezza e la validità del processo di marcatura.

3.4. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), infine, definisce la validazione temporale come «il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi” (art. 1, comma 1, lett. bb], – lettera poi soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. h], del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 179/2016 – vigente ratione temporis), ed il suo successivo art. 20, comma 3, combinato con gli artt. 41 e da 47 a 54 del d.P.C.M. del 22 febbraio 2013 (recante Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b], 35, comma 2, 36, comma 2, e 71), chiariscono il valore legale della validazione suddetta sancendo, sostanzialmente, che la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi ove apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. In particolare, l’art. 41 definisce i casi in cui riferimenti temporali sono opponibili a terzi, mentre gli artt. 47-54 definiscono le regole per la validazione temporale mediante marca temporale.

3.5. Alla stregua di quanto si è fin qui esposto, pertanto, appare evidente che il tribunale bergamasco, negando la certezza della data (27.11.2012, anteriore al fallimento della F. M.C.A. SRL, dichiarato solo il successivo 14 maggio 2013) ai già riportati documenti (quelli sub doc. nn. 3, 5, 6 e 7) del fascicolo depositato dal B. in sede di opposizione ex art. 98 I.fall. (vale a dire la lettera di sua assunzione; la lettera di sue dimissioni; il riepilogo delle ore di lavoro da lui svolte; il riconoscimento di debito, nei suoi confronti, da parte della società fallita), benché conformi agli originali (oltre che rimasto sfornito di prova il loro ipotizzato abusivo riempimento) e muniti, per il tramite dell’ulteriore doc. 11 («in formato CD che conteneva, in formato .pdf i documenti prodotti in cartaceo sub doc. nn. 3, 5, 6 e 7»), di una marcatura temporale apposta da un Ente Certificatore Accreditato, e, come tale, opponibile ai terzi (e, quindi, al curatore del fallimento, tale nei procedimenti volti alla formazione dello stato passivo), è incorso nella violazione della normativa descritta in precedenza.

4. Il ricorso va, quindi, accolto, in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il primo. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2018.

 

Il Presidente

Dott. Antonio Didone