Trib. Roma, sez. II, sent. 16 ottobre 2018 n. 19710 (est. Oddi)

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Spese di giudizio – Liquidazione – D.M. 55/2014 – Sinteticità e chiarezza espositiva – Aumento rispetto ai valori medi

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

– II SEZIONE CIVILE –

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Francesco Oddi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado promossa con atti di citazione notificati il 9.5.2014, iscritta al n. NN del ruolo generale dell’anno AAAA e vertente

TRA

K. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla *** presso lo studio Z., rappresentata e difesa dal prof. avv. S.Z. e dall’avv. V.C. per procura in calce all’atto di citazione

– attrice –

E

R.C., in persona del *** pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla *** presso gli uffici ***, che la rappresenta e difende in persona dell’avv. S.S. per procura generale alle liti per atto notaio S.M. di Roma del 17.6.2013, rep. NN, racc. NN

A.D.D., in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla *** presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis

– convenute –

OGGETTO: azione di accertamento della misura dei canoni di concessione demaniale marittima e azione di ripetizione di indebito.

CONCLUSIONI

Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

8.– Le spese processuali.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono calcolate come in dispositivo alla stregua del D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e delle fasi processuali effettivamente svolte (per la fase istruttoria il compenso viene ridotto del 70% in ragione della circostanza che essa è consistita nella mera produzione di documenti).

In proposito, specifica menzione merita il particolare contributo di chiarezza fornito dalla difesa dell’Agenzia del demanio sulle tematiche oggetto di controversia, rese di difficile comprensione dalle argomentazioni spesso ripetitive e inconferenti (perché mutuate dai giudizi amministrativi contemporaneamente pendenti) di parte attrice. In effetti, il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, pur fissato dall’art. 3, comma 2, c.p.a., esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile (Cass. 20.10.2016, n. 21297). A questo proposito va rilevato che l’art. 17 del Protocollo sulla sinteticità e sulla chiarezza degli atti processuali concluso fra questo Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 12.12.2017 prevede che “nella liquidazione delle spese processuali il giudice tiene esplicitamente conto anche dell’attività difensiva svolta nel rispetto dei princìpi di sinteticità e chiarezza degli atti, valorizzando il particolare pregio dell’opera dei difensori, rispetto ai parametri medi, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55”.

Pertanto, i compensi professionali spettanti alla difesa dell’Agenzia del demanio, che non ha però svolto la fase istruttoria, vengono aumentati nella misura del 30% rispetto ai valori medi stabiliti nella tab. 2 del D.M. n. 55/2014.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così provvede:

(a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 251, l. n. 296/2006 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., e dell’art. 1, commi 732 e 733, l. n. 147/2013 per contrasto con l’art. 3 Cost., sollevate dall’attrice K. s.r.l.;

(b) respinge le domande proposte da K. s.r.l. nei confronti di R.C. e dell’A.D.D.;

(c) condanna l’attrice a rifondere alla convenuta R.C. le spese processuali, liquidate in € 14.426,50 per compensi professionali (di cui € 3.375,00 per la fase di studio, € 2.227,00 per la fase introduttiva, € 2.974,50 per la fase istruttoria ed € 5.870,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;

(d) condanna l’attrice a rifondere alle convenute le spese processuali, liquidate in € 14.913,60 per compensi professionali (di cui € 4.387,50 per la fase di studio, € 2.895,10 per la fase introduttiva ed € 7.631,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dell’A.D.D..

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2018.

Il Giudice

(dott. Francesco Oddi)