Trib. Torino, sez. I, sent. 9 maggio 2017 (est. Ciccarelli)

ATTENZIONE

L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

Spese di giudizio – Liquidazione – D.M. 55/2014 – Processo telematico – Sinteticità – Utilizzo di collegamenti ipertestuali e sommari – Aumento del valore medio previsto dallo scaglione di riferimento

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NN/AAAA promossa da:

*** S.R.L. (P.IVA ***) elettivamente domiciliata in TORINO, *** pressolo studio dell’avv. D.A.C. e rappresentata e difesa dall’avv. C.R.del foro di Palermo giusta procura in calce all’atto di citazione

ATTORE

contro

I.I. SPA (P.IVA ***) elettivamente domiciliata in TORINO, *** presso lo studio degli avv.ti R.C., P.F. e M.S. che la rappresentano e difendono per delega in calce all’atto di citazione avversario

CONVENUTO

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Omissis

9. Spese di lite.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della società attrice. In merito alla liquidazione delle spese vanno svolte preliminarmente le seguenti considerazioni.

9.1 L’art. 4 del D.M. n. 55 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”. La norma chiarisce poi quali elementi debbano essere presi in considerazione per determinare la “difficoltà dell’affare” (contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza col cliente e con terzi); nulla dice, invece, sugli elementi indicatori del “pregio dell’attività prestata”. Ritiene questo giudice che debba essere valorizzata, sotto questo profilo, la “funzionalità” dell’attività difensiva rispetto ai principi costituzionali che governano il processo, primi fra tutti quello del contraddittorio e quello della ragionevole durata. Si ritiene dunque “di pregio” quell’attività difensiva condotta con modalità tali da permettere il più lineare ed efficiente svolgimento del processo. In questa prospettiva, vanno considerati – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la chiarezza nella individuazione dei fatti posti a la pertinenza, specificità e non ridondanza delle capitolazioni istruttorie rispetto ai fatti bisognosi di prova; le tecniche di redazione degli atti difensivi, che (a prescindere dal mezzo, cartaceo o telematico, con cui sono versati nel processo) devono essere concepiti e strutturati in modo da poter essere fruiti (cioè letti e compresi) con la massima semplicità, sia dal giudice che dalla controparte. Il “pregio dell’attività difensiva” è quindi un parametro attraverso cui il giudice può tener conto non soltanto dell’adeguatezza delle difese rispetto alla posizione della parte, ma anche della funzionalità delle stesse rispetto a un “giusto processo”, nel quale debbono confluire e trovare ascolto e risposta (in tempi ragionevoli) le posizioni di tutte le parti (di quel processo e degli altri innumerevoli, già pendenti o ancora da instaurare).

9.2 Quando poi l’atto processuale sia veicolato nel processo attraverso il mezzo telematico (ciò che oggi è necessario per tutti gli atti successivi alla costituzione della parte), le tecniche di redazione assumono un rilievo ancora maggiore (in una prospettiva di valutazione del pregio dell’attività difensiva), perché le modalità con cui l’atto è concepito e redatto possono essere tali complicare ovvero agevolare la sua fruizione attraverso il mezzo informatico. Non a caso il principio di sinteticità (art. 16-bis comma 9-octies D.L. n. 179 del 2012 inserito dalla L. n. 132 del 2015) è stato dettato per gli atti depositati con modalità telematiche. Si ritiene peraltro che il concetto di “sinteticità” a cui la norma fa riferimento non vada riferito alla sola “lunghezza” dell’atto (accezione di per sé limitata e potenzialmente suscettibile di arrecare un vulnus al diritto di difesa), ma alla sua capacità di esporre tutte le questioni necessarie in modo completo e non ridondante, proporzionato alla loro importanza e complessità. In questa prospettiva, che attiene, in ultima analisi, alla “capacità comunicativa” dell’atto processuale, si inserisce la possibilità per il giudice di valorizzare (come elementi indicativi del pregio) quegli accorgimenti tecnici e redazionali che amplificano la capacità comunicativa dell’atto destinato a essere fruito telematicamente. Tali sono i sommari ipertestuali (cioè quei sommari che permettono la “navigazione” dell’atto cliccando sulle sue voci e sottovoci) e i “link” o collegamenti ipertestuali ai documenti (che permettono, cliccando sul collegamento contenuto nell’atto, di aprire ed esaminare con maggiore semplicità i documenti a cui l’atto fa riferimento e che sono stati prodotti unitamente ad esso). Entrambi questi strumenti agevolano lo studio e la comprensione dell’atto e contribuiscono, per questa via, a rendere effettivo il principio del contraddittorio e a rendere più efficiente il processo nel suo insieme.

9.3 Va ancora rilevato che questo giudice ha anticipatamente esposto alle parti (all’udienza di precisazione delle conclusioni), in un’ottica di leale collaborazione, il proprio convincimento circa la valorizzazione delle tecniche di redazione degli atti nella prospettiva sopra esposta. E che questo Ufficio giudiziario (il Tribunale di Torino) ha dato corso a numerose iniziative di formazione (molte delle quali col patrocinio del locale Ordine professionale) sulle tecniche di redazione degli atti difensivi, sulla creazione di sommari e di collegamenti ipertestuali. Quest’attività formativa ha portato anche alla realizzazione di tutorial che sono stati adeguatamente divulgati (pubblicazione sui siti web degli uffici giudiziari di Torino) e ai quali si è fatto rinvio anche nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni; proprio per permettere a tutti l’agevole impiego di queste tecniche redazionali.

9.4 Nel caso di specie, considerato che la parte vittoriosa (I.I. s.p.a.) ha depositato comparsa conclusionale dotata di sommario ipertestuale e di link ai documenti richiamati nell’atto (che sono stati, a tal fine, nuovamente prodotti nelle stesse buste con cui sono state depositate le memorie conclusionali), si ritiene di valutare il pregio dell’attività difensiva nella “fase decisoria” del processo, aumentando del 25% il valore medio previsto dallo scaglione di riferimento.

9.5 Sulla scorta di queste premesse, tenuto conto altresì della complessità della controversia, della articolata fase istruttoria e del numero di domande trattate, le spese del giudizio sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014:

– fase di studio Euro 4.000

– fase introduttiva Euro 2.300

– fase istruttoria Euro 10.000

– fase decisoria Euro 7.337

E dunque in totale Euro 23.637, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:

rigetta tutte le domande proposte da *** SRL;

accerta e dichiara che il contratto di affiliazione commerciale stipulato fra I.I. SPA e *** SRL si è risolto per causa imputabile a *** SRL;

condanna *** SRL al pagamento in favore di I.I. SPA di Euro 78.308,51 oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di merce non restituita;

condanna *** SRL al pagamento in favore di I.I. SPA di Euro2.590,38 a titolo di royalties da gennaio a maggio 2015;

rigetta le domande di risarcimento danni proposte da I.I. SPA;

condanna *** SRL all’integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di I.I. SPA, liquidandole in Euro 23.637, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino, il 2 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2017.