App. Bari, sent. 13 luglio 2018 n. 1264 (Pres. Cea, rel. Papa)

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Impugnazioni – Appello – Notifica a mezzo PEC – Notifica effettuata dopo le ore 21 prima delle ore 24 – Tempestività – Perfezionamento per il destinatario – Ore 7 del giorno successivo

 

R.G. NN/AA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

– dr. Costanzo Mario CEA – presidente –

– dr. Vittorio GAETA – consigliere –

– dr. Patrizia PAPA – consigliere rel. –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 237/2018 R.G.,

avente ad oggetto: appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari del 16/12/2017 resa nel giudizio 19159/2016 RG

TRA

D.A., nato in Senegal il GG/MM/AAAA

elettivamente domiciliato in Andria, presso lo studio dell’avv. R.M. P. dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti

(APPELLANTE)

E

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari elettivamente domiciliato in Bari presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ope legis

(APPELLATO)

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari

(INTERVENUTO)

 

FATTO E DIRITTO

D.A., nato il GG/MM/AAAA nel villaggio di N., Senegal, premesso che la competente Commissione gli ha ingiustamente negato la protezione internazionale, ha adito il Tribunale di Bari, chiedendo la revoca di detto provvedimento e il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata la protezione sussidiaria ovvero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Omissis

La Commissione prima e il Tribunale poi hanno ritenuto che il racconto del richiedente non fosse idoneo a sostenere alcuna forma di protezione perché non plausibile.

Ha appellato D. A. perché il primo giudice:

  1. a) avrebbe erroneamente valutato gli elementi posti a sostegno della domanda di protezione che avrebbero dimostrato, invece, la fondatezza del suo timore di subire violenze in ragione del suo credo;
  2. b) avrebbe pure erroneamente valutato la situazione dei cristiani in Senegal e il pericolo di “grave danno” che gli stessi potrebbero subire perché ristrettissima minoranza.

Pertanto, ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

Il Ministero, regolarmente convenuto, ha contestato preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per la sua tardività perché notificato oltre le ore 21 dell’ultimo giorno utile e, nel merito, l’infondatezza dell’impugnazione; il Procuratore Generale si è espresso a favore del rigetto.

Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo, l’appello è ammissibile, seppure infondato nel merito per le ragioni di seguito precisate.

In fatto, deve considerarsi che l’impugnazione risulta spedita telematicamente alle ore 21.55 nell’ultimo giorno utile (nel senso che a quell’ora risulta accettata dal sistema del mittente appellante); quindi, il Ministero ha eccepito la tardività della notifica e l’inammissibilità dell’impugnazione e l’appellante ha chiesto, in risposta, la rimessione in termini, adducendo un impedimento per motivi di salute al rispetto dei termini delle ore 21.

Sulla tempestività della notifica occorre dunque considerare, in diritto, che secondo la norma invocata dall’appellato, l’art. 16-septies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, “la notifica richiesta, con modalità telematiche, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo.”

Questa finzione giuridica è prevista di seguito alla statuizione per cui “la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita’ telematiche”.

La prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, tuttavia, ha ritenuto le due statuizioni scollegate tra loro, con ciò ravvisando per il notificante comunque l’obbligo di attenersi al limite orario delle ore 21 per spedire telematicamente la sua notifica e, per il destinatario, la certezza del perfezionamento della notifica nel giorno seguente.

In particolare, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI 22/12/2017 n. 30766 ha affermato che:

– la previsione consta di due parti; la prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall’art. 147 c.p.c. per cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21; la seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, la notificazione eseguita dopo le 21 “si considera perfezionata” alle 7 del giorno dopo;

– il legislatore avrebbe pertanto 1) esteso le delimitazioni di orario dettate per le notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario anche alle notificazioni telematiche (prima parte), 2) trasformato quello che nell’art. 147 è un divieto di compiere materialmente l’atto in un meccanismo per cui la notificazione se sia comunque eseguita, “si considera perfezionata” solo alle 7 del giorno dopo;

– sarebbe, perciò, il legislatore intervenuto sul concetto di perfezionamento della notificazione stabilendo che, se effettuata in orario tra le 21 e le 7, la notifica si considera perfezionata alle 7 del mattino;

– nel fare ciò, non ha distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica, mentre avrebbe potuto distinguere le posizioni del notificante e del destinatario disponendo che la notifica si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo “solo per il destinatario della notifica”:

– ciò significa che l’interprete non può introdurre un’aggiunta che ne modifichi il contenuto, creando una norma nuova e, pertanto, la notifica effettuata dopo le 21 si considera comunque perfezionata, anche per il notificante, il giorno dopo. Questa pronuncia richiama espressamente, quali precedenti di legittimità conformi, la sentenza della Cassazione civile, sez. lav. 04/05/2016 n. 8886 e della Cassazione civile, sez. III 21/09/2017 n. 21915.

Quest’ultima pronuncia richiamata, invero, affrontando un’ipotesi simile alla fattispecie in esame nel presente giudizio, ha proprio escluso la rilevanza del principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario perché al di fuori delle ipotesi a tutela delle quali esso è stato creato: la legge, infatti, “espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di un’attività (a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalle notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell’arrivo di atti processuali)”; pertanto, il principio della scissione resterebbe estraneo all’ipotesi in cui sia lo stesso notificante che ha “iniziato a compiere l’attività attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato”; conseguentemente, quella pronuncia ha escluso la tempestività del ricorso per Cassazione esaminato in quel caso.

Nella giurisprudenza di merito, poi, deve segnalarsi che la Corte appello Milano, sez. II, con ordinanza del 16/10/2017 ha sollevato questione di costituzionalità di questo articolo 16 septies.

La Corte di Milano, invero, ha individuato una “lettura costituzionalmente orientata” della norma, ipotizzando che:

“- nel caso in cui il notificante proceda alla notifica l’ultimo giorno utile, gli deve essere riconosciuto per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso;

– qualora egli notifichi oltre le ore 21:00 ma prima delle ore 24:00, gli effetti della notifica si produrranno, in capo al notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna al sistema;

– per quanto concerne il notificato, che il legislatore tutela con la predisposizione del limite d’orario, gli effetti della notifica effettuata dopo le ore 21:00 e prima delle ore 7:00 si produrranno automaticamente alle ore 7:00 del giorno successivo;

– la scissione, così applicata, consentirebbe di tutelare sia l’interesse della vita privata di chi deve ricevere la notifica, sia l’interesse di chi, onerato di compiere un atto giuridico al fine di tutelare un proprio diritto, deve vedersi riconosciuto interamente il termine a propria difesa”

La stessa Corte, tuttavia, ha escluso la percorribilità della via interpretativa perché la lettura costituzionalmente orientata proposta implicherebbe “una sostanziale abrogazione della norma in esame che, all’esito di quell’interpretazione, si troverebbe svuotata di una parte essenziale del suo significato”.

Tanto premesso, ritiene invece questa Corte che la lettura consequenziale e unitaria – e non frammentata e atomistica – delle due parti dell’articolo in esame consenta da un lato di dare al limite orario delle 21 un significato conforme al sistema del codice di rito e dall’altro di adeguare ragionevolmente la previsione alle reali potenzialità tecniche offerte dalla comunicazione per via telematica: da questa lettura non risulta affatto, in conseguenza, l’abrogazione della norma o la forzatura della sua lettera.

E’ necessario, invero, considerare innanzitutto la portata e la ratio dell’art. 147 c.p.c. richiamato: tale articolo – pensato, evidentemente, dal legislatore del codice per le notifiche diverse da quelle in forma telematica – fissando l’orario in cui possono eseguirsi le notificazioni (tra le 7 e le 21), aveva ed ha quale ratio proprio e unicamente quella di tutelare “il riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l’atto in sua vece”. Ciò stabilito, la Corte di legittimità ha sempre ritenuto meramente irregolare e non nulla – né inesistente – la notifica effettuata oltre i limiti di orario suindicati.

La sez. II della Cassazione civile, con la sentenza del 21/06/1979, n. 3478, per sancire la mera irregolarità della notifica effettuata oltre l’orario, ha proprio rimarcato che l’art. 147 c.p.c. è posto a tutela dell’interesse al riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l’atto in sua vece e che il vizio conseguente al superamento dell’orario possa esser fatto valere soltanto dal soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito mediante il legittimo rifiuto di ricevere l’atto.

Da tali premesse, la stessa Cassazione ha tratto quali conseguenze che “nessuna nullità può essere ravvisata nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza l’accesso dell’ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all’art. 140 c.p.c., rimanendo sostituito, in tal caso, l’orario dall’art. 147 citato da quello di apertura degli uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione; pertanto non può considerarsi tardiva la notificazione di un atto di appello, effettuata a termini dell’art. 140 citato nelle ore di apertura degli uffici all’uopo indicati, anche se oltre l’orario di cui all’art. 147 c.p.c. sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l’ultimo giorno utile.”

Ugualmente, dopo un anno, la sez. lav. della stessa Cassazione, con la sentenza del 03/03/1980, n. 1422 ha statuito che “qualora il destinatario della notificazione di un’impugnazione, cui sia consegnato l’atto l’ultimo giorno utile per proporre l’impugnazione stessa, oltre i limiti di tempo indicati nell’art. 147 c.p.c., non rifiuti la consegna ma la accetti, sia pure con riserva, l’irregolarità della notificazione non impedisce il completamento della fattispecie notificatoria, con la realizzazione sia dello scopo immediato di essa (legale ed effettiva conoscenza dell’atto medesimo) sia di quello mediato (costituzione del rapporto giuridico processuale).

Questa lettura dell’art.147 c.p.c. è già coerente con il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario come poi definitivamente affermato nel nostro ordinamento (Cassazione civile, sez. un. 09/12/2015 n. 24822).

Lo stesso principio di scissione era ben noto al legislatore che ha disciplinato la notifica informatica (ed è stato da lui condiviso): il comma terzo dell’art.16 quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma primo, del dpr 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal secondo comma dello stesso articolo”.

La ricevuta di accettazione cui si fa riferimento è, secondo l’art. 6 comma I del dpr 68/05, quella fornita dal “gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente…nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata”.

Quindi, ai sensi dei comma secondo e terzo dello stesso art. 6 del dpr 68/05, il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, al suo indirizzo elettronico, la ricevuta di avvenuta consegna e tale ricevuta di consegna costituisce per il mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo leggibile, contenente i dati di certificazione: in altri termini, la ricevuta di consegna è generata automaticamente dal sistema di posta e non è controllabile dal destinatario.

Conseguentemente, diviene evidente che il richiamo all’art.147 c.p.c. nella prima parte dell’art. 16 septies è stato dettato dal legislatore unicamente nell’interesse del destinatario, per salvaguardare il suo diritto al riposo dopo le 21, non avendo egli possibilità – a causa della tecnologia telematica – di impedire la consegna dopo le ore 21: tale richiamo, pertanto, costituisce l’antecedente necessario della fictio iuris contenuta nella seconda parte dell’articolo in esame, in cui è previsto il perfezionamento differito alle ore 7 del giorno successivo. Il limite delle ore 21, allora non può che intendersi stabilito soltanto per fare operare la fictio del perfezionamento della notifica – per il destinatario – al giorno seguente e non certamente per sancire il limite orario di validità della notifica da parte del mittente.

Non risulterebbe, infatti, ragionevole limitare nel tempo gli effetti giuridici dell’attività del notificante in via telematica (fino alle ore 21) soltanto per tutelare il diritto al riposo del destinatario (cioè, il suo diritto a un’effettiva difesa), laddove nelle notifiche effettuate per mezzo delle persone, il codice di rito contempera gli interessi di notificante e destinatario semplicemente scindendo gli effetti dell’attività di chi spedisce e di chi riceve.

In tal senso, questa interpretazione non è affatto abrogante di una parte della norma, ma consente, al contrario, di dare una lettura adeguata dell’articolo all’oggettiva potenzialità della tecnologia senza pregiudicare il diritto di difesa e, soprattutto, salvaguardando la coerenza giuridica.

Diversamente ritenendo, invece, non risulterebbe comprensibile, giuridicamente, perché l’art.147 c.p.c. possa avere conseguenze diverse in ipotesi di notifiche telematiche; soprattutto, non si comprenderebbe come possa una notifica ritenuta – dopo le ore 21 – inidonea a consentire l’esercizio di quei diritti che possono essere fatti valere unicamente con l’instaurazione di un giudizio2 “perfezionarsi” – cioè essere ritenuta valida – il giorno seguente; occorrerebbe, infatti, individuare quale sia la categoria giuridica in cui sussumere tale notifica ritenuta invalida tra le 21:01 e le 6:59 del mattino seguente e poi, invece, suscettibile di perfezionamento alle successive ore 7:00; l’efficacia differita presuppone comunque, infatti, la validità di un atto.

Sul punto, molto chiaramente le Sezioni unite della Corte nella richiamata sentenza n.24822/2015 hanno spiegato – nelle notifiche effettuate tradizionalmente per mezzo delle persone – che il principio di scissione riconduce a ragionevolezza il sistema perché distingue tra l’an e il quando degli effetti della notifica, nel senso che la consegna all’ufficiale giudiziario (nel nostro caso, la spedizione telematica certificata come effettuata prima delle ore 24 della scadenza del termine) produce per il notificante effetti immediati e provvisori destinati a stabilizzarsi e divenire definitivi se e quando la notifica si perfezioni.

Conseguentemente, ritiene questa Corte che l’impugnazione in esame, seppure spedita oltre le 21, possa e debba essere ritenuta comunque tempestiva in quanto notificata dal mittente nell’ultimo giorno utile, prima delle ore 24, seppure la spedizione oltre le 21 abbia implicato il perfezionamento per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, nel senso che dal giorno successivo è iniziato, per il destinatario, il decorso del termine a difesa; tanto perché il richiamo all’art.147 c.p.c. è stato previsto nell’art.16 septies non quale prescrizione autonoma ma quale regola presupposto della fictio iuris di perfezionamento differito.

Seppure ammissibile, tuttavia, l’appello è da ritenersi infondato in merito.

Omissis