Cass., sez. III, ord. 16 ottobre 2017 n. 24292 (Pres. Vivaldi, rel Olivieri)

 
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Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica via PEC – Ricorso per cassazione – Deposito della relata di notifica (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) – Modalità – Copia non autentica del solo messaggio PEC – Insufficienza – Copia autentica degli allegati – Mancanza – Improcedibilità

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTA VIVALDI – Presidente –

Dott. DANILO SESTINI – Consigliere –

Dott. STEFANO OLIVIERI – Rel. Consigliere –

Dott. ENRICO SCODITTI – Consigliere Rep. –

Dott. COSIMO D’ARRIGO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

M. P., elettivamente domiciliato in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato P. M. P., rappresentato e difeso dall’avvocato G. V. giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D. V. SPA , in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante sig.ra A. F., elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato F. M., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato S. P. giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 3592/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

Fatti di causa

Il Tribunale di Milano, con sentenza 7.10.2008 n. 11797, rigettava la opposizione proposta da P. M. e V. S. avverso il decreto emesso dallo stesso Tribunale con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 261.767,74 a favore di D. V. SPA che agiva n.q. di cessionaria “pro soluto” a titolo oneroso del credito in regresso vantato da M. SPA -in conseguenza alla escussione della garanzia prestata dalla stessa banca per le somme dovute al creditore principale U. C. I. UCI per la iscrizione della squadra professionista C. T. SRL alla stagione ciclistica internazionale del 2004- anche nei confronti dei suddetti opponenti, i quali avevano garantito con fidejussione l’adempimento della obbligazione di controgaranzia a prima richiesta assunta -nei confronti della banca- dalla ordinante C. T. SRL, società successivamente dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale di Macerata pubblicata in data 15.11.2007 nel corso del giudizio di opposizione che era stato, in conseguenza, interrotto relativamente alla società fallita e proseguito nei confronti dei fidejussori.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 14.10. 2014 n. 3592, rigettava l’appello proposto dal solo M., confermando la decisione impugnata e rilevando la infondatezza della tesi difensiva dell’appellante secondo cui, i condebitori solidali principali verso UCI dovevano essere individuati, alla stregua delle disposizioni del regolamento UCI, in B. S. S. LLC, società USA con succursale in Lugano, proprietaria e responsabile finanziario della squadra ciclistica, nonché nello “sponsor” D. V. SPA (con la conseguenza, secondo la prospettazione difensiva, che il credito in regresso non era stato acquistato da D. V. SPA ma si era estinto per pagamento effettuato dal debitore). In particolare osservava, il Giudice di merito, che non era stata fornita alcuna prova di una responsabilità solidale di D. V. SPA per il debito maturato nei confronti di UCI, in quanto il regolamento della associazione internazionale indicava espressamente come debitori oltre al responsabile finanziario, soltanto i soggetti formalmente designati “partners” principali della squadra, e non risultava dimostrato che la società “sponsor” fosse stata designata partner della squadra ciclistica.

La sentenza di appello notificata telematicamente a mezzo PEC in data 7.11.2014 è stata impugnata per cassazione dal M. che ha dedotto un unico mezzo di censura.

Resiste con controricorso D. V. SPA

Ragioni della decisione

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo assolto il ricorrente

all’onere prescritto dall’art. 369 comma 2, n.2) c.p.c..

La sentenza di appello, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente M. nel ricorso, sarebbe stata infatti notificata, in data 7 novembre 2014, presso il difensore domiciliatario avv. F. J., in forma telematica a mezzo PEC, a cura dell’avv. S. P. difensore dell’appellata D. V. SPA, ai sensi dell’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (introdotto dall’art. 16 quater del DL18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221), norma che autorizza gli avvocati ad eseguire la notifica di atti e documenti relativi al processo con modalità telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata.

Tale forma di procedimento notificatorio, che in applicazione delle norme di legge che disciplinano il “processo telematico” trova obbligatoria applicazione, peraltro secondo differenti scadenze temporali, negli uffici di merito, non è stato ancora estesa al giudizio di cassazione per il quale non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e succ. mod., essendo regolato -pertanto- tale giudizio dalle norme processuali che prevedono la notifica ed il deposito in Cancelleria di atti e documenti in forma analogica i quali, ove richiesto, devono essere sottoscritti con firma autografa. Ne segue che gli atti e documenti elettronici, sebbene trasmessi dal difensore o pervenuti al suo indirizzo PEC in forma telematica, per rispondere ai requisiti di procedibilità ed ammissibilità prescritti dagli artt. 365, 369, 370, 371 e 372 c.p.c., debbono necessariamente essere trasformati in documento cartaceo.

Con specifico riferimento al deposito presso la Cancelleria di questa Corte della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notifica (art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.), adempimento funzionale alla necessaria verifica della tempestività del ricorso che la Corte è chiamata a compiere di ufficio, la copia della sentenza notificata -ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione- all’indirizzo PEC del destinatario, e pervenuta quindi a tale indirizzo in formato elettronico, deve essere riprodotta in formato analogico conforme all’originale, atteso che la copia del provvedimento del Giudice – tanto se generato e pubblicato, in originale, come documento informatico, quanto se depositato, invece, presso la Cancelleria in forma analogica- viene in ogni caso comunicata in via telematica dalla Cancelleria (art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., modificato dall’art. 16 comma 3 lett. c) del DL n. 179/2012: l’obbligo della comunicazione telematica dei provvedimenti giurisdizionali è stato esteso a -decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione” dall’art. 2col del Decreto 19 gennaio 2016) e dunque viene “estratta” dal difensore, sempre in via telematica, dal fascicolo informatico (art. 16 bis, comma 9 bis, DL n. 179/2012).

Allo scopo di consentire le trasformazioni dei documenti elettronici in analogici e viceversa, la legge attribuisce espressamente ai difensori, che rivestono la qualità di pubblico ufficiale, il potere di attestazione della conformità dell’atto processuale o del documento estratto e poi trasmesso, alla corrispondente copia “presente” nell’archivio informatico, che è considerata dalla legge equivalente all’originale anche se priva della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformita’ all’originale (ibidem).

La “attestazione di conformità” del difensore attribuisce alla copia informatica –estratta dal fascicolo informatico e trasmessa all’indirizzo PEC del destinatario- il requisito di autenticità, venendo essa considerata dalla legge equivalente all’atto o documento originale: nel caso di trasmissione telematica da valere quale notificazione dell’atto processuale, la attestazione di conformità deve essere contenuta nella “relata di notifica”, sottoscritta con firma digitale, che costituisce documento informatico separato da allegare, unitamente all’atto processuale da notificare, al “messaggio di posta elettronica certificata” (art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53/1994; art. 16 undecies, comma 3, DL n. 179/2012).

Perfezionatasi la notifica della sentenza (per il notificante con la “ricevuta di accettazione” del messaggio generata dal server del gestore del servizio di postaelettronica, e per il destinatario con la ricevuta di “avvenuta consegna” del messaggio,anch’essa generata dal medesimo server), il difensore destinatario “vedrà” inserito nelproprio “fascicolo informatico” il messaggio di posta elettronica cui è allegato ildocumento (la sentenza) e la relata di notifica completa di attestazione di conformitàsottoscritta con firma digitale dal mittente. Conseguentemente, onde ottemperare aldisposto dell’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c., il difensore destinatario della notifica, dovràprocedere ad estrarre il documento in forma digitale dal proprio fascicolo informatico,riproducendolo in forma analogica, effettuando quindi un procedimento inverso cherichiede una nuova attestazione di conformità del documento cartaceo a quello”presente” nell’archivio informatico (art. 16 bis, comma 9 bis, DL n. 179/20102: “Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformita’ a norma del presente comma, equivalgono all’originale”), chedeve essere apposta, con sottoscrizione in forma autografa, in calce o a margine, o sufoglio separato ma fisicamente congiunto alla copia analogica della sentenza e dellarelata di notifica estratte dal fascicolo informatico (art. 16 undecies DL n. 179/20102 :

“Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla medesima.”).

Tanto premesso, il mero deposito presso la Cancelleria della Corte, da parte del difensore del ricorrente, della copia della sentenza di appello, in forma cartacea, unitamente alla copia analogica del “messaggio originale di posta certificata”, inviato dal mittente (***@pec.peravvocati.it) in data 7.11.2014 e ricevuto all’indirizzo ***@milano.pecavvocati.it -a quanto è dato desumere dal foglio allegato come documento n. 2 al fascicolo del ricorso per cassazione- in data 10.11.2014, non assolve agli indicati requisiti legali prescritti dall’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.. Indipendentemente, infatti, dalla attestazione di conformità della sentenza all’originale, rilasciata all’avv. J., in data 13.1.2015, dal funzionario di Cancelleria della Corte d’appello di Milano e che risulta apposta su foglio materialmente congiunto alla sentenza autenticata, nel caso di specie difetta del tutto la estrazione dei documenti (tra i quali la relata di notifica) allegati a tale messaggio di posta elettronica, nonché la attestazione sottoscritta dal destinatario della notifica di conformità all’originale digitale dei documenti digitali, prodotti in formato analogico. Essendo appena il caso di rilevare come non potrebbe comunque soccorrere, come adempimento “sostitutivo”, il deposito -peraltro omesso nel caso di specie- della copia cartacea della attestazione di conformità che le legge impone di effettuare “al mittente” che procede alla notifica telematica dell’atto processuale : una volta, infatti, trasmesso per via telematica il documento, dal fascicolo informatico del mittente al fascicolo informatico del destinatario, appare del tutto evidente come la originaria attestazione di conformità del documento trasmesso a quello presente nel fascicolo del mittente, non possa esplicare alcuna efficacia in ordine alla successiva operazione di estrazione del documento elettronico -per la trasformazione in analogico- eseguita dal difensore destinatario della notifica, sfuggendo del tutto alla sfera di controllo del difensore mittente la successiva attività compiuta dal destinatario il quale viene a confezionare una “nuova” copia del documento, contenuto nel proprio fascicolo informatico, che necessita, pertanto, di una nuova attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale.

In difetto di tale adempimento il ricorso per cassazione, consegnato all’Ufficio postale per la notifica ex lege n. 53/1994 in data 5 gennaio 2015 (risultando quindi negativa la prova cd. di resistenza, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in data 14.10.2014) deve essere dichiarato improcedibile, dovendo essere confermato il precedente di questa Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017 che ha affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della 1. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte.

Le spese del giudizio di legittimità, debbono porsi a carico del ricorrente soccombente e sono regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1 comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 14/09/2017

Il Presidente