Trib. Pordenone, sent. 23 marzo 2016 n. 183 (est. Petrucco Toffolo)

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Titolo esecutivo giudiziale – Decreto ingiuntivo telematico – Data sul documento – Irrilevante – Accettazione della cancelleria – Necessità

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

 

Il Giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. NN/AA del R.G. Trib. in data 28.7.2015 promossa

da

– avv. G. D. R., con procuratore e domiciliatario l’avvocato A. Tauro, per procura a margine del ricorso in opposizione,

opponente

contro

– avv. P. P., con procuratore e domiciliatario l’avvocato F. F., per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,

nonché contro

– G. D. P., G. I., L. T., contumaci,

opposti

avente per oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c., trattenuta a sentenza all’udienza di precisazione delle conclusioni del 15.12.2015,  nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

per l’opponente: “dichiarare la nullità dell’ordinanza pronunciata nell’esecuzione mobiliare n. NN/AA, con la quale è stato rigettato l’intervento dell’avv. G.D.R., riconoscersi il diritto dell’avv. G.D.R. al riparto della somma pignorata all’esecutato G. I., previa eventuale rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.. Spese della presente causa e di opposizione rifuse ed a carico della parte che si è opposta all’intervento”;

– per l’opposto: “in via preliminare di rito: accertare e dichiarare la nullità assoluta dell’atto introduttivo per violazione dell’art. 618 c.p.c. Per l’effetto, confermare il provvedimento impugnato. Nel merito: respingere, perché infondata in fatto ed in diritto, l’opposizione promossa dall’Avv. G.D.R. all’ordinanza di assegnazione resa dal Giudice dell’Esecuzione all’udienza del 9/06/15 nel procedimento esecutivo mobiliare rubricato sub n. 481/15 RGE. Per l’effetto, confermare il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge. In ogni caso condannarsi parte attrice, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in virtù della palese mala fede nell’esporre le proprie ragioni e pretese e nell’indicare circostanze false e contrarie alle risultanze documentali, alla rifusione delle spese di lite triplicate secondo il principio espresso dalla Cassazione nella citata ordinanza 21570/2012”.

FATTO E DIRITTO

Nella procedura di esecuzione mobiliare n. NN/AA, in data 9.6.2015, aveva luogo l’udienza per la distribuzione della somma pignorata da parte del creditore P.P. avverso il debitore G. I., in forza di titolo esecutivo giudiziale. All’udienza l’avv. G.D.R. invocava l’atto d’intervento depositato il 5.6.2015 per compensi professionali maturati nei confronti del debitore esecutato. L’interveniente dava atto, all’udienza, che la cancelleria non era stata in grado di consegnargli copia cartacea del decreto, asseritamente già emesso; il Giudice dell’esecuzione non ammetteva l’intervento dell’avv. G.D.R “in quanto tardivo e non munito di titolo.” Avverso tale provvedimento del giudice veniva proposta opposizione con ricorso; il g.e. assegnava il termine per l’instaurazione del giudizio di merito.

Nella fase meritale, introdotta con atto di citazione notificato nel termine assegnato ed iscritta a ruolo in data 28.7.2015, si costituiva l’avv. P. P., che instava per il rigetto dell’opposizione.

La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni di data 15.12.2015, con assegnazione alle parti dei termini di rito per scritti conclusivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata e dev’essere rigettata.

Come noto, a seguito delle riforme legislative del biennio 2005/2006, per l’intervento nel processo esecutivo per espropriazione forzata mobiliare, ai sensi dell’art. 499, I comma, c.p.c., si richiede un titolo esecutivo, ancorché di formazione non giudiziale, da cui risulti il credito munito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Il giudice dell’esecuzione deve essere messo, dunque, in grado di rilevare, sin dal momento in cui avviene l’intervento, l’esistenza delle condizioni richieste per la sua ammissibilità: la titolarità in capo al creditore della situazione legittimante la partecipazione alla procedura esecutiva (ai sensi degli artt. 474, 499 e 525 c.p.c.) deve essere provata mediante la produzione del titolo.

Ciò, nel caso di specie, non è avvenuto. Nel depositare telematicamente il proprio intervento, il legale non aveva allegato un titolo esecutivo ma solo il ricorso per decreto ingiuntivo nonché la nota spese, competenze ed onorari redatta per prestazioni professionali eseguite in favore del proprio cliente e corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine circa la congruità delle singole voci della parcella in relazione alla tariffa.

All’udienza, il procuratore dell’avv. G.D.R ha rappresentato che il decreto ingiuntivo risultava già emesso da giorni ma non era ancora nella sua disponibilità per un’empasse del sistema informatico interno agli Uffici Giudiziari.

Sul punto risultano necessarie talune precisazioni circa le novità introdotte con il Processo Civile Telematico.

Certamente priva di rilevanza, ai fini di cui si tratta, è la data apposta in calce al provvedimento dal giudice ed indicante la data della decisione, giacché la data di emanazione dei provvedimenti informatici viene determinata dalla apposizione della cd. marca temporale (ossia di una sequenza di caratteri contenenti una data ed un orario precisi). Questa funzione di validazione temporale dei documenti informatici viene necessariamente effettuata in sede di firma del decreto ingiuntivo da parte del giudice estensore; ed in ipotesi di mancata coincidenza, tra la data apposta sul documento e la data impressa con la firma digitale, quest’ultima sola dovrà essere ritenuta rilevante.

Inoltre, sino al DM 209/12, l’art. 15 DM 44/2011, per i profili che qui rilevano, disponeva che l’atto del processo, redatto in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale dal giudice, venisse depositato nel fascicolo informatico, previa attestazione del deposito da parte della cancelleria o della segreteria dell’ufficio giudiziario mediante apposizione della data ed anche della firma digitale da parte del cancelliere: si verificava una riproduzione, sul piano informatico, del procedimento classico “cartaceo”.

Col DM 209/2012, il primo comma dell’art. 15 ha subito una modifica, non prevedendosi più che l’atto del processo in formato elettronico sia firmato anche dal cancelliere, ma solamente da questi depositato (con accettazione del deposito telematicamente effettuato dal giudice) nel fascicolo informatico.

L’atto del Giudice, pur inviato in cancelleria, non compare nei registri informatici sino a quando non viene accettato dal cancelliere e sino a tale momento il provvedimento “non esiste”.

Un tanto conduce a ritenere infondata l’opposizione anche in fatto.

Erroneamente l’opponente afferma che il provvedimento era stato emanato in data 4.6.2015, facendo esclusivo riferimento alla data della decisione, e non già al momento di apposizione della firma digitale (e del deposito) da parte del magistrato.

In particolare, dalla documentazione dedotta in atti, si evince incontrovertibilmente che l’atto, datato 4.6.2015, è stato sottoscritto dal giudice in data 9.6.2015 ore 11.16, (doc. att. 4 e conv. 6); poche ore dopo la cancelleria ha reso telematicamente visibile l’evento (doc. att. 5, in cui si riporta la data del 9.6.2015, ore 13.46). Tale ultima circostanza trova ulteriore (non decisivo, attesa la sufficienza della documentazione già acquisita al fine di giungere alla medesima conclusione) riscontro nella certificazione proveniente dalla cancelliera dott.ssa Bertolo, allegata dal convenuto (doc. conv. 7). Nella dichiarazione e nell’allegato estratto di firma digitale, a rettifica di quanto precedentemente affermato (doc. att. 9) per un mero errore materiale nella lettura delle risultanze dello stato dell’evento, si identifica quale data di emissione del provvedimento il 9.6.2015. Nella medesima data, da ultimo, si ribadisce essere avvenuto anche il deposito (accettazione) nel fascicolo da parte del cancelliere.

Nel caso di specie, è escluso, dunque, che il creditore fosse munito di (cioè potesse essere nelle condizioni di produrre) un titolo esecutivo giudiziale entro l’udienza tenutasi nella mattina del 9.6.2015, e che quindi egli disponesse di un titolo idoneo a fondare il proprio intervento nella procedura esecutiva mobiliare. Consegue la piena legittimità dell’ordinanza che ha ritenuto inammissibile l’intervento dispiegato senza titolo esecutivo; né alcun fondamento ha la richiesta dell’opponente di essere rimesso nel termine per intervenire nell’esecuzione, perché ha diritto ad intervenire nella procedura esecutiva solo chi si trovi nelle condizioni di depositare un intervento ammissibile, non potendosi certo rinviare gli adempimenti esecutivi nell’attesa che altri creditori procurino di trovarsi in quelle condizioni, con danno per i creditori tempestivi.

Rigettata l’opposizione, la novità delle questioni sottoposte a giudizio, soprattutto con riferimento alle innovate regole e procedure che la recente introduzione del sistema telematico ha introdotto, consente di escludere la temerarietà della lite in capo all’opponente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2652/15 R.G., così decide:

1) rigetta l’opposizione proposta in quanto infondata;

2) condanna il soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per compenso avvocato, oltre rimborso forfetario 15% e Cnap;

 

Così deciso in Pordenone, 21/03/2016

 

Il Giudice

dr. Francesco Petrucco Toffolo