Cass., sez. 6-1, ord. 1 marzo 2018 n. 4789 (Pres. Campanile, rel. Ferro)

 
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Notifiche a mezzo PEC – Ricevuta di avvenuta consegna – Valore probatorio – Fino a prova contraria – Querela di falso – Non necessaria
 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Sesta-Prima Civile

 

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. Pietro Campanile – Presidente

Dott. Carlo De Chiara – consigliere

Dott. Massimo Ferro – consigliere relatore

Dott. Guido Mercolino – consigliere

Dott. Francesco Terrusi – consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

E. I. s.r.I., in persona del I.r.p.t., rapp. e dif. dall’avv. P. D., elett. dom. presso lo studio di questi in

Roma, via ***, come da procura a margine dell’atto RG NN/AA-

 -ricorrente-

Contro

F. E. I. s.r.I., in persona del cur.fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. P. C. ed elett.dom. presso lo studio dell’avv. P. D. P., in Roma, via ***, come da procura in calce all’atto

-controricorrente-

PROCURA GENERALE della REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BARI

– intimato-

Per la cassazione della sentenza App. Bari 7.11.2016, n. NN/AA, in R.G. NN/AA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro; il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1.E. I. s.r.l. impugna la sentenza App. Bari 7.11.2016, n. NN/AA, in R.G. NN/AA, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto ex art.18 I.f. avverso la mancata ammissione al concordato preventivo, seguita da dichiarazione di fallimento, pronunce rese da Trib. Bari 27.10.2015;

2. per la corte l’iniziale omessa notifica del reclamo al P.G. non era stata rimediata dall’assolvimento, entro il termine impartito, all’ordine di integrazione del contraddittorio verso tale organo, ufficio promotore del fallimento, conseguendone l’inammissibilità dell’impugnazione ex art.331 c.p.c.;

3. con il ricorso si deduce, in unico motivo, l’erroneità della sentenza ove ha negato che la locuzione “luogo e data dell’invio”, apposta sul documento informatico costituito dalla parte, non corrispondesse altresì alla ricezione, in pari data, della notifica telematica alla Procura generale di Bari, raggiunta con lo stesso atto e dunque nel termine di integrazione del contraddittorio fissato al 31.3.2016, come comprovato dalla relata di notifica a mezzo PEC e i messaggi di invio, accettazione e consegna dell’atto notificato ex I.

n.53/1994.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è fondato, posto che in motivazione la corte d’appello si è limitata ad escludere che la locuzione “data e luogo dell’invio”, per come isolata dal contesto della più complessa attività notificatoria attuata dalla parte, potesse assumere valore certificante l’avvenuta notifica, entro la data impartita ex art.331 c.p.c., della integrazione del contraddittorio alla parte pubblica, il Procuratore generale presso la stessa corte e così dovendosi valutare la idoneità allo scopo degli atti stessi;

2. in realtà, la sequenza notificatoria adottata dalla reclamante il 18.3.2016, ed iniziata alle ore 20.31.09 (dunque nel rispetto dell’art.147 c.p.c.) con il cd. invio del messaggio alla PEC della PG presso la Corte d’appello di Bari, ha avuto per oggetto la predetta ordinanza, la procura difensiva, il reclamo ex art.18 I.f., e la relata di notifica ex art.3 I. n.53/1994, è stata seguita da ricevuta di accettazione (RA) alle ore 20.31.19 ed infine è stata chiusa con laricevuta di avvenuta consegna (RAC) accertativa della avvenutaconsegna del messaggio nella casella di destinazione, alle ore20.31.55; si tratta di adempimenti, tutti svolti nella giornata del18.3.2016, da un canto conformi al termine dato per integrare ilcontraddittorio e, dall’altro, coerentemente documentati mediantedeposito telematico delle ricevute di accettazione e di consegna informato «.eml», mentre l’estratto polisweb in un primo tempo ne hariferito l’inserimento nel fascicolo informatico e poi con la scansione perimmagine ha provato ulteriore documentazione;

3. va invero dato corso al più generale principio per cui «in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili […] la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall’altro, l’art. 16 del d. m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimento dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attività allo stesso delegata dall’ufficiale giudiziario» (Cass. 15035/2016); orbene, nella vicenda lasentenza non ha dubitato della portata probatoria degli atti, ma si èlimitata – erroneamente – a non considerare le parti di essi ulterioririspetto a quelle iniziali, c rispondenti al mero avvio della notificatelematica, così incorrendo in vizio che impone la cassazione delconseguente provvedimento;

4. infatti appare da riscontrare il rispetto dell’art.3bis della legge 21 gennaio 1994, n.53 ove prevede che: La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi; La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata; La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994″.(indicata nel fascicolo informatico del procedimento); nonché eparimenti dell’art.19bis del D.M. Giustizia 16 aprile 2014 per il quale(co.5) La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo

12, comma 1, lettera e;

5. il ricorso è pertanto fondato, imponendosi la cassazione con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.

 

il Presidente
dott. Pietro Campanile