Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 18 maggio 2017 (est. Bianco)

 

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Memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. – Deposito per via telematica – Invio tempestivo – Ricevuta di avvenuta consegna – Generazione dopo la scadenza del termine – Rimessione in termini

 

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZ. IV CIVILE

Omissis

Fatto e Diritto

Come dedotto e provato dal difensore del convenuto, in relazione al processo amministrativo era stata per quel giorno diramata una comunicazione di possibili disservizi del server del Ministero della Giustizia.

Com’è noto, la trasmissione telematica degli atti processuali avviene secondo uno scherma articolato, che si trova così esplicato sul sito del Ministero.

“Il depositante predispone l’atto e gli allegati, tipicamente utilizzando un apposito software applicativo”.

2. Il software applicativo produce la busta telematica.

3. Il depositante predispone i messaggi di PEC (eventualmente attraverso lo stesso software utilizzato per la predisposizione della busta telematica), con destinatario l’indirizzo di PEC dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario.

4. Il messaggio viene inviato al gestore PEC del depositante stesso.

5. Il gestore di PEC del depositante restituisce la Ricevuta di Accettazione (RdA), che viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante.

6. Il gestore di PEC restituisce la Ricevuta di Avvenuta Consegna: il momento in cui è generata la ricevuta, la busta telematica s’intende accettata.

8. Il depositante ottiene la disponibilità della ricevuta sulla casella pec

9. Il gestore dei servizi telematici effettua il download del messaggio di PEC.

10. Il gestore dei servizi telematici verifica la presenza del depositante (titolare della casella di PEC mittente) nel ReGIndE; nel caso in cui il depositante sia un avvocato, effettua l’operazione di certificazione, ossia viene verificato lo status del difensore; nel caso in cui lo status non sia “attivo”, viene segnalato alla cancelleria.

11. Il gestore dei servizi telematici effettua gli opportuni controllo automatici (formali) sulla busta telematica.

12. L’esito dei suddetti controlli è inviato con un messaggio di PEC al depositante, mediante un collegamento con il gestore di PEC del Ministero della giustizia

13. Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore di PEC del Ministero.

14. Il gestore dei servizi telematici salva la relativa RdA nel fascicolo informatico.

15. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l’esito dei controlli automatici al gestore di PEC del depositante.

16. Il gestore di PEC del depositane provvede a rendere disponibile l’esito dei controlli automatici nella casella di PEC del depositante.

17. Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministro la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC).

18. La RdAC viene recuperata dal gestore dei servizi telematici.

19. La RdAC viene salvata nel fascicolo informatico.

20. L’operatore di cancelleria o dell’ufficio NEP, attraverso il sistema di gestione dei registri, accetta l’atto che viene così inserito nel fascicolo informatico.

21. Il gestore dei servizi telematici, all’esito dell’intervento dell’ufficio, invia un messaggio di PEC al depositante, collegandosi con il gestore di PEC del Ministero della giustizia, utilizzando il formato del messaggio previsto.

22. Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore PEC del Ministero.

23. Il gestore dei servizi telematici salva la relativa RdA nel fascicolo informatico.

24. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l’esito dell’intervento d’ufficio nella casella di PEC del depositante.

26. Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC).

27. La RdAC viene recuperata dal gestore dei servizi telematici.

28. La RdAC viene salvata nel fascicolo informatico.”

All’invio del messaggio di pec al gestore del depositante, corrisponde nell’immediatezza la ricevuta di accettazione quindi, dopo che il giudice ha a sua volta trasmesso la busta telematica al gestore di pec del ministero (GiustiziaCert), la ricevuta di avvenuta consegna in virtù dell’articolo 16 bis, comma 7 della legge n. 221/12, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza: la norma ha l’evidente funzione di prevenire “disguidi” che sarebbero di estrema rilevanza sul piano processuale, evitando che eventuali ritardi o deficienze di qualsiasi tipo dipendenti dall’ufficio o dal gestore di pec del Ministero, nella fase dei controlli automatici effettuati dal dominio giustizia e dei controlli manuali degli operatori di cancelleria possano influire sull’avvenuto deposito da parte dell’utente, determinandone in concreto la tardività. La norma fa riferimento al momento in cui la ricevuta viene generata dal sistema e non a quello – che potrebbe subire scarti anche rilevanti per malfunzionamenti o altro – in cui essa viene nuovamente inoltrata all’esterno e diretta al gestore di pec del depositante e infine a quest’ultimo. La normativa tecnica di attuazione e in particola l’articolo 13 del D.M. 21/2/2011, n. 44 statuisce che gli atti e documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della giustizia e che la ricevuta di avvenuta consegna attesta altresì l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente. In questi termini la norma tecnica è stata ripresa dal citato articolo 16 bis della legge 221/12, approvata successivamente (per inciso, ciò consente di ritenere prevalente quanto all’ora massima prevista, quella stabilita da quest’ultima norma e non le ore 14 indicate nell’articolo 13 citato). Il comma 7 della medesima norma prevede, inoltre, che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 del medesimo D.M.. La ricevuta di avvenuta consegna, cosiddetta “RdAC”, è inviata al mittente da un indirizzo pec che attualmente è posta-certificata@telecompost.it.

È coerente ritenere che laddove nella successiva fase dei controlli siano rilevate anomalie – a eccezione dell’errore denominato fatal, ritenuto irrimediabile in ogni caso – e la busta sia respinta, questo non può ripercuotersi sulla tempestività del deposito, per la quale deve farsi riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero.

Ciò posto, è pacifico che nel presente procedimento la ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica contenente la memoria istruttoria redatta dal convenuto *** e inviata il 30 novembre 2016 alle ore 22.21.56 è stata generata solo alle ore 1.03 dell’1 dicembre 2016, una volta scaduto il termine di cui all’articolo 183, comma 6 n. 2 c.p.c.. Va precisato che dai documenti prodotti in via telematica è certo che all’identificativo del relativo messaggio corrisponde la busta telematica contenente la predetta memoria istruttoria.

La parte ha chiesto di essere rimessa in termini, adducendo che il tardivo deposito – derivato dalla generazione con diverse ore di ritardo della RdAC – non è a lei imputabile. L’attore si è opposto, ritenendo che la tardività sia insuperabile e che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 153 c.p.c..

Il punto nodale della questione è, dunque, se la generazione tardiva (rispetto al termine perentorio di deposito) sia o meno imputabile alla parte.

Le modalità di trasmissione telematica, di cui si è riportato sopra lo schema, non “prevedono” tale scarto, così come non lo prevede la norma di cui all’articolo 16 bis della legge n. 221/12: si è già detto che la volontà del legislatore di far coincidere il deposito con la generazione dell’avvenuta consegna anziché con i tempi (imprevedibili e comunque variabili da poche ore a qualche giorno) dei controlli successivi appare tesa proprio a evitare di addossare al depositante i rischi dei relativi ritardi, come dei ritardi dovuti a eventuali disfunzioni del sistema del “dominio giustizia”. Tuttavia la mancata previsione, sia da parte delle norme di legge, sia di quelle regolamentari che di quelle tecniche, non impedisce di adoperare l’ordinario strumento previsto dal codice di rito laddove la parte resti “vittima” di impedimenti tecnici a lei non imputabili e lo strumento è offerto proprio dall’istituto della remissione in termini.

L’unico precedente giurisprudenziale relativo a fattispecie analoga è una recente pronuncia del Tribunale di Rovigo, la sent. 110/17(reperibile in Internet su vari siti), la quale si è espressa così, con un ragionamento del tutti condivisibile: “[…] In sostanza, se, da un lato, è pacifico che il deposito telematico si perfeziona solo con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. R.A.C.); dall’altro, qualora il deposito sia andato a buon fine, ancorchè tardivamente, e la parte abbia effettuato lo stesso entro l’ultimo giorno utile, non si può imputare a quest’ultima un ritardo del sistema nell’emettere la ricevuta sopra menzionata non essendo previsto normativamente, oltre che alcun divieto del deposito entro la mezzanotte del giorno di scadenza, neppure un tempo minimo intercorrente tra il deposito svolto dalla parte e l’invio da parte del sistema della ricevuta di cui si tratta, sicchè quest’ultima non potrebbe comunque svolgere una previsione ex ante prognostica rispetto al compimento di detta ultima formalità non dipendente da propria attività processuale poiché cagionata da un fattore estraneo alla volontà […]”.

Lo snodo fondamentale è costituito dal fatto che il depositante, una volta trasmessa la pec al suo gestore di posta certificata, non ha il governo delle successive procedure: e perciò sottratto al suo controllo – e di conseguenza deve ritenersi sottratto alla sua responsabilità – quanto accade successivamente per fattori squisitamente tecnici (come può essere un blocco del sistema o un’interruzione dei servizi per aggiornamenti o simili, ma nel settore le ipotesi sono innumerevoli). Nemmeno può pretendersi che l’utente abbia cura di effettuare i depositi con ragguardevole anticipo, al fine proprio di poter rimediare mediante il rinnovo della trasmissione a eventuali inconvenienti tecnici: significherebbe ridurre di fatto i termini previsti dalla procedura e ciò non è concepibile, né coerente con il sistema processuale. È peraltro lo stesso articolo 16 bis della legge n. 221/12 che al comma 7 definisce quale tempestivo il deposito la cui ricevuta di avvenuta consegna sia stata generata entro la fine (ovvero le 23.59.59) del giorno di scadenza così facendo ritenere del tutto legittima l’aspettativa, grazie al sistema di trasmissione dei dati per via telematica, di potersi avvalere di tutto il tempo a disposizione fino a poco prima “della fine del giorno di scadenza” e ciò in ragione del fatto che, normalmente, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna è pressochè immediata e costituisce un’anomalia – di fatto, peraltro, fino a oggi rara – il ritardo nella predetta generazione.

Nel presente giudizio, la difesa del convenuto *** ha effettuato la trasmissione alle ore 22.21.56 del 30 novembre 2016; per eventi certamente a ella non imputabili, la rdAC è stata generata diverse ore dopo e dopo trascorsa la mezzanotte, il giorno 1 dicembre: è ovvio che in alcun modo l’avvocato che ha effettuato il deposito avrebbe potuto influire sul processo di accettazione e generazione (non risultano, peraltro, errori di sorta nella busta), né prevedere che la busta sarebbe stata accettata ore dopo quando aveva, in

astratto, ancora circa un’ora e mezzo di tempo prima dello scadere del giorno. Il tardivo deposito, perfezionatosi oltre il termine di decadenza derivante dall’applicazione dell’art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e dell’articolo 16 bis della legge n. 221/12, non è perciò imputabile alla parte, la quale deve essere rimessa in termini per il compimento del detto atto (avendone, peraltro, fatto istanza nel primo atto utile successivo, con il deposito della memoria ex articolo 183, comma 6 n. 3 c.p.c.).

P.Q.M.

La giudice, letti gli articoli 153, comma 2, e 294, commi 2 e 3 c.p.c., rimette in termini il convenuto *** per rinnovare il deposito della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. fino al 22 maggio 2017.

Rinvia per le valutazioni sull’ammissione dei mezzi istruttori all’udienza del 12 giugno 2017 alle ore 10.30.